COORDINAMENTO PRECARI E DISOCCUPATI DELLA SCUOLA della Provincia di Venezia
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Le prime
due note ministeriali di chiarimento sulla compilazione delle domande di prima integrazione delle graduatorie permanenti.
1. Nota prot. D1/4190 del 31.5.2000.
2. Nota prot. D1/4247 dell' 1.6.2000.
- Dato che queste non saranno le ultime comunicazioni di chiarimento, consigliamo tutti gli aspiranti di aspettare gli ultimi giorni per presentare le domande (scadenza 22 giugno), in quanto sono in arrivo, come anticipa la Nota dell'1 giugno 2000, "successivi provvedimenti attualmente in fase di perfezionamento" con cui saranno dettate ulteriori disposizioni in materia.
1.
Ministero
della Pubblica Istruzione
Direzione Generale del Personale e degli AA.GG.AA.
Oggetto:
D.M.
n. 146 del 18 maggio 2000. Termini e modalità per la presentazione
delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi
del Regolamento D.M. n. 123/00. Comunicazioni.
·
Sulla Gazzetta Ufficiale,
IVª Serie Speciale, n. 40 del 23 maggio 2000 è stato pubblicato il D.M.
n. 146 del 18 maggio 2000 riguardante termini e modalità per la
presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie
permanenti, ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 27 marzo 2000, n. 123 (Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - n. 113 del 17 maggio 2000).
·
Allegati
al predetto D.M. vengono forniti il modello di domanda (mod. 1) da utilizzare,
da parte del personale già inserito nelle graduatorie dei precedenti concorsi
per soli titoli, per chiedere il trasferimento della propria iscrizione e/o
l’aggiornamento della propria posizione e il mod. 2 da utilizzare da parte del
personale che chiede l’inserimento per la prima volta.
·
Vengono altresì forniti altri 2 modelli (3 e 4) che possono
essere utilizzati dagli interessati per esprimere le proprie preferenze in
ordine alle assunzioni a tempo determinato (supplenze
annuali e temporanee), rispettivamente in base allo scorrimento delle
graduatorie permanenti (con la precedenza assoluta prevista dall’art. 4, comma
8, della legge 124/99) ovvero in base alle graduatorie d’istituto (alla luce
del Regolamento previsto dall’art. 4, comma 7, della stessa legge, attualmente
in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che sarà pubblicato non appena
ottenuto il visto del predetto organo di controllo).
·
Con l’acquisizione di tali indicazioni si intende
anticipare l’operatività di alcune norme contenute nel Regolamento predetto
riguardanti le modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo.
·
Nelle avvertenze in testa a ciascun modello viene infatti
esplicitata, in modo sintetico, la normativa di riferimento contenuta nel
predetto Regolamento anche al fine di precisare le specifiche finalità delle
opzioni da indicare nei predetti modelli.
·
Non appena il Regolamento di cui trattasi avrà concluso il
suo iter procedurale saranno emanati ulteriori e specifiche disposizioni. Resta
comunque inteso che le indicazioni richieste agli interessati hanno validità
per le supplenze da conferire per l’a.s. 2000/2001 e che le stesse potranno
essere modificate ed integrate alla luce delle norme contenute nel Regolamento.
·
Si fa riserva di successive indicazioni operative ai fini
della compilazione delle graduatorie.
Il Direttore Generale:
Paradisi
2.
Ministero della Pubblica
Istruzione
Direzione Generale del Personale e
degli AA.GG.AA.
Oggetto:
D.M.
n.
146 del 18 maggio 2000. Termini e modalità per la presentazione delle domande
per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del Regolamento
D.M. n. 123/2000. Indicazioni operative.
A seguito della lettera n. D1/4190 del 31 maggio u.s., di pari oggetto, si forniscono alcune indicazioni operative.
Predisposizione,
integrazione e aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed
educativo
·
Per quanto concerne la prima integrazione delle graduatorie
permanenti occorre precisare che la stessa riguarda sia coloro che sono già
inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli, sia coloro
che chiedono di inserirsi avendo acquisito i
titoli e sia coloro che non li hanno ancora acquisiti per non aver
concluso o frequentato i corsi abilitanti previsti dall’O.M. n. 33/2000.
·
Per coloro che alla data di scadenza del termine non hanno
ancora conseguito l’abilitazione o l’idoneità l’inserimento avverrà con
l’attribuzione del punteggio corrispondente alla votazione minima prevista
dalle tab. A o B. Si richiamano a tal proposito le disposizioni dettate
all’art. 3, commi 3 e 4, del D.M. n. 146/2000 riguardanti l’iscrizione con
riserva dei docenti che hanno pendente un contenzioso o hanno frequentato i
corsi con anticipo rispetto alla tempistica prevista dall’O.M. n. 153/2000.
·
L’inserimento in graduatoria avverrà in fasce distinte da
utilizzare in stretto ordine di precedenza.
·
Le graduatorie andranno integrate o compilate ex novo (in
caso di esaurimento) per posti, ruolo o singola classe di concorso (in nessun
caso per ambito disciplinare), facendo riferimento al D.M. n. 39/98 (v.
allegati al mod. 1 e 2) .
·
Il voto di abilitazione con cui il candidato si iscrive in
graduatoria nel caso dei recenti corsi abilitanti indetti con O.M. n. 153/99 e
33/2000 sarà in ogni caso quello complessivo risultante dal voto delle prove più
il punteggio attribuito per la professionalità acquisita. Non si applica
pertanto in tal caso la disposizione contenuta nell’avvertenza in calce alla
tab. A allegata al D.M. in oggetto.
·
Chi possiede un’abilitazione considerata dalla tabella A/1
e A/2 del D.M. n. 39/98 nonché dal D.M. n. 354/98, corrispondente ad altre
abilitazioni, potrà iscriversi, ovviamente, sia nella graduatoria specifica,
sia nelle altre relative alle abilitazioni corrispondenti. Come già precisato
in altra occasione, il voto complessivo di abilitazione conseguito in classi che
sono considerate corrispondenti ad altre (ad esempio 52/A o 49/A), costituito
dalla somma del punteggio ottenuto nelle prove d’esame e da quello attribuito
per il servizio prestato in cattedra corrispondente, come previsto dall’art.
9, comma 15, dell’O.M. n. 153/1999, sarà riferimento obbligato per
l’iscrizione in tutte le graduatorie permanenti cui l’abilitazione dà
accesso. Poi, in ciascuna graduatoria, il candidato avrà la possibilità di
ottenere, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli (all. A), il
riconoscimento del servizio specificamente prestato per la stessa classe di
concorso.
·
Per le classi di concorso ricomprese negli ambiti
disciplinari dall’1 al 6 l’inserimento
in graduatoria dovrà avvenire separatamente per ciascuna delle classi di
concorso interessate con voto di abilitazione distinto a seconda della specifica
valutazione della professionalità acquisita in servizio (v. C.M. n. 215
dell’8 settembre 1999 rettificata con successiva C.M. n. 22 del 24 gennaio
2000).
·
Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nel
Regolamento adottato con D.M. 27 marzo 2000 e nel D.M. attuativo 18 maggio 2000
(art. 3, comma 2), in cui viene precisato che il servizio utile a tali fini è
quello necessario per la partecipazione ai soppressi concorsi per
soli titoli, cioè un servizio di 360 giorni nella scuola statale, prestato nel
settore scolastico (scuola materna e/o elementare, istruzione secondaria,
personale educativo) cui afferisce l’abilitazione o l’idoneità posseduta.
·
Hanno titolo all’inserimento nella IV fascia della
graduatoria, alle condizioni previste dall’art. 3, comma 2, del D.M. n.
146/2000, coloro che hanno superato un concorso anche ai soli fini abilitanti.
·
In relazione ai recenti concorsi a cattedre e posti banditi
con i decreti del 31 marzo e 1° aprile 1999 per la scuola secondaria e 6 aprile
e 2 aprile 1999, rispettivamente, per la scuola materna e la scuola elementare,
poiché non si sono verificate le condizioni previste dal regolamento (art. 4
comma 1, “approvazione delle graduatorie su tutto il territorio nazionale
entro il 31 marzo per le nomine del successivo anno scolastico”)
l’inserimento dei vincitori avverrà nella fase dell’integrazione successiva
delle graduatorie permanenti.
·
Il personale già inserito nelle graduatorie del soppresso
concorso per soli titoli (ora 1° fascia) può mantenere l’iscrizione in due
province ovvero trasferirsi da una o entrambe scegliendo comunque la
provincia in cui si intende concorrere anche per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato (v. art. 2, D.M. 18 maggio 2000).
·
Il personale già iscritto in graduatorie del concorso per
soli titoli in due province, anche per settori scolastici diversi (materna,
elementare, istruzione secondaria, personale educativo) che si iscrive in altre
graduatorie deve scegliere obbligatoriamente una delle due province in cui è
iscritto o una di quelle province in cui trasferisce la propria iscrizione.
·
Analogamente deve iscriversi in una delle due province
l’iscritto in graduatorie relative ad insegnamenti di istruzione secondaria,
che chiede di iscriversi in ulteriore graduatoria di istruzione secondaria.
·
Per coloro che non sono già iscritti, la provincia di
iscrizione scelta sarà una sola sia per le assunzioni a tempo indeterminato che
a tempo determinato.
·
Ai fini tuttavia del conferimento delle supplenze in base
alle graduatorie di istituto l’interessato potrà anche scegliere una
provincia diversa da quella d’iscrizione nelle graduatorie permanenti (a norma
del Regolamento sulle supplenze).
·
Per i docenti è obbligatoria la richiesta di iscrizione
nella provincia in cui si presta servizio, ovvero dove si è prestato l’ultimo servizio (art. 6, D.M. 18 maggio
2000).
·
Per tale categoria di personale non sono previste fasce di
insegnamento bensì, per ogni specialità strumentale, distinte graduatorie
permanenti, in cui in base ai titoli posseduti, eventualmente
aggiornati, vengono inseriti sia coloro che sono inclusi negli elenchi compilati
ai sensi del D.M. 13 febbraio 1996 sia coloro che conseguono l’abilitazione
dopo la sessione riservata di cui all’O.M. n. 202 del 6 agosto 1999. Per
queste ultime si richiamano le specifiche disposizioni dettate con l’art. 6,
comma 4, del D.M. 146/2000.
Errata corrige al
Modello 4 (Modulo per l’indicazione delle scuole in cui si chiede
l’inclusione in graduatoria di istituto)
·
Al 1° rigo delle avvertenze leggasi domanda, anziché
domande.
·
Analogamente a quanto previsto per il personale docente, con
il D.M. in argomento vengono istituite distinte fasce di graduatorie.
·
Viene altresì disciplinato l’utilizzo delle graduatorie a
seguito della trasformazione del profilo da responsabile amministrativo a
direttore dei servizi generali e amministrativi.
·
Proprio per tale motivo, e considerato che per
quest’ultimo profilo le eventuali assenze del titolare, a prescindere dalla
durata, dovrebbero essere coperte solo attraverso la reggenza del personale con
qualifica immediatamente inferiore (v. art. 51 del C.C.N.L.) non vengono
allegati specifici modelli per il conferimento delle supplenze.
·
Con successivi provvedimenti attualmente in fase di
perfezionamento, saranno dettate ulteriori disposizioni in materia.
Il Direttore generale: Paradisi