COORDINAMENTO PRECARI E DISOCCUPATI DELLA SCUOLA della Provincia di Venezia
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Circolare ministeriale n. 220 del 27 settembre 2000 prot. n. 8259/D1 - Decreto legge 28 agosto 2000, n. 240
Si fa seguito alle istruzioni già impartite con CC.MM. nn. 205 e 206 del 30
agosto 2000, per fornire ulteriori direttive e chiarimenti in ordine ad alcune
problematiche connesse al
tempestivo avvio e al corretto svolgimento del presente anno scolastico in
relazione alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge 28 agosto 2000,
n. 240.
Dopo aver espletato le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
di cui ai relativi Contratti Collettivi Decentrati a livello nazionale e
provinciale, le SS.LL., in presenza di graduatorie concorsuali e/o scaglioni di
graduatorie permanenti definitivamente approvati entro il 31 agosto 2000,
procederanno alla copertura dei posti disponibili per le assunzioni a tempo
indeterminato - nella misura che sarà quanto prima definita con decreto del
Presidente della Repubblica - con contestuale assunzione di servizio del
personale nominato e, successivamente, sui posti residui procederanno
all'individuazione degli aventi titolo alle supplenze annuali e alle supplenze
temporanee sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento
delle medesime graduatorie permanenti.
Quest'ultima operazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, ultimo capoverso, del
citato D.L. n. 240/2000, può avvenire, anche sulla base di scaglioni di
graduatoria non definitivi, sulla base cioè di graduatorie di fascia che, sia
pure in attesa dell'espletamento delle procedure di sessione riservata di
abilitazione di cui all'O.M. n. 33/2000, siano tuttavia già verificate e
integrate a seguito dei reclami e dei provvedimenti adottati in sede di
autotutela da parte delle SS.LL. Lo scorrimento dei predetti scaglioni riguarderà
i soli candidati che abbiano già pienamente superato la sessione riservata di
abilitazione; in tale fase rimarranno, pertanto, prive di efficacia le posizioni
di coloro che, pur inclusi nei predetti scaglioni secondo le disposizioni di cui
al D.M. 18 maggio 2000, non hanno ancora conseguito l'abilitazione ovvero le
posizioni di coloro la cui abilitazione risulti ancora gravata da riserva.
E' evidente, pertanto che, per pervenire ad una gestione tempestiva ed efficace
delle operazioni predette, le SS.LL. avranno cura di accelerare al massimo sia
le operazioni di rettifica ed integrazione degli scaglioni in questione sia le
procedure relative all'espletamento delle sessioni di abilitazione ancora da
definire ai sensi dell'O.M. n. 33/2000.
Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del citato D.L. 240/2000
- intese ad assicurare, in funzione del prioritario diritto all'istruzione, la
massima continuità didattica agli allievi - sia per le assunzioni a tempo
indeterminato che a tempo determinato si opererà confermando, esclusivamente
nell'ambito della medesima provincia, il personale avente titolo per la
posizione occupata nella relativa graduatoria, sulla medesima sede su cui stia
eventualmente prestando servizio a titolo provvisorio secondo le istruzioni già
impartite con la C.M. n. 206 del 30 agosto 2000.
Alle predette operazioni di conferma, che precedono le analoghe operazioni di
assunzione nei riguardi di personale non soggetto alla conferma medesima, si dà
luogo anche esclusivamente nei casi di identità tra il posto o la cattedra su cui il
personale sta prestando servizio a titolo provvisorio e quello su cui ha titolo
all'assunzione, salvaguardando anche le aspettative degli aspiranti in relazione
al posto o cattedra loro spettante in base ai diritti di graduatoria; ciò
comporta che le conferme saranno disposte esclusivamente
per posti con pari orario settimanale
e pari durata a quello spettante.
Nei casi, invece, in cui non sia possibile procedere alle assunzioni in ruolo
con immediata presa di servizio del relativo personale, in quanto le graduatorie
concorsuali e/o permanenti di cui sopra non risultino approvate in via
definitiva entro il 31 agosto 2000, le SS.LL. effettuate le operazioni di
sistemazione del personale di ruolo, disporranno direttamente le assunzioni a
tempo determinato, anche sulla base degli scaglioni di graduatorie non
definitivi, per la copertura di tutti i posti disponibili, sia destinati alle
assunzioni in ruolo che alle supplenze con le medesime modalità e criteri
precedentemente illustrati.
Non appena approvate definitivamente, entro il 31 marzo 2001, le relative
graduatorie concorsuali e/o permanenti finalizzate alle assunzioni a tempo
indeterminato, si procederà alle conseguenti immissioni in ruolo con effetti
giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre
2001.
Si richiama l'attenzione sul fatto che, per quanto riguarda la scuola
secondaria, le operazioni precedentemente descritte non devono necessariamente
attendere la contemporanea situazione operativa per tutte le classi di concorso
ma le SS.LL. possono via via procedere quando si verifichi lo stato di
operatività per insegnamenti ricondotti al medesimo ambito disciplinare ovvero
a gruppi affini di materie.
Per la gestione delle ore di insegnamento disponibili in classi collaterali e
non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, si confermano le apposite
istruzioni già impartite al riguardo dall'art. 11 dell'O.M. n. 208 del 30
aprile 1998; gli spezzoni di ore non superiori a sei ore settimanali che non
siano stati utilizzati per la costituzione di cattedre-orario rimangono,
pertanto, nella gestione dei dirigenti scolastici che dispongono per la loro
definitiva copertura per l'anno scolastico in corso, attribuendoli, nei casi
previsti, al personale di ruolo già in servizio, sia per completamento
dell'orario obbligatorio, sia come incarico aggiuntivo e infine, provvedendo
all'attribuzione delle relative supplenze temporanee sino al termine delle
attività didattiche in base alle nuove graduatorie d'istituto, che saranno
quanto prima disponibili sia pure con riguardo ai soli candidati inclusi nelle
graduatorie permanenti - in sostituzione dell'eventuale personale nominato a
titolo provvisorio secondo le indicazioni della C.M. n. 206/2000.
La procedura automatizzata per la predisposizione del piano di individuazione
dei destinatari delle proposte di assunzione per l'attribuzione delle supplenze
annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche in base alle
graduatorie permanenti, prevista dall'art. 3 del Regolamento sulle supplenze al
personale docente ed educativo approvato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, non è
operativa per il presente anno scolastico in relazione ad una gradualità di
attuazione già affermata nell'art. 9, comma 1, del precitato Regolamento.
Le SS.LL. disporranno, pertanto, le convocazioni degli aspiranti inseriti nelle
graduatorie permanenti ai fini del conseguimento delle predette supplenze
secondo le consuete modalità operative già illustrate nell'O.M. n. 371 del 29
dicembre 1994 e nelle annuali circolari di inizio anno scolastico, assicurando
la massima pubblicità preventiva del calendario delle operazioni da cui risulti
il quadro complessivo delle disponibilità al momento risultanti. Le SS.LL.,
inoltre, provvederanno autonomamente alla fissazione di termini e modalità per
la presentazione da parte degli aspiranti di un modello di delega a terzi ovvero
per l'accettazione preventiva del rapporto di lavoro a tempo determinato.
L'inapplicabilità della procedura di cui al predetto art. 3 del Regolamento
sulle supplenze al personale docente ed educativo comporta anche analoga
inapplicabilità, limitatamente al corrente anno scolastico, delle sanzioni
connesse alla rinuncia alla proposta di assunzione a tempo determinato formulata
in base alle graduatorie permanenti di cui all'art. 8 del Regolamento medesimo.
Nei casi, pertanto, in cui l'aspirante sia destinatario di più proposte di
assunzione per diversi insegnamenti, le eventuali rinunce sono prive di effetti
sanzionatori; rimane comunque fermo il vincolo, contenuto nelle precedenti
disposizioni in materia, per cui l'aspirante che abbia accettato una proposta di
assunzione relativa ad una supplenza annuale non ha più titolo ad altre
proposte di assunzione per altre graduatorie permanenti anche se relative ad
altri ordini e gradi di istruzione.
In relazione a specifiche problematiche ed a quesiti pervenuti si precisa,
inoltre:
a) anche il personale docente privo di titolo di specializzazione che nell'anno
scolastico precedente abbia prestato servizio quale supplente annuale o
supplente temporaneo sino al termine delle attività didattiche su posti di
sostegno, ha titolo a usufruire dei provvedimenti di conferma a titolo
provvisorio sui medesimi posti di sostegno, ove disponibili, secondo le
disposizioni di cui alla C.M. n. 206/2000. Ovviamente nelle fasi di assunzione a
tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con carattere definitivo per
l'anno scolastico in corso, le assunzioni per la copertura dei posti di sostegno
- secondo il principio generale enunciato all'art. 1, comma 3, del Regolamento
sulle supplenze al personale docente ed educativo emanato con D.M. n. 201 del
25/5/2000 - riguarderanno i soli aspiranti in possesso del prescritto titolo di
specializzazione e, pertanto, il personale privo di tale titolo non potrà
ottenere definitiva conferma su posti di sostegno sui quali stia eventualmente
prestando servizio a titolo provvisorio ove nelle graduatorie dell'istituto in
cui si verifica la disponibilità del posto vi siano aspiranti forniti del
prescritto titolo di specializzazione;
b) l'utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto vigenti nell'anno
scolastico 1999/2000, per la quale sono state fornite istruzioni con la C.M. n.
206/2000, avviene secondo le posizioni di graduatoria risultanti all'inizio del
predetto anno scolastico e, quindi, non tenendo conto degli eventuali
declassamenti di posizione avvenuti nel corso del precedente anno scolastico in
applicazione delle sanzioni previste dall'O.M. n. 371/1994 nei casi di rinuncia
alle proposte di assunzione;
c) ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 401 del Testo Unico
approvato con decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, così come sostituito dal
comma 6 dell'art. 1 della legge 3/5/1999, n. 124, le graduatorie permanenti sono
utilizzate soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie nazionali di cui alla
legge 6/10/1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43
e 44 della legge 20/5/1982, n. 270. Le relative proposte di assunzione sono
formulate con precedenza nei riguardi dei candidati eventualmente inclusi nelle
graduatorie predette secondo l'ordine di graduatoria con cui figurano nelle
graduatorie medesime;
d) le operazioni di assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso
di Strumento musicale nella scuola media possono essere immediatamente disposte,
tenuto conto che per tale classe di concorso il contingente di posti utili a tal
fine risulta già determinato con D.M. n. 104 dell'8 aprile 2000.
Si richiama, infine, l'attenzione sul divieto posto dalla normativa vigente allo
spostamento del personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'attività
didattica che, per l'anno scolastico in corso, con riferimento alle regioni che
iniziano più tardi, è fissato per l'11 ottobre 2000.
Tale divieto di spostamento è previsto per il personale destinatario delle
procedure di utilizzazione e per il personale che all'atto dell'assunzione a
tempo indeterminato si trovi già in servizio, sia con contratto a tempo
indeterminato per lo stesso tipo di posto o altro tipo di posto nella stessa o
in altra provincia, sia con contratto di durata annuale o sino al termine delle
attività didattiche con trattamento economico intero. Per il personale in
questione, fatti salvi gli effetti giuridici della nuova assunzione a tempo
indeterminato che decorrono dal 1° settembre 2000, il raggiungimento della sede
avverrà con effetto 1° settembre 2001, con eccezione del personale con
contratto sino al termine delle attività didattiche per il quale il
raggiungimento della sede e i relativi effetti economici avverranno dal 1°
luglio 2001.
Il personale con contratto di supplenza temporanea a titolo provvisorio ai sensi
delle istruzioni di cui alla citata C.M. n. 206/2000 è comunque sostituito dal
personale avente titolo alle utilizzazioni e alle assunzioni con presa di
servizio immediata, secondo le disposizioni precedentemente impartite.
Per quanto concerne il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, si
ritiene utile fornire specifiche, ulteriori istruzioni in ordine ad alcune
problematiche ed ai quesiti pervenuti, di seguito evidenziati:
1) in caso di graduatorie d'istituto prive di aspiranti, i dirigenti scolastici
conferiranno supplenze temporanee, utilizzando le graduatorie di circoli o di
istituti viciniori, ove possibile, del medesimo tipo e nell'ordine: distretto,
distretti viciniori nell'ambito dello stesso comune, comune, comuni viciniori;
in subordine, in caso di esaurimento delle predette graduatorie, utilizzando le
graduatorie provinciali, secondo modalità da concordare con il Provveditore
agli Studi competente.
Nell'ipotesi di esaurimento delle suddette graduatorie provinciali, per il
profilo di collaboratore scolastico, prima di rivolgersi ai centri territoriali
per l'impiego, i dirigenti scolastici conferiranno le nomine temporanee a coloro
che si sono dimessi prima della maturazione del 120° giorno di lavoro, per non
perdere l'anzianità nelle liste di collocamento o che siano stati licenziati o
infine che nell'anno scolastico 1999/2000, abbiano prestato servizio nella
stessa scuola per almeno 30 giorni;
2) non si dà luogo a conferma o nomina temporanea su posti disponibili per il
profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi che, in attesa della
relativa copertura con personale di ruolo, sono sostituiti con le modalità di
cui all'art. 51 del C.C.N.I.
Qualora non sia possibile provvedere secondo dette procedure, per il corrente
anno scolastico, i dirigenti scolastici sono autorizzati a conferire le
supplenze temporanee agli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti;
3) le riserve di posti in favore di categorie protette di cui alla legge 12
marzo 1999 n. 68, e la riserva del 30% a favore degli addetti ai lavori
socialmente utili di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 non si applicano per
il conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di
circolo o di istituto.
Con successivo provvedimento saranno diramate istruzioni per le operazioni di
assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine
delle attività didattiche, e per l'integrazione ed aggiornamento delle
graduatorie provinciali ad esaurimento del personale appartenente al profilo
professionale di collaboratore scolastico, a norma dell'art. 1, comma 6 del
decreto legge 28 agosto 2000, n. 240.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima
urgenza, la presente
circolare a tutte le istituzioni scolastiche rappresentando, altresì, che la
stessa viene diffusa anche attraverso la rete Intranet.