COORDINAMENTO PRECARI E DISOCCUPATI DELLA SCUOLA della Provincia di Venezia
3
D.M. n. 146 del 18 maggio 2000
PRIMA INTEGRAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI
(in G.U. IV Serie Speciale n. 40 del 23/5/2000)
Dedichiamo uno spazio anche agli altri documenti da produrre e/o allegare:
- CERTIFICATI DI ABILITAZIONE E ISCRIZIONE ALL'ALBO + DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ABILITAZIONE
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI SERVIZI
Decreto
Ministeriale 18 maggio 2000, n. 146
Termini per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 27 Marzo 2000, n. 123.
(In
G.U. IV Serie Speciale n. 40 del 23 maggio 2000)
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista
la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9;
Visto
il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale del 27
marzo 2000, n. 123, registrato alla Corte dei Conti il 4 maggio 2000;
Visto
in particolare l'art. 14, comma 1 del predetto Regolamento che affida ad un
apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per
la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di
aggiornamento del punteggio per nuovi titoli acquisiti e di trasferimento di
altra provincia;
DECRETA
PERSONALE
DOCENTE ED EDUCATIVO
Art. 1
Prima integrazione delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo
1.
La prima integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente ed
educativo di cui alla legge in premessa avviene, in ciascuna provincia, secondo
le modalità previste dall'art. 2 del Regolamento adottato con decreto
ministeriale 27/3/2000 di seguito denominato Regolamento.
Art. 2
Trasferimento di graduatoria e aggiornamento del punteggio per coloro che sono già inseriti nella graduatoria base
1.
Nella fase della prima integrazione, i docenti ed il personale educativo, già
inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituite in
ogni provincia e denominate graduatorie base dal Regolamento, possono presentare
domanda di trasferimento da una o entrambe le province di precedente inserimento
entro il termine e con le modalità indicati dall'art. 9. Nella domanda di
trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante
intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il
trasferimento d'iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l'aspirante ha
diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o
delle province da cui chiede il trasferimento.
2.
Entro lo stesso termine il personale incluso nella graduatoria base può
chiedere anche il solo aggiornamento del punteggio.
3.
Per i docenti di cui ai precedenti commi e per coloro che chiedono soltanto
l'aggiornamento del punteggio, i titoli conseguiti entro la data di scadenza del
termine di presentazione delle relative domande, sono valutati sulla base della
tabella allegata (Allegato A).
Art. 3
Nuovi inserimenti - Predisposizione delle graduatorie permanenti - Ordine di precedenza
1.
I nuovi aspiranti, in possesso dei requisiti specifici di seguito indicati,
possono presentare domanda di inserimento secondo i termini e le modalità
indicate all'art. 9 per una sola provincia.
2.
Nella fase della prima integrazione, nei confronti di coloro che chiedono
l'inserimento nelle graduatorie permanenti, l'inclusione avviene in coda alle
graduatorie di base integrate ed aggiornate ai sensi del precedente articolo.
Pertanto le graduatorie saranno articolate in distinte fasce da utilizzare
secondo il seguente ordine di precedenza:
I fascia: personale docente e educativo inserito nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli, denominate graduatorie base dall'articolo 2, comma 1 del Regolamento, ivi compresi quelli che hanno chiesto il trasferimento di provincia ai sensi dell'art. 2.
II
fascia:
(art. 2, comma 4, lettera a1 del Regolamento) personale docente ed
educativo che alla data di entrata in vigore della legge (25 maggio 1999) è in
possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi
per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di
esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o
al medesimo posto di ruolo; 360 giorni di servizio prestati nelle scuole statali
nel triennio scolastico antecedente alla data predetta. Per il requisito del
servizio si dovrà fare riferimento al periodo intercorrente tra il 1°
settembre 1995 ed il 25 maggio 1999.
III
fascia:
(art. 2, comma 4, lettera a2 e comma 5 del Regolamento) personale docente
ed educativo che matura i requisiti previsti dalla seconda fascia alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nella
graduatoria permanente, ivi compresi coloro che superano le prove della sessione
riservata di esame indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n.
124/1999. Per il requisito del servizio si dovrà fare riferimento al periodo
intercorrente tra il 1° settembre 1996 ed il termine di scadenza di
presentazione della domanda (22/6/2000).
IV fascia: (art. 2, comma 5, del Regolamento) personale docente ed educativo che non è in possesso del requisito del servizio dei 360 giorni prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente e ha superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e sia inserito, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso di questo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'art. 7, comma 6 dell'O.M. n. 371 del 29/12/1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'art. 7, comma 7 della medesima O.M.. Il requisito dell'iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, come modificata dall'O.M. n. 66 del 27/2/1995. In questa fascia vengono altresì inseriti coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 124/1999, privi del requisito dei 360 giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nelle graduatorie.
3.
Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza
dei termini previsti dall'art. 9 del presente decreto, pur avendo presentato
domanda nei termini ed avendone titolo, non abbiano ancora frequentato i corsi
per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità da attivare ai sensi
dell'O.M. n. 33/2000. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale
circostanza nel modulo di domanda, dichiarando altresì i titoli valutabili.
Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione degli esiti dell'esame di idoneità o abilitazione, la
dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo
punteggio. L'iscrizione nelle graduatorie permanenti per la categoria dei
docenti di cui trattasi avrà, pertanto, carattere provvisorio e sarà comunque
subordinata all'accertamento dei requisiti necessari all'ammissione ai corsi e
all'effettivo superamento degli esami finali.
4.
Analoga iscrizione con riserva di accertamento dei requisiti dovrà essere
disposta nei confronti di coloro che hanno pendente ricorso gerarchico o
giurisdizionale ovvero abbiano frequentato il corso per il conseguimento
dell'abilitazione o dell'idoneità e abbiano superato gli esami finali pur non
avendone titolo ai sensi dell'O.M. n. 153/1999, ma solo ai sensi della
successiva O.M. n. 33/2000. In tal caso Io scioglimento della riserva ed il
consequenziale inserimento a pieno titolo avverrà soltanto al momento in cui
saranno concluse le procedure della sessione riservata indetta con la predetta
O.M. n. 33/2000, cui i candidati avrebbero dovuto partecipare.
5.
Gli aspiranti vengono iscritti all'interno delle singole fasce come sopra
indicate con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da
valutare secondo le tabelle di cui all'allegato A.
6.
Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le
classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al decreto n. 39 del
30 gennaio 1998.
7.
L'inserimento può essere chiesto, ai fini dell'assunzione in ruolo e del
conferimento delle supplenze per tutte le graduatorie permanenti per le quali il
candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, scegliendo, comunque, una
sola provincia.
Art. 4
Utilizzazione delle graduatorie permanenti
1.
Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei
posti a tal fine annualmente assegnabili dopo l'esaurimento delle corrispondenti
graduatorie di cui al comma 5 dell'art. 401 del D.L.vo n. 297/1994, sostituito
dall'art. 1, comma 6 della legge n. 124/1999. Le predette graduatorie sono
altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.
2.
Con successivo decreto saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di
assunzione a tempo indeterminato e determinato.
Art. 5
Valutazione dei titoli
1.
Tutti gli aspiranti sono inseriti con il punteggio valutabile secondo la tabella
A allegata. Coloro che, essendo già inseriti nella graduatoria di base,
chiedono l'aggiornamento del punteggio possono altresì chiedere la valutazione
di nuovi titoli eventualmente acquisiti, ovvero di titoli non valutati in
precedenza. Coloro che chiedono l'inserimento possono chiedere la valutazione di
tutti i titoli, a prescindere dalla data di conseguimento, maturati sino alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
2.
A coloro che vengono inseriti senza aver ancora maturato il requisito
dell'abilitazione ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, verrà attribuito
provvisoriamente il punteggio corrispondente al voto minimo di abilitazione
previsto nella tabella A.
Art. 6
Docenti di strumento musicale nella scuola media
1.
La compilazione delle graduatorie previste dall'art. 5 del Regolamento è
subordinata alla conclusione delle procedure per l'espletamento della sessione
riservata di esami di abilitazione all'insegnamento prevista dall'art. 11 della
legge n. 124/1999 e viene effettuata secondo le disposizioni contenute negli
artt. 6 e 7 del Regolamento.
2.
L'inserimento nelle graduatorie permanenti può essere richiesto, nei termini e
con le modalità previsti dall'art. 9, per la provincia in cui l'aspirante
presta servizio, alla data di presentazione della domanda, per l'insegnamento di
strumento musicale o, in mancanza, nella provincia in cui sia stato prestato
l'ultimo dei servizi d'insegnamento utile ai sensi dell'art. 6, comma 1 del
Regolamento.
3.
Per ogni specialità strumentale prevista nei programmi allegati al decreto n.
201/1999 saranno istituite distinte graduatorie provinciali permanenti da
utilizzare, sino ad esaurimento, per le assunzioni in ruolo su tutti i posti
annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000. Le predette
graduatorie sono utilizzabili altresì per il conferimento delle supplenze
annuali e sino al termine delle attività didattiche.
4.
Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza
dei termini indicati dall'art. 9 non abbiano, pur avendo presentato domanda nei
termini ed avendone titolo, ancora sostenuto l'esame finale di abilitazione ai
sensi dell'O.M. n. 202 del 6 agosto 1999. In tal caso gli aspiranti dovranno
indicare tale circostanza nel modulo domanda, dichiarando altresì i titoli
valutabili. I titoli artistici dovranno essere opportunamente documentati con la
relativa certificazione o attestazione. Resta fermo l'ulteriore obbligo di
inviare, entro 10 giorni, dalla data di pubblicazione degli esiti dell'esame di
abilitazione, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il
relativo punteggio. L'iscrizione nelle graduatorie permanenti per la categoria
dei docenti di cui trattasi avrà, pertanto, carattere provvisorio e sarà
comunque subordinata all'accertamento dei requisiti necessari per l'ammissione
ai corsi e all'effettivo superamento degli esami finali.
5.
Gli aspiranti saranno graduati secondo il punteggio spettante sulla base della
tabella di valutazione dei titoli allegata al regolamento (Allegato
B). Gli
aspiranti inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato decreto
ministeriale 13 febbraio 1996 vengono collocati nelle graduatorie permanenti con
il punteggio loro già attribuito, eventualmente aggiornato con la valutazione
dei titoli maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo
previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.
6.
Con successivo decreto saranno stabilite le modalità per l'istituzione,
l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti di strumento
musicale da utilizzare, dopo le graduatorie di cui al precedente comma 1, per le
assunzioni in ruolo sul 50% dei posti annualmente disponibili e per il
conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche.
RESPONSABILI AMMINISTRATIVI
Art. 7
Integrazione e utilizzazione delle graduatorie permanenti
1.
La prima integrazione delle graduatorie permanenti avviene in ciascuna provincia
secondo le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento.
2.
In tale fase il personale già inserito in ogni provincia nelle graduatorie base
(soppresse graduatorie per soli titoli) entro il termine e con le modalità
indicate dall'art. 9, può presentare domanda di trasferimento da una o entrambe
le province di precedente inserimento ad altra/altre province indicando in ogni
caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione a
tempo determinato.
3.
Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il depennamento dalla
graduatoria della o delle province da cui chiede il trasferimento.
4.
Per coloro che sono inseriti nella graduatoria base e chiedono il trasferimento
ovvero intendono solo aggiornare il proprio punteggio, i titoli conseguiti entro
la data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, saranno
valutati sulla base della tabella allegata (Allegato C).
5.
Nella fase di prima integrazione delle graduatorie base si procede con
l'inclusione in coda alle medesime graduatorie del personale che chiede
l'inserimento. I nuovi aspiranti in possesso dei titoli specifici indicati di
seguito possono presentare domanda di inserimento secondo termini e modalità
previsti dall'art. 9. Pertanto le graduatorie saranno articolate in distinte
fasce da utilizzare secondo il seguente ordine di precedenza:
I Fascia: personale inserito nelle graduatorie dell'ex concorso per soli titoli (art. 11, comma 3 del Regolamento).
II
Fascia:
(art. 11, comma 4, lettera a) del Regolamento) coloro che alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione sono in
possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi
per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di
esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola
o a precorsi ruoli corrispondenti; 360 giorni di servizio di responsabile
amministrativo prestati nel triennio scolastico antecedente, oppure cinque anni
di servizio prestati nei ruoli della terza qualifica funzionale della scuola
(immediatamente inferiore a quella cui si concorre).
III Fascia: (art. 11, comma 4, lettera b) del Regolamento) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o d'istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'art. 12, comma 15 dell'O.M. n. 59 del 21/2/1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi del medesimo articolo della stessa O.M. Il requisito dell'iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 23 aprile 1994, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994.
6.
Gli aspiranti sono inseriti nelle singole fasce con il punteggio spettante in
base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato
C.
Possono essere valutati tutti i titoli a prescindere dalla data di
conseguimento, maturati sino alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda.
7.
Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo, sul 50 per
cento dei posti che residuano dopo aver detratto da tutti i posti annualmente
assegnabili il 30% da destinare ai concorsi riservati per il passaggio dalle
qualifiche immediatamente inferiori, sulla base delle disposizioni contenute
nell'art. 48 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, dopo l'esaurimento
delle corrispondenti graduatorie di cui all'art. 553, comma 5, del decreto
legislativo n. 297/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 3, della legge n.
124/1999. A decorrere dal 1° settembre 2000, le predette graduatorie sono
utilizzate, nei limiti del contingente sopraindicato, per le assunzioni nei
ruoli di direttore dei servizi generali ed amministrativi, previa regolare
frequenza di un apposito corso modulare di formazione con superamento di una
prova finale. Il contenuto e le modalità operative dei predetti corsi sono
definiti attraverso la Contrattazione Integrativa Nazionale.
NORME COMUNI
Art. 8
Requisiti generali di ammissione
1.
Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 3, 6
e 7, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande, i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2)
età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista
per il collocamento a riposo d'ufficio);
3)
godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto
dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine
presso le regioni e gli enti locali;
4)
idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela
contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà
di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che
si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
5)
per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare
nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. n. 693/1996).
2.
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea
devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
a)
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza;
b)
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica.
3.
Non possono partecipare ai concorsi:
a)
coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b)
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c)
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle
sanzioni disciplinari previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del
comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza
preavviso);
d)
coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge
18 gennaio 1992, n. 16;
e)
coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo
di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f)
coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli
insegnanti;
g)
i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h)
gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare
dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata
di quest'ultima sanzione.
4.
Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con
provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati
requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 9
Domande, regolarizzazioni, esclusioni
1.
Le domande per il trasferimento di graduatoria, per l'aggiornamento del
punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie dovranno essere presentate
utilizzando gli appositi modelli allegati al presente decreto, entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto.
2.
Nel modello di domanda dovranno essere certificati o dichiarati ai sensi del
D.P.R. n. 403/1998 oltre il possesso del titolo di abilitazione o idoneità,
anche i titoli valutabili, compreso il titolo di specializzazione
all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap e l'eventuale
diritto alla riserva dei posti (allegato D) o alla preferenza
(allegato E) nella
graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello
medesimo. Nel caso di dichiarazione sostitutiva del certificato di servizio il
candidato dovrà documentare il possesso di tutti i titoli di servizio al
momento della nomina in ruolo.
La domanda dovrà essere spedita con R/R ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la competente Autorità consolare.
3. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente Autorità assegna all'aspirante un termine perentorio per la regolarizzazione.
4.
Non è ammessa:
a)
la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal
precedente comma 1;
b)
la domanda priva della firma del candidato.
5.
Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini
prescritti, coloro che abbiano presentato domanda di inclusione in graduatoria a
più di un Ufficio scolastico provinciale.
6.
L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella
sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla
base di accertamenti svolti dalla competente Autorità scolastica.
Art. 10
Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi
1. Entro il termine del 30 luglio 2000 i Provveditori agli Studi pubblicheranno all'albo dell'Ufficio le graduatorie permanenti integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
Per ogni posto di ruolo o classe di concorso verrà predisposta una graduatoria che, nel caso del personale docente, educativo e responsabile amministrativo sarà articolata in distinte fasce, costituite con gli aspiranti indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 7. Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio, nonché al possesso del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.
2.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può
essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può
procedere, in autotutela alle correzioni necessarie.
3.
Entro la data del 20 agosto 2000 i Provveditori agli Studi pubblicheranno le
graduatorie definitive.
4.
Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero
l'esclusione dalle procedure è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della
Pubblica Istruzione, per il tramite dell'Organo che ha decretato l'esclusione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
oppure ricorso giurisdizionale al TAR, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.
1034.
Dal
predetto Organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della
Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e
Amministrativi con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti
gli elementi utili per la decisione, nonché con la prova dell'avvenuta
comunicazione ai controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia
provveduto, la competente Autorità scolastica, ai sensi dell'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, cura la comunicazione del ricorso,
nelle forme di rito e per conto del Ministero, agli altri soggetti direttamente
interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
Trascorso
il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che
l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, decorrono
i termini di 60 giorni o 120 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi,
rispettivamente, al TAR oppure al Presidente della Repubblica.
I
concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che
dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalla procedura,
nelle more della definizione del ricorso stesso, sono iscritti con riserva nella
graduatoria.
Avverso
la graduatoria, approvata con decreto della competente Autorità scolastica,
trattandosi di atto definitivo, è ammesso per i soli vizi di legittimità
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure
ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all'albo.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
1.
L'Amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31/12/1996, n. 675 e
successive integrazioni e modificazioni recante disposizioni sulla tutela delle
persone e altri soggetti si impegna ad utilizzare i dati personali forniti
dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
previste dal presente decreto.
Art. 12
Trasferimenti di graduatorie negli anni intermedi ed integrazione successiva alla graduatoria permanente
1.
Annualmente entro la data del 30 maggio di ciascun anno, saranno diramate
disposizioni per consentire il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di
altre province secondo le disposizioni contenute negli articoli 3, 8 e 12 del
Regolamento.
2.
Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive a quelle previste dal
presente D.M. saranno disposte periodicamente secondo i tempi e le modalità
indicate negli articoli 4 e 13 del Regolamento.
Art. 13
Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
1.
Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, le
competenti Autorità scolastiche della regione Friuli-Venezia Giulia
provvederanno ad emanare tempestivamente apposito decreto per la definizione dei
tempi e modalità per la presentazione delle domande per il personale
interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena
delle province di Trieste e Gorizia.
2.
Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle
disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle
disposizioni particolari previste dagli artt. 425 e seguenti del decreto
legislativo n. 297/1994.
Art. 14
Disposizioni finali
1.
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute
nella legge 3 maggio 1999 n. 124 e nel Regolamento.
IL
MINISTRO
f.to DE MAURO
TABELLA DI
VALUTAZIONE DEI TITOLI
per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed il personale
educativo
(approvata con D.M. 29.3.1993, modificata con D.M. 29.1.1994)
A - Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, vengono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.
Nel predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1) i seguenti punti:
I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti d'istruzione artistica.
Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione.
B - Per l'insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, o per il servizio prestato dal personale educativo, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:
Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.
C - Per l'insegnamento in scuole elementari, in scuole od istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati, parificati, legalmente riconosciuti e in scuole materne non statali autorizzate e con nomina dei docenti approvata dalla competente Autorità scolastica, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:
Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.
D - ALTRI TITOLI
1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso; per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti:
2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):
La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2) è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).
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NOTE
(1) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo con il quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati (*).
(*) AVVERTENZA. — Ai candidati che abbiano superato il concorso per esami e titoli avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame rapportato in centesimi.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA
I - TITOLI CULTURALI
Diploma di strumento attinente alla graduatoria
Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati
Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria
Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera
Laurea che da accesso all’esame di abilitazione per l’insegnamento di educazione musicale
Laurea diversa da quella che da accesso all’esame di abilitazione per l’insegnamento di educazione musicale
Diploma di istruzione secondaria di II grado
Superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all’insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell’istruzione secondaria di primo grado
Superamento delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli nei Conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all’insegnamento di educazione musicale nell’istruzione secondaria di 2° grado
Nota alla categoria I
Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia
II - TITOLI DIDATTICI
Nota alla categoria II
Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni.
Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.
Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.
III - TITOLI ARTISTICI (fino ad un massimo di punti 66)
Note alla categoria III
Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.
Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.
Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.
Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.
Tabella di
valutazione dei titoli per i responsabili amministrativi della scuola.
(Approvata con D.M. n. 292 del 7.5.1997)
AVVERTENZE
A - Il servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola di cui al D.P.R. 588/85 e nelle precorse qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 è equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola.
B - Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà. La relativa certificazione deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.
C - Il servizio militare prestato in costanza
del rapporto di impiego statale è a tutti i fini equiparato a tale servizio
statale.
Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale è
valutato come "altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato".
Il servizio prestato dal personale scolastico all'estero, certificato dalle
competenti autorità, è equiparato al servizio prestato nel territorio della
Repubblica.
D - Sono da intendersi servizi prestati in scuole statali anche quelli resi in tali scuole come dipendenti da comuni o da province, limitatamente a quel personale che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole scuole.
E - Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera o il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. Tale circostanza può, altresì, essere oggetto di dichiarazione resa sotto la propria responsabilità del candidato, il quale comunque deve dichiarare se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.
F - La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.
G - Ai fini della presente tabella di valutazione dei titoli si intende anno di servizio:
1 - il servizio a tempo determinato (o di supplente) con nomina da parte dei Provveditori agli Studi prestato fino alla scadenza prevista per la nomina medesima;
2 - il servizio a tempo determinato o di supplente prestato nel medesimo anno scolastico, anche in modo non continuativo, da non meno di 180 giorni a 360 giorni;
3 - 360 giorni di servizio anche non continuativo prestato con contratto a tempo determinato (o in qualità di supplente) nel corso di diversi anni scolastici (in misura inferiore ai 180 giorni nel medesimo anno scolastico). L'eventuale residua frazione superiore a giorni 180 (6 mesi) si considera intero anno.
TITOLI DI CULTURA (si valuta un solo titolo tra quelli complessivamente indicati al punto 1 e al punto 2);
1 - Laurea specifica: giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie oppure laurea in discipline non specifiche:
punti da 10 a 14 definiti come segue:
- media della valutazione rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi che saranno aggiunti ai punteggi sottoindicati) media del 6 punti 10; media del 7 punti 11; media dell'8 punti 12; media del 9 punti 13; media del 10 punti 14.
Il medesimo punteggio deve essere assegnato ai titoli di specializzazione: diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario); corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo - contabili e di durata non inferiore a 600 ore; diploma universitario relativo a corsi specifici.
2 - Titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo della scuola (D.P.R. 7.3.1985, n. 588 e successive integrazioni e modificazioni) e titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di segretario della scuola (art. 9 del D.P.R. 31.5.1974, n. 420): diploma di maturità oppure diploma di qualifica specifico (segretario d'azienda; addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda; addetto alla contabilità d'azienda).
Punti da 6 a 10 definiti come segue:
a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta.
Per quanto concerne i titoli di studio il cui punteggio non sia espresso in decimi, tale punteggio deve essere rapportato a 10.b) Nel caso di titoli espressi in giudizi si attribuirà il seguente punteggio; sufficiente punti 6; buono punti 7,50; distinto punti 8,50; ottimo punti 10.
I titoli di cui al presente punto 2) sono aumentati di punti 4 qualora il candidato abbia prodotto anche uno dei titoli di cui al precedente punto 1).
I punteggi di cui al punto 1 e al punto 2 non si sommano fra loro; si valuta solamente il punteggio più favorevole, tenuto conto anche di quanto stabilito al precedente capoverso.3 - Per una ulteriore laurea o un ulteriore titolo di specializzazione (v. precedente punto 1):
PUNTI 4 (si valuta un solo titolo ulteriore).4 - Per un ulteriore titolo fra quelli indicati al precedente punto 2): (si valuta un solo titolo ulteriore) PUNTI 2.
5 - Idoneità conseguita nel concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi o della precorsa qualifica dei segretari della scuola (si valuta una sola idoneità) PUNTI 4.
6 - Idoneità conseguita in un secondo concorso di cui al punto precedente o idoneità conseguita nel concorso riservato per esami per il passaggio alla quinta qualifica funzionale (art. 13 D.P.R. 420/74) (si valuta una sola idoneità): PUNTI 2.
7 - Idoneità in concorso pubblico per esami per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità) PUNTI 1.
8 - Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, oppure per attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includono anche uno o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici" (si valuta un solo titolo): PUNTO 0,50.
TITOLI DI SERVIZIO
9 - Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.
Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: PUNTI 2.10 - Servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di cuoco o infermiere nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.
Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: PUNTI 1.
Il servizio prestato ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1988, n. 426 e dell'art. 582 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 in sostituzione del coordinatore o responsabile amministrativo assente è considerato come servizio di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo secondo il computo più favorevole al candidato evitando ogni duplicazione di valutazione del medesimo periodo.11 - Altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico.
Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: PUNTI 0,50.
RISERVE
Codice
Descrizione in chiaro
A
Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o
deceduti per azioni terroristiche
B
Invalido di guerra
C
Invalido civile di guerra o profugo
D
Invalido per servizio
E Invalido del lavoro o equiparati
M
Orfano o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
N
Invalido civile
P
Sordomuto
Descrizione:
|
A |
gli insigniti di medaglia al valor militare; |
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B |
i
mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; |
|
C |
i
mutilati ed invalidi per fatto di guerra; |
|
D |
i
mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; |
|
E |
gli
orfani di guerra; |
|
F |
gli
orfani dei caduti per fatto di guerra; |
|
G |
gli
orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; |
|
H |
i
feriti in combattimento; |
|
I |
gli
insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di
guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; |
|
J |
i
figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattente; |
|
K |
i
figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; |
|
L |
i
figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato; |
|
M |
i
genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra; |
|
N |
i
genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra; |
|
O |
i
genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; |
|
P |
coloro
che abbiano prestato servizio militare come combattenti; |
|
Q |
coloro
che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno
di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione*; |
|
R |
i
coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; |
|
S |
gli
invalidi ed i mutilati civili; |
|
T |
militari
volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della
ferma o rafferma. |
A parità di merito e di titoli la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei
figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b) dall'aver prestato
lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla più giovane
età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come modificata
dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
___________________
* Ivi compreso il docente il cui servizio sia
stato valutato per un intero anno scolastico.
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