COORDINAMENTO PRECARI E DISOCCUPATI DELLA SCUOLA della Provincia di Venezia
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D.L. 28 giugno 2001
DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2001/2002
Il seguente provvedimento è inviato alla Corte dei Conti per i controlli di legge, terminati i quali verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CONCERNENTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2001/2002"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n.123,
recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti previste dagli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n.124;
CONSIDERATO lo stato di incertezza determinato dal contenzioso aperto in
relazione all'attuazione delle disposizioni della predetta legge n.124 del 1999,
concernenti l'integrazione delle predette graduatorie permanenti;
CONSIDERATO che tale stato di incertezza compromette l'espletamento delle
procedure e delle operazioni preordinate all'assunzione a tempo indeterminato
del personale docente sulle cattedre e i posti di insegnamento per gli anni
scolastici 2000/2001 e 2001/2002 e all'assunzione a tempo determinato del
predetto personale per l'anno scolastico 2001/2002;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche
disposizioni per assicurare le predette assunzioni e quindi garantire l'ordinato
avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28
giugno 2001;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legge
Art.1
1
- Le disposizioni contenute nell'art. 2 commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999 n.
124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle
graduatorie di base previste dall'art. 401 del Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16
aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6 della stessa legge,
hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti
che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel
seguente ordine di priorità:
a) - 1° scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle
norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli
alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124/1999;
b) - 2° scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente
concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di
entrata in vigore della predetta legge n. 124/1999, in una graduatoria per
l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito
per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per
titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione
sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2 della predetta
legge n. 124/1999.
2 - Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto ministeriale
27 marzo 2000, n. 123, di seguito Regolamento, si intendono modificate nel senso
che i docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti
scaglioni di cui all'art. 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico
scaglione.
3 - Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono
graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base
ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella annessa quale allegato A al
Regolamento.
4 - La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma
1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici
2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al
termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001/2002. l contratti
a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo
il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1°
settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio
dell'anno scolastico di conferimento della nomina.
5 - l dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza
annuale e fino a termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie
permanenti fino al31 agosto 2001.
6 - Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle
nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche
attingendo alle graduatorie permanenti.
7 - La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle previsioni
di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo già conferite
che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione
utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine
che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico 2001/2002 è
scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle posizioni
salvaguardate.
Art.2
1
- A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria,
da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno,
avviene inserendo nello scaglione, di cui all' art. 1, comma 1, lett. b), gli
idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei
diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.
2 - Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già
inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio
punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato,
nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare
secondo le disposizioni della tabella annessa quale allegato A al Regolamento di
cui all'art. 1, comma 2. l servizi di insegnamento prestati dall'1 settembre
2000 nelle scuole paritarie, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e
nelle scuole materne autorizzate con nomine dei docenti approvate dalla
competente autorità scolastica, sono valutati nella stessa misura prevista per
il servizio prestato nelle scuole statali.
3 - L'articolo 401 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato
dall'articolo 1 comma 6 della L. 124/99 si interpreta nel senso che
l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del
punteggio spettante a ciascun candidato con la salva guardia, in posizione di
parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria.
Art.3
1
- Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione
scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non
comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto
dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi,
eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico.
2 - I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui
al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle
cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico
di ciascun anno.
3 - La formazione di classi di cui al precedente comma 1 è comunicata dal
dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio
di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e
degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a
disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.
Art.4
1
- Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimentI di utilizzazione, di
assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il
personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno.
A regime entro lo stesso termine devono essere conferiti gli incarichi di
presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti
territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali
e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie
permanenti provinciali.
2 - Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle
nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche
attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle
supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto,
predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per
le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
Art. 5
1 - Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 le operazioni previste dall'articolo 4 sono completate entro il 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001.