COORDINAMENTO PRECARI E DISOCCUPATI DELLA SCUOLA della Provincia di Venezia
Guida:
COSA FARE QUANDO SI ENTRA IN RUOLO
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COSA
BISOGNA FARE QUANDO SI ENTRA IN RUOLO ? I documenti di rito per i neo assunti
a tempo indeterminato (e determinato) L'assunzione in ruolo implica la presentazione, da parte del docente, di alcuni documenti che testimonino il possesso delle richieste condizioni civili e professionali.
Con il
nuovo CCNL 2002/2005 (CCNL 24 luglio 2003) la documentazione di rito
(cittadinanza, diritti politici, casellario giudiziario, ecc.) non è più
richiesta, ritenendosi sufficiente, per l’adempimento della presentazione di
tale documentazione, quanto sottoscritto dall’interessato all’atto della
presentazione della domanda per l’inserimento nelle varie graduatorie (concorsi,
graduatorie permanenti provinciali e d’istituto). Dichiarazioni che, essendo
state rese in virtù e ai sensi del TU-DPR 28.12.2000 n. 445 hanno valore
permanente e sostitutivo della relativa certificazione formale.
Sulla base anche delle indicazioni fornite dal MIUR con la più volte citata
circolare, non sembra più operante il termine perentorio di 30 giorni,
dall’atto dell’assunzione, per la presentazione della certificazione
sanitaria, limitandosi la circolare nel richiedere l’assolvimento di tale
obbligo in non meglio precisati "tempi brevi", in quanto, ovviamente,
dipendenti dai tempi dell’ASL per effettuare le richieste visite mediche e
per gli eventuali esami diagnostici. Comunque l’avvio alla visita medica,
presso la competente ASL, deve essere richiesta dall’Amministrazione
scolastica. Altri documenti che l'Amministrazione richiede ai neo-assunti:
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Dichiarazione, di cui all'art. 18, comma 5, del CCNL 4/8/95, di
inesistenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato e di incompatibilità.
Il modulo è reperibile presso le segreterie delle scuole.
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Ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 1092/73, il docente è inoltre tenuto a
presentare entro l'anno di prova la dichiarazione scritta di tutti i servizi
prestati, di ruolo e non di ruolo, presso lo Stato e/o altri Enti pubblici, il
servizio militare, il periodo di studi universitari, i servizi privati, etc. Per
i servizi scolastici si può chiedere all'amministrazione di acquisire d'ufficio
la relativa certificazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000,
indicando esattamente i periodi di servizio e le scuole. In alternativa è
possibile produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
E i certificati scaduti? Possono
essere utilizzati se in fondo al documento l'interessato dichiara sotto la
propria responsabilità che le informazioni contenute non hanno subito
variazioni, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 445/2000. E se si è già di ruolo? Basta
presentare un solo certificato emesso dal Csa (o dichiarazione sostitutiva)
attestante lo stato di servizio; oltre a ciò è necessario produrre il
certificato di idoneità alla mansione.
GLI ALTRI DOCUMENTI Si consiglia di
presentare, entro l'anno di prova, anche eventuali domande di riscatto-computo,
ricongiunzione ai fini pensionistici e la domanda di riscatto ai fini della
liquidazione di Buonuscita ENPAS/TFR. IL PERIODO DI PROVA L'assunzione
con contratto a tempo indeterminato decorre dall'inizio dell'anno scolastico e
il docente deve affrontare il cosiddetto "periodo di prova". Esso
deve essere sostenuto nel primo anno di servizio e la sua durata deve essere di
almeno 180 giorni effettivi nell'anno scolastico.
Nel
conteggio dei giorni vanno considerati: 1.
Tutte le domeniche e i giorni festivi. 2.
Le vacanze pasquali e natalizie. 3.
Il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se nel
periodo suddetto sono previste riunioni di programmazione didattica. 4.
Periodi di interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di
pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni, etc). 5.
Esami e scrutini, compresi gli esami di Stato se per la classe di
concorso di insegnamento. 6.
Il primo mese di astensione per maternità. 7.
Il periodo di servizio oltre al 30 aprile per docenti che rientrano da
altre attività didattiche sempre con gli alunni.
Nel
conteggio dei giorni non vanno invece considerati: 1.
I giorni di ferie e di congedo (per malattia o famiglia) e di
aspettativa. 2.
Le vacanze estive. Negli
istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del
personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello
di cattedra. Cosa succede se non si raggiungono i 180 giorni?E'
prevista la proroga del periodo di prova all'anno scolastico successivo. ANNO DI FORMAZIONE Le
leggi 270/82 e 417/89 prevedono l'esistenza dell'anno di formazione in servizio,
nel quale è obbligatorio partecipare ad un corso di formazione appositamente
organizzato. L'anno di formazione è richiesto ed è valido come periodo di
prova. Esso
inizia con l'anno scolastico di nomina e termina con la fine delle lezioni
(compresa la partecipazione agli esami di Stato). E' valido se di durata di
almeno 180 giorni di servizio effettivo. Di fatto viene a coincidere con il
periodo di prova e prevede un'attività sia d'istituto che seminariale. L'organizzazione
del corso è la seguente: un totale di 40 ore da effettuarsi, in genere, in 10
incontri, al di fuori dell'orario di normale insegnamento e dell'aggiornamento.
Le assenze, che richiedono la giustificazione, non possono superare le 13 ore.
Sono previsti da 15 a 30 docenti per ogni corso. Il
docente "in prova" deve partecipare ad attività di formazione
all'interno dell'istituto per le quali viene nominato, dal dirigente scolastico,
un "tutor" in servizio nell'istituto. Al "tutor" sono
assegnati al massimo due docenti in prova. Il collegio dei docenti è tenuto ad
indicare i criteri per la verifica dell'attività didattica svolta durante il
periodo di formazione. A
fine anno scolastico, previa presentazione di una articolata relazione, il
docente discute le esperienze e le attività svolte con il Comitato di
Valutazione, organismo nato con i decreti delegati del 1974 ed eletto dai
docenti nell'ambito del Collegio dei docenti. Dagli esiti di tale discussione, e
tenuto conto degli elementi di valutazione forniti dal Capo di Istituto, viene
infine decisa la conferma in ruolo. I riferimenti più significativi si trovano nelle C.M. 10 settembre 1991 n. 267, C.M. 4 marzo 1993 n. 54 e C.M. 29 gennaio 1997 n. 73 che descrivono tutte le attività connesse all'anno di formazione.
PER LE ASSUNZIONI A T.D. In linea di principio all’atto di ogni nuova assunzione, con conseguente nuovo contratto (escluse le proroghe e/o le conferme), il lavoratore dovrebbe "ex novo" ripresentare il certificato in parola. Il MIUR, con la citata circolare, ritiene però che la certificazione sanitaria presentata all’atto della prima assunzione possa valere per tutti gli eventuali successivi nuovi rapporti di lavoro instaurati nel corso del medesimo anno scolastico. Lo stesso MIUR, però, con CM prot. n. 3361 del 25 settembre 2003, ad integrazione della citata CM n. 65/2003 ed accogliendo le richieste delle OO.SS., ha stabilito che:
Tale certificazione è assunta dal Dirigente
dell’istituzione scolastica che stipula il primo contratto. In caso di
ulteriori contratti stipulati con altri dirigenti, i supplenti dovranno
produrre una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con
la quale dichiareranno a quale scuola e in quale data hanno già presentato
la certificazione di idoneità all’impiego (3).
ALLEGATO
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