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Coordinamento Precari e Disoccupati della Scuola Provincia di Venezia |
La questione dei 30 punti alle S.S.I.S. Graduatorie permanenti |
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23.02.2003 COSA BOLLE IN PENTOLA E CHI SI SCOTTA (di Andrea Florit) I più recenti eventi, a partire dalla sentenza del Tar del Lazio del 20 maggio 2002 fino alla discussione parlamentare del disegno di legge delega per la riforma della scuola, hanno condotto ad una ampia riflessione, a tutti i livelli, sulla questione del bonus di 30 punti concesso al diploma Ssis dalla Legge 306 del 27/10/2000 e dal Decreto Interministeriale n. 268 del 4/6/2001. Le mie riflessioni sull'argomento sono già state ampiamente espresse nella nota del 1/6/2002 e, ancor prima, in quella del 16/3/2002 (contestualmente alla situazione in essere). Forse la novità maggiore sta nel fatto che questa ampia riflessione, tanto a livello politico quanto a quello amministrativo e giuridico, ha portato ad un orientamento comune che, pur rispecchiando gran parte delle previsioni, comporterà delle novità in parte inattese per le graduatorie permanenti. La nuova tabella di valutazione dei titoli, infatti, è stata formulata sulla base delle richieste provenienti non solo dai giudici dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato, ma anche da fonte governativa e, non da ultima, parlamentare. Tale tabella sarà sottoposta al parere del CNPI e quindi compilata in modo definitivo dal Miur (non vi è quindi ancora alcuna certezza sugli effettivi contenuti). Toccando solo il punto centrale della discussione, cioè l'argomento "30 punti", sembra probabile che la soluzione possa essere la seguente: - chi ha frequentato e concluso la Ssis: avrà un riconoscimento di 30 punti per la frequenza/abilitazione della scuola di specializzazione (punteggio comprendente, a causa della frequenza obbligatoria di tirocinio, il servizio specifico d'insegnamento contemporaneo nel biennio di frequenza); il possesso di un'altra abilitazione per la medesima classe di concorso offrirà la possibilità di ricevere 18 punti per questa abilitazione cui sommare il servizio svolto nel biennio della Ssis (se la somma portasse a più di 30 punti). - chi ha superato un concorso ordinario o riservato: avrà un riconoscimento di 18 punti per l'abilitazione del concorso. UN COMMENTO: Appare chiaro che, se questa dovesse essere la soluzione finale, si è voluta mantenere in vigore l'attuale normativa (D.I. n. 268 del 4/6/ 2001), senza toccare i famosi 30 punti, ma riadattando ad essi le restanti valutazioni. Le richieste parlamentari indicano quindi la presa di coscienza che 30 punti di bonus per l'abilitazione Ssis siano eccessivi rispetto alle altre abilitazioni. Appare altrettanto chiaro che una siffatta decisione "scotterebbe", e non poco, i diplomati delle Ssis, finora lusingati di poter usufruire di un vantaggio di ben altro spessore in graduatoria. Tuttavia devo ricordare che per i primi iscritti alle Ssis, tre anni or sono, la specializzazione non avrebbe nemmeno comportato l'accesso alle GP; solo a scuole avviate fu progressivamente modificato il quadro normativo, portando prima l'esame conclusivo a valore di prova concorsuale, quindi a titolo d'accesso alle GP e poi ad abilitazione super-valutata. Inoltre i supplenti finora nominati hanno potuto godere pienamente dell'intero bonus in graduatoria. In effetti i 30 punti non verrebbero toccati e quindi gli abilitati Ssis non potrebbero nemmeno reclamare per qualcosa che sia stato loro decurtato, in quanto l'eventuale nuova normativa non farebbe altro che riconoscere un maggior valore alle "altre" abilitazioni, esattamente come avvenuto per le Ssis con i famosi 30 punti. Mi rendo conto che usufruire di un privilegio che poi viene improvvisamente ridimensionato, possa lasciare parecchio amaro in bocca; tuttavia, sempre ad iniziare dalle sentenze del Tar del Lazio, si è manifestata l'opinione, condivisa dai più, che all'interno dei 30 punti di abilitazione fossero solo 6 i punti da identificarsi quale super-valutazione per la specializzazione all'insegnamento. Era quindi da attendersi una riconsiderazione dei punteggi, sempre basata sul concetto dell'equivalenza dei titoli abilitativi (più volte richiesta dal Parlamento), che, partendo dai restanti 24 punti attribuiti al conseguimento dell'abilitazione della Ssis, giungesse a livellarvici anche l'abilitazione dei concorsi ordinario e riservato (peraltro ridimensionati a 18 punti). E le proteste dei Sissini contro le garanzie promesse dal ministero molto assomigliano a quelle dei precari "storici" al tempo dell'elaborazione della legge 124/99 e poi dell'attuazione dei concorsi riservati, le cui maglie si sono viste man mano allargare trovando accoglienza prima per una fetta maggiore di precari, poi per i docenti delle scuole non statali, quindi per le seconde abilitazioni e poi anche per gli insegnanti di ruolo da riconvertire. Tuttavia devo anche ricordare che tra i progetti ministeriali a breve termine c'è anche quello di modificare il sistema di reclutamento dei docenti (nomine in ruolo) inaugurando una fase transitoria, prima del raggiungimento del nuovo percorso 3+2. In tale nuovo sistema i diplomati Ssis (gli unici ad esserne avvantaggiati) dovrebbero godere di un canale preferenziale di reclutamento (probabilmente intorno al 25% delle assunzioni). In tale contesto gli abilitati con il concorso riservato potrebbero aspirare solo al 50 % dei posti disponibili, i diplomati Ssis al 75% (risultando inclusi nelle GP e nel canale preferenziale) al pari degli abilitati dei concorsi ordinari (rispetto ai quali ricevono però 3 punti in più per l'abilitazione posseduta). In particolare la creazione del canale preferenziale esclusivo per i diplomati delle Ssis compenserebbe ampiamente la revisione dei punteggi nelle GP sopra trattata. Non so se tutto ciò si concretizzerà realmente; spesso infatti gli ordini del giorno sono rimasti lettera morta. Inoltre mi aspetto che ora i Sissini reagiscano in modo determinato e impetuoso, come già avvenuto più volte, riuscendo ad evitare che tale criterio della uguale valutazione per le tre abilitazioni possa trovare effettiva applicazione.
Obiettivamente, l'ordine del giorno n. 9/3387/8 presentato dall'on. De Laurentiis (che "Impegna il Governo a valutare positivamente l'equiparazione dei tre titoli di abilitazione (Corsi Riservati, di cui alle O.M. 153/99, 33/2000 e 1/2001, Concorso Ordinario e di abilitazione SSIS) attualmente valutabili all'atto di inserimento in graduatoria permanente e, per ovviare alla mancata attuazione di una norma transitoria, impegna ad attribuire per ogni percorso abilitante un punteggio aggiuntivo pari a 24 punti e ad attribuire ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore bonus di 6 punti in accordo e nel rispetto dell'articolo 3 del D.M. 24/11/98 ed un bonus di 3 punti per i soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita con il Concorso Ordinario, previo parere positivo del CNPI e, comunque, senza compromettere l'inizio dell'anno scolastico 2003-2004") e accolto dal ministro Moratti nel corso dell'approvazione alla Camera, lo scorso 18 febbraio, del disegno di legge sulla riforma della scuola, può apparire un po' troppo "rigido" nei confronti dei sissini, soprattutto alla luce della non cumulabilità tra frequenza Ssis e servizio d'insegnamento. Una possibile correzione effettivamente può essere quella di riconoscere 18 punti alle altre abilitazioni. In tal modo lo scarto rispetto ai "non Ssis" salirebbe a 12 punti. Tale interpretazione mi sembra che, oltre a rispettare l'attuale normativa, risponda anche all'ordine del giorno De Laurentis e possa costituire un accettabile compromesso tra le richieste dei sissini e quelle dei parlamentari e dei "precari storici".
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INTERPRETANDO LA SENTENZA DEL TAR DEL 20 MAGGIO 2002 Forniamo quella che riteniamo dovrebbe essere la corretta interpretazione della sentenza del Tar del Lazio del 20 maggio. Lo facciamo in seguito alle numerose lettere inviateci da studenti delle Ssis che rivendicano quanto negato dal tribunale amministrativo. Ci riferiamo in particolare alla frase fondamentale della sentenza rivolta alla valutazione dei 30 punti: "D'altra parte, nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli (approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto 29 gennaio 1994), a due anni di servizio di insegnamento (quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi) e di 6 punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio di livello pari ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi. Come si legge, la sentenza non mira a negare il riconoscimento del servizio svolto contemporaneamente alla Ssis, ma indica come il complesso dei trenta punti sia da intendersi formato da 24 punti (corrispondenti a due anni equiparati a servizio d'insegnamento specifico) e da 6 punti (come titolo "speciale" di abilitazione/specializzazione, valutato il doppio di qualsiasi altra abilitazione o specializzazione all'insegnamento, addirittura come unico titolo e non aggiuntivo come con le altre abilitazioni). Secondo tale lettura, pertanto, si valuta la frequenza delle Ssis come fosse un servizio effettivo d'insegnamento (e già questa è una concessione da non sottovalutare). L'abilitazione Ssis viene inoltre supervalutata (come richiesto dalla vigente legge) raddoppiandone il valore. In conclusione, chi ha insegnato durante la frequenza delle Ssis, si trova in una situazione analoga a chi accetta contemporaneamente due supplenze su due spezzoni per la stessa classe di concorso (che da sempre non ha mai potuto aspirare ad un raddoppio del punteggio attribuibile). Non ravvisiamo quindi alcun diritto leso, stando a quanto indicato dai giudici del Tar. Ci auguriamo, a questo punto, che il Miur emetta quanto prima un decreto che corregga il contenuto della Tabella di valutazione dei titoli per le GP, in cui, alla lettera B dell'allegato A, aggiungerà, tra le diciture del servizio da valutare, l'indicazione dei 12 punti "per ogni anno d'insegnamento ovvero di frequenza delle Ssis" (non cumulabili quindi) e alla lettera C l'indicazione dei 6 punti relativi al titolo di specializzazione (abilitazione Ssis). In caso contrario, dal ministero sarebbe bene giungessero quanto prima delle comunicazioni ufficiali di informazione sulle effettive intenzioni operative. Tale interpretazione di suddivisione del punteggio ricalca nei contenuti quella da noi qui già espressa il 16 marzo u.s. (rinvenibile sotto e che pertanto ci permettiamo di sostenere ulteriormente), che il Miur avrebbe forse fatto meglio a raccogliere subito.
29.05.2002 RICORSO AL TAR Il TAR del Lazio ha pronunciato, il 20 maggio 2002, la sentenza relativa all'esame dei ricorsi presentati contro i 30 punti alle Ssis. Vi è stato solo l'accoglimento della parte di ricorsi che chiedevano la non cumulabilità dei 30 punti con il servizio d'insegnamento svolto in contemporanea e con l'ulteriore valutazione come "altro titolo". Respinti invece i ricorsi che chiedevano una correzione della consistenza numerica del punteggio aggiuntivo e il non accesso alle graduatorie relative a più classi di concorso (quanti sono gli insegnamenti compresi nelle aree disciplinari inerenti al diploma di laurea posseduto). Restano pertanto confermati i 30 punti di bonus per i soli diplomati delle Ssis, che però non possono essere sommati ai periodi di servizio d'insegnamento svolto durante il biennio di frequenza della Scuola di Specializzazione; inoltre l'abilitazione Ssis, già valutata nei 30 punti, non può essere ri-valutata negli "altri titoli". E' stata invece confermata la possibilità per i diplomandi delle Ssis che conseguano il titolo entro il 31/5 di accedere alle GP in fase di pubblicazione. Non ci sbagliavamo quindi quando davamo credito alla fermezza con cui Valentina Aprea, il 15 marzo u.s., aveva affermato che i 30 punti delle Ssis erano sacrosanti e inviolabili. Tale "parziale" decisione dei giudici del Tar comporterà uno slittamento della data di pubblicazione delle GP definitive, nascondendo in parte l'inefficienza dei CSA ancora in ritardo con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Il Tar aveva esaminato il 13 maggio una prima parte di ricorsi in merito alla questione dei 30 punti escludendo subito l'accoglimento della richiesta di sospensiva, dati i tempi stretti della decisione dei giudici. Il pronunciamento ha seguito una seconda udienza, del 20 maggio, in cui sono stati esaminati i restanti ricorsi contro le Ssis. Sull'equiparazione dei servizi e sugli altri punteggi i giudici amministrativi hanno invece ritenuto di essersi già pronunciati in passato. A causa del pronunciamento del 20 maggio altri ricorsi già fissati per altre date, come quello della Gilda del 17 giugno, probabilmente non saranno più discussi.
22.05.2002 Sempre in tema di ricorsi al Tar, pubblichiamo, su richiesta del mittente, il testo di una lettera inviata allo Snals di Venezia da un docente che ha deciso di aderire al ricorso presentato dallo Snals, ora perplesso per la comunicazione dello stesso sindacato (che potete leggere qui) e per la lettera inviatagli in merito. Di seguito la risposta dello Snals Venezia. "Alla Segreteria SNALS di Mestre (VE) Oggetto: risposta Vs. lettera del 8.5.02 prot. ..... In riferimento alla Vs. lettera in oggetto per quanto riguarda il ricorso punteggio SISS preciso quanto segue:
"Lo S.N.A.L.S. Venezia" <snals@gpnet.it> ha risposto: Ci dispiace che ci venga attribuita pretestuosità, poca chiarezza o altro. In verità noi non abbiamo costretto gli iscritti a fare ricorso. Li abbiamo messi al corrente di una nostra iniziativa, i cui termini e procedure sono stati fissati dallo studio legale. Né poteva essere altrimenti!
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Possono dormire sonni tranquilli i diplomati e diplomandi delle SSIS per quello che riguarda i 30 punti aggiuntivi nelle GP. Valentina Aprea, sottosegretario all'Istruzione (ma, a nostro profondo convincimento, il "vero" ministro) lo ha ribadito con inequivocabile fermezza il 15 marzo in una accurata intervista in diretta a Radio24: i 30 punti non si toccano e nemmeno il cumulo col servizio contemporaneamente svolto. Il punteggio aggiuntivo è stato deciso e quantificato dai precedenti governi, ora all'opposizione; l'attuale governo è pienamente d'accordo con tale decisione; non si vede quindi quali prospettive possano avere le proteste dei precari e dei sindacati, o i loro ricorsi presentati ai TAR, di fronte ad una tale convergenza di orientamento legislativo e politico. L'obiettivo ministeriale è stato chiarito dalla Aprea con poche ma limpide parole: è giusto che anche i giovani neolaureati abbiano la possibilità di accedere all'insegnamento subito, senza doversi accodare ai precari che ammuffiscono in graduatoria da anni. Queste le sue testuali parole: "Ci si potrà ancora accusare di favorire personale giovane rispetto a chi ha maturato una certa anzianità di servizio; io credo che in questo caso è bene che ci sia un ricambio della classe docente, e la possibilità di far entrare contemporaneamente e con gli stessi diritti, mettendo sullo stesso piano, riconoscendo gli stessi diritti a personale che ha già lavorato nella scuola e personale che ha lavorato meno ma si è specializzato". "Stiamo parlando di docenti che hanno accettato di specializzarsi all'insegnamento e quindi hanno una competenza assolutamente nuova e impiegano almeno due anni del loro tempo per questo tipo di specializzazione".
Molto meno lucida la giustificazione fornita dei 30 punti e del cumulo.
Relativamente agli "altri" punteggi, non presi in considerazione in questa tornata di aggiornamento delle GP (ci riferiamo al dottorato di ricerca e ai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari), il Sottosegretario ha assicurato che verranno valutati al prossimo aggiornamento nel maggio 2003.
Chi volesse ascoltare il testo integrale dell'intervista può scaricare il file mp3 da noi preparato.
Una "chicca" da Vicenza: nella provincia vicentina non sono pochi i casi paradossali in cui a fare da Tutor ai tirocinanti delle SSIS sono dei docenti precari (data la scarsa disponibilità degli insegnanti di ruolo).
_____________________________________________________________ Il D.D. del MIUR del 12.02.2002, riguardante le modalità ed i termini per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, ha suscitato comprensibile malcontento e, forse, indignazione tra i docenti precari, oltre alla decisa contestazione di quanti, fra le OO.SS., hanno a cuore la condizione giuridica degli insegnanti a tempo determinato. La non condivisione del provvedimento amministrativo (che richiama il contenuto del D.M. n. 268 del 4/6/2001) attiene alla parte dell'allegata tabella A, in cui si assegnano trenta punti aggiuntivi agli insegnanti forniti di diploma conseguito presso le Ssis (Scuola di specializzazione per l'insegnamento negli istituti superiori). Una seconda questione riguarda la possibilità di cumulo dei 30 punti con quelli di un eventuale contemporaneo servizio d'insegnamento.
Le reazioni a tale decisione ministeriale, peraltro in contrasto, per la cumulabilità dei punteggi, con il parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, non sono mancate né da parte dei docenti precari direttamente interessati, né da parte delle OO.SS. che, in tempi successivi, hanno assunto alcune iniziative volte a modificare il decreto in oggetto.
Da un lato si rileva l'eccessiva valutazione della specializzazione all'insegnamento (criterio peraltro stabilito "in corsa" dopo due anni dall'avvio delle SSIS), dall'altro, se pur si accettano i 30 punti a giustificazione dell'impossibilità di svolgere contemporaneamente il servizio d'insegnamento, si reputa inaccettabile la somma dei due punteggi. A nostro avviso una valutazione equa (volta a modificare a monte l'art. 8 del D.M. n. 268 del 4/6/2001) poteva essere invece quella che riconosce al biennio di "frequenza" delle SSIS un punteggio pari o dimezzato rispetto a quello dell'effettivo insegnamento (12 o 6 punti per anno) e all'abilitazione SSIS un punteggio "aggiuntivo" di 5-6 punti. Il punteggio totale per un abilitato SSIS risulterebbe così di 18-30 punti ad incremento di quelli dell'abilitazione, che appare molto più equilibrato degli attuali 30 punti solo per il titolo di specializzazione (equivalenti a 10 lauree). Inoltre, la suddivisione del punteggio in due parti, una relativa alla frequenza (lettera B dell'allegato A) e una relativa al titolo di specializzazione (lettera A o C), oltre a rispettare le norme che prevedono il punteggio aggiuntivo per i diplomati SSIS (Legge 306/00, di conversione del DL 240/00), consente anche di sciogliere il nodo del servizio d'insegnamento contemporaneo, che potrebbe essere in tal caso tranquillamente riconosciuto per intero, aggiungendovi i 5-6 punti per la specializzazione. Forse la cosa più triste di questa situazione è che i famosi 30 punti probabilmente non sono altro che un "contentino" dato ai diplomati SSIS, quale zuccherino per l'amara sorpresa che avranno quando, fra tre anni, si renderanno conto che anche loro sono finiti in un calderone senza uscita (dopo aver arricchito le casse degli Atenei), tagliati fuori dai nuovi diplomati triennali che, accedendo al biennio programmato di specializzazione, passeranno direttamente al ruolo. Infatti la riforma Moratti, sulla base dell'analisi delle esperienze finora maturate nelle SSIS e del rapporto della commissione Bertagna, ha definitivamente eliminato tali scuole dal futuro contesto della formazione dei nuovi insegnanti, inglobando la specializzazione nel quinquennio di laurea.
Dobbiamo tuttavia sottolineare che tutta questa faccenda, sommata agli ormai arcinoti pareri del TAR del Lazio e dei relativi ricorsi e ad altri ricorsi che hanno portato anche al riconoscimento della precedenza "assoluta" e non "per fasce" dei riservisti, oltre a portare ad una fase di contenzioso e quindi di incertezze e prolungamenti, finirà, a nostro avviso, per dare una spallata definitiva ad una istituzione che il ministero non vede l'ora di seppellire: le graduatorie permanenti. Dedicheremo presto una pagina a questa prospettiva ed ad una conseguente nostra ipotesi di progetto per le prossime assunzioni a tempo determinato e indeterminato.
DOCENTI PRECARI
Sono già molte le iniziative che stanno nascendo nelle diverse province attraverso assemblee cittadine o preparazione di ricorsi, di cui vi daremo rendiconto mano mano che ci perverranno gli aggiornamenti.
1. Venezia. Gruppo Precari S.Donà "Barbara Del Vecchio":
2. Venezia. Coordinamento Precari e Disoccupati della Scuola - Prov. di Venezia:
3. Venezia. Comitato Precari Concorso Riservato:
4. Padova. Libera associazione Comitato Precari Scuola - Prov. di Padova: 5. Vicenza. CIP:
6. Treviso. Un gruppo di insegnanti Precari:
7. Lecce. CIP:
8. Roma. CIP:
9. Milano. APPL:
RINVIATA
la tavola rotonda SSIS Lo
slittamento è a dopo
il 15 maggio.
La GILDA ha attivato alcune iniziative: sottolineiamo quella pugliese, che chiede alcune modifiche dei punteggi, quella di Napoli (vedi sotto) e quella di Potenza, che attraverso il proprio Studio legale ha concentrato l'attenzione sul punteggio aggiuntivo, predisponendo un modello di richiesta di annullamento del provvedimento da effettuarsi in "autotutela" da parte della stessa Amministrazione. Potete scaricare il documento con la spiegazione dell'iniziativa ed il modello di domanda. Di seguito il comunicato stampa della Gilda. "La Gilda degli Insegnanti denuncia le anomalie presenti all'interno del decreto sulle graduatorie permanenti. Anomalie che potrebbero
portare a gravi ingiustizie nei confronti di gran parte dei precari storici. La portata discriminante di alcuni meccanismi di attribuzione e calcolo dei punteggi sarà enormemente amplificata dai tagli alle cattedre in organico, tagli che finiranno per scaricarsi tutti sui precari in lista di attesa. E’ quanto mai necessario, in una situazione così drammatica come quella che si prospetta, che si realizzi un immediato riequilibrio nella assegnazione dei punteggi e nella formazione delle nuove graduatorie. LA
GILDA DEGLI INSEGNANTI DI NAPOLI COMUNICA CHE A CURA DELLA STRUTTURA NAZIONALE E’ STATO PROMOSSO UN RICORSO AL TAR LAZIO CONTRO IL D.M. 12.2.2002 CHE ATTRIBUISCE 30 PUNTI AGGIUNTIVI ALLE ABILITAZIONI CONSEGUITE PRESSO LE SSIS.
La UIL-scuola ha espresso un parere molto simile al nostro in quanto è convinta che sotto il profilo strettamente giuridico l’attribuzione del punteggio aggiuntivo conseguente alla frequenza dei corsi SSIS sia difficilmente impugnabile. Può essere, invece, materia di impugnativa il disposto dell’art. 8 del D.M. 268/01 nella parte in cui fissa in trenta il punteggio aggiuntivo da assegnare agli abilitati SSIS; infatti la norma (L. 306/00) non definisce la quantità, ma stabilisce solo che deve essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo. Con il suo ufficio legale la UIL-scuola sta studiando l’ipotesi di impugnare il provvedimento al TAR del Lazio, con l’obiettivo di ridurre l’impatto dei 30 punti nelle graduatorie permanenti.
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