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D.M. 21/2005: attivazione dei corsi speciali abilitanti |
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Il Miur, con nota prot. 243/05D.U
del 10 febbraio, ha diramato il decreto n. 21 del 9.2.2005,
relativo all'attivazione:
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dei corsi speciali abilitanti;
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dei corsi per il conseguimento dei diploma di specializzazione per
il sostegno, ai quali possono accedere i docenti di scuola materna
ed elementare già abilitati.
L'avviso di emanazione del decreto
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, del 15
febbraio 2005 e pertanto
le
domande dovranno essere presentate entro il 17
marzo 2005.
Potranno partecipare ai corsi:
1) per il
conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno:
i docenti di scuola materna ed
elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguita nei
concorsi pubblici indetti prima dell'emanazione della legge 124/99,
compresi quelli indetti nell'anno 1999, e 360 giorni di servizio su
sostegno tra il 1° settembre 1999 e il 6 giugno 2004 (L. 143/04,
art. 2, comma 1/bis);
2) per il
conseguimento dell’abilitazione:
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i docenti diplomati di
conservatorio o istituto musicale pareggiato con 360 giorni di
servizio rispettivamente nelle classi di concorso 31/A, 32/A e
nella 77/A, nel periodo dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004,
nell’ambito di didattica della musica (art. 2, commi 2 e 4);
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i docenti di scuola
secondaria in possesso del diploma di laurea o del diploma ISEF o
di Accademia di Belle Arti o di Istituto Superiore per le
Industrie Artistiche, gli insegnanti di scuola secondaria
diplomati, afferenti alle tabelle A, B e C, i docenti di scuola
materna ed elementare, in possesso del titolo di specializzazione
e di 360 giorni di servizio sul sostegno nel periodo dal 1°
settembre 1999 al 6 giugno 2004 (art. 2, c. 1, lett. a-b-c);
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gli Insegnanti Tecnico
Pratici in possesso del diploma di maturità e di 360 giorni di
servizio nel periodo dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004 (art.
2, c. 1, lett. c/ter).
Potranno partecipare ai corsi
i docenti privi di abilitazione specifica (anche se in possesso di
altra abilitazione) e potranno iscriversi ad un solo corso.
Non possono partecipare i
docenti già di ruolo.
Nel caso di più servizi, in
ordini e gradi diversi di scuola, il docente potrà scegliere il
corso da frequentare tra quelli corrispondenti ai servizi prestati.
La partecipazione ai corsi è
compatibile con la frequenza ai corsi di laurea, di
specializzazione, perfezionamento, master e dottorati di ricerca.
La durata dei corsi è di 700
ore per i docenti di scuola materna ed elementare e di 500 ore per i
docenti di scuola secondaria. La frequenza è obbligatoria ed è
consentito un massimo di assenze non superiore al 30% delle ore
complessive del corso.
E’ possibile una riduzione
delle ore previste, entro il limite del 20%, sulla base di
certificati crediti formativi.
Tutti i docenti attualmente
iscritti con riserva nelle graduatorie permanenti, che non hanno
maturato il requisito dei 360 giorni di servizio nel periodo
compreso tra il 27 aprile 2000 e il 28 ottobre 2000, e che non
beneficeranno dello scioglimento della riserva stessa, potranno
partecipare ai prossimi corsi purché in possesso dei requisiti
richiesti.
In linea di massima, per le
lezioni sono previsti due pomeriggi a settimana più l’intera
giornata del sabato. Per facilitare la frequenza è prevista la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio, prevedendo anche
la riapertura dei termini e la possibilità di sforamento del
contingente già fissato.
Tutti corsi si concluderanno
con un esame finale e daranno la possibilità a tutti di iscriversi
con riserva, a decorrere dell’a.s. 2005/06, negli elenchi di
sostegno o nelle graduatorie permanenti.
Le domande di ammissione ai
corsi dovranno essere indirizzate al CSA del capoluogo di regione
dove è ubicata la sede di servizio dei candidati.
Coloro che non sono in servizio al momento della presentazione della
domanda o che prestano servizio all'estero possono scegliere a quale
CSA di capoluogo di regione indirizzare la domanda.
I corsi previsti dall’art. 2,
comma 1, lett. c/bis (docenti di scuola materna ed elementare
diplomati negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002) e dall’art. 2,
comma 1/ter (docenti con il solo requisito dei 360 giorni di
servizio dal 1.9.1999 al 6.6.2004) partiranno successivamente,
presumibilmente a settembre e, comunque, entro il 31.12.2005.
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D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 |
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Nota ai Direttori Regionali |
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Allegati e
modelli di domanda |
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Allegato 1 |
TAB.
A - Elenco classi ci concorso non comprese in ambiti disciplinari
(nuova vers. corretta) |
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Allegato 2 |
TAB.
C - Elenco classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico
non comprese in ambiti disciplinari
(nuova vers. corretta) |
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Allegato 3 |
Classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari |
Allegato 4 |
TAB. D - Classi di concorso comprese negli ambiti
disciplinari |
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Allegato 5 |
Domande di partecipazione per conseguire l'abilitazione |
Allegato 6 |
Modello di domanda per conseguire il titolo di specializzazione |
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Indirizzi C.S.A. in capoluoghi di regione |
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Allegato A |
Organizzazione dei Corsi speciali di
durata annuale per gli insegnanti di scuola secondaria in possesso
della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili e privi
di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione
secondaria [art. 2, comma 1, lettera a) della legge 143/2004]
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Allegato B |
Organizzazione e programma dei Corsi
speciali, di durata annuale, per gli insegnanti della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria in possesso della
specializzazione per il sostegno e privi di abilitazione o idoneità
all’insegnamento
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Allegato C |
Organizzazione dei Corsi speciali di
durata annuale per gli insegnanti in possesso della specializzazione
per il sostegno e di un diploma di accesso alle classi di concorso
delle Tabelle C, D e A e privi di abilitazione o idoneità [art. 2,
comma 1, lettere c e c-ter della legge 143/2004]
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Allegato D |
Organizzazione e programma dei Corsi
speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di
specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli
insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di
abilitazione o idoneità
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Il termine per la
presentazione delle domande è stato fissato al 17 marzo 2005. Il
requisito di accesso è costituito dal possesso di 360 giorni di
servizio prestato dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004. L'elenco dei
destinatari del provvedimento è contenuto nell'articolo 2, comma 1,
del decreto legge 97/2004, convertito dalla legge 143. Ed è costituito
da docenti di sostegno, dai docenti tecnico-pratici e dagli insegnanti
elementari privi di abilitazione.
Docenti di scuola secondaria
La pole position è riservata agli insegnanti di scuola secondaria in
possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili,
che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di
istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del
diploma Isef o di accademia di belle arti o di istituto superiore per
le industrie artistiche, idoneo per l'accesso a una classe di concorso
e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360
giorni dal 1° settembre 1999 al 6/6/2004.
Insegnanti delle materne ed elementari
Seguono a ruota gli insegnanti di scuola materna ed elementare in
possesso della specializzazione per il sostegno, privi di abilitazione
o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti
di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 al 6 giugno
2004.
Docenti diplomati
I corsi abilitanti sono aperti anche ai docenti diplomati che
insegnano alle secondarie. Vale a dire, agli insegnanti in possesso
della specializzazione per il sostegno e di un diploma di maturità
valido per le classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del
decreto del ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio
1998, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo
decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo
di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata
quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano
prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1°
settembre 1999 al 6 giugno 2004.
Insegnanti tecnico-pratici
I corsi sono destinati anche agli insegnanti tecnico-pratici, in
possesso del diploma di scuola superiore quinquennale, che siano privi
di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno
360 giorni dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004.
Insegnanti elementari diplomati
È prevista, inoltre, una deroga a favore degli insegnanti elementari
titolari del solo diploma magistrale. Più precisamente, i corsi
abilitanti saranno aperti anche agli insegnanti in possesso del titolo
conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in
uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di
abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360
giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre
1999 al 6 giugno 2004.
Il nodo dell'abilitazione
Fin qui la legge. Il ministero dell'istruzione, però, nel trasmettere
il decreto attuativo della legge, ha emanato una nota che sta
sollevando qualche perplessità tra gli addetti ai lavori.
La legge, infatti, sembrerebbe escludere la possibilità di accedere ai
corsi abilitanti se si è già in possesso dell'abilitazione
all'insegnamento.
E la nota, invece, dispone che: "Possono conseguire una ulteriore
abilitazione o idoneità, fermo restando il possesso degli specifici
requisiti previsti dalla legge n. 143/2004, i docenti già in possesso
di altra abilitazione o idoneità".
Tra le varie ipotesi interpretative che circolano tra gli addetti ai
lavori vi è quella secondo la quale l'amministrazione avrebbe voluto
semplicemente ribadire la possibilità di accedere ai corsi, anche per
coloro che possiedono abilitazioni che non possono essere fatte valere
nelle tipologie di insegnamento che danno titolo al conseguimento del
requisito di servizio. Per esempio, il docente di sostegno, che
insegna alle superiori e che è già in possesso di un'abilitazione
valida per le scuole medie.
Ma vi sono anche coloro che propendono per ritenere possibile
l'ammissione ai corsi abilitanti anche per coloro che, pur essendo in
possesso di abilitazione in una classe di concorso della secondaria,
ritengano di voler partecipare per acquisirne una diversa da quella
che già possiedono.
In ogni caso la questione resta aperta e, fino a quando non sarà
chiarita definitivamente continuerà a ingenerare interpretazioni non
univoche.
Divieto d'accesso ai docenti di ruolo
Il ministero dell'istruzione ha chiarito, inoltre, che l'accesso ai
corsi non è consentito ai docenti di ruolo.
E dunque, a differenza della scorsa tornata di sessioni riservate, non
si dovrebbe verificare l'esodo verso le scuole superiori che si
verificò a suo tempo con i passaggi di ruolo.
Esodo che determinò un forte calo nelle disponibilità per le supplenze
delle secondarie di secondo grado e che continua a produrre effetti
ancora oggi.
Docenti di musica
La sessione riservata ai docenti di musica è stata oggetto, invece, di
un provvedimento a parte (decreto 100 dell'8 novembre 2004), emanato
direttamente dal dipartimento dell'Alta formazione artistica e
musicale (Afam).
Il provvedimento riguarda l'attivazione di corsi abilitanti per
l'educazione musicale e lo strumento, riservati ai docenti di musica
senza l'abilitazione specifica.
L'amministrazione ha già superato la fase preliminare e a breve
dovrebbero partire.
Resta il fatto, però, che i docente in possesso dell'abilitazione in
altra classe di concorso, in possesso del diploma di conservatorio e
dei 360 giorni prescritti, non potranno partecipare né ai corsi
organizzati dall'Afam, per i quali è prescritto il servizio nella
classe di concorso musicale (A031, A032 e A077) né ai corsi che
saranno organizzati dal ministero dell'istruzione, per effetto del
decreto del 9 febbraio, per i quali il possesso del diploma di
conservatorio non è riconosciuto come titolo di accesso. In buona
sostanza, sembrerebbe che per le classi di concorso musicali il
criterio del servizio specifico sia stato applicato alla lettera,
mentre per le altre classi di concorso l'amministrazione avrebbe
optato per un'interpretazione meno rigida.
La durata dei corsi
I corsi dureranno 700 ore per le scuole materne ed elementari e 500
ore per le scuole secondarie.
Le lezioni si terranno per tre giorni alla settimana: due in orario
pomeridiano e il sabato per l'intera giornata. L'applicazione di
questo criterio, però, non sarà rigida e sarà possibile prevedere
anche l'e-learning ed eventuali full immersion, durante i periodi di
sospensione delle lezioni.
I corsisti avranno, inoltre, la possibilità di presentare la domanda
per i permessi delle 150 ore.
È prevista, infatti una riapertura dei termini e la concessione di un
altro contingente di permessi anche in esubero rispetto all'aliquota
destinata al personale docente.
Sempre però, nell'ambito della percentuale complessiva sui posti
attualmente funzionanti.
Le domande
Le istanze dovranno essere compilate utilizzando i modelli allegati al
decreto del 9 febbraio scorso (reperibile sul sito del ministero
dell'istruzione: www.miur.it).
E dovranno essere indirizzate ai Centri di servizi amministrativi.
Ciò in considerazione del fatto che gli uffici scolastici provinciali
sono i più adatti a verificare e valutare l'esistenza dei requisiti di
accesso. In relazione al numero delle domande si procederà alla
ripartizione, su base territoriale, dei corsisti.
L'attivazione dei corsi sarà possibile a livello provinciale,
regionale e anche a livello interregionale, utilizzando le strutture
decentrate delle università e quelle particolarmente attrezzate di
alcune istituzioni scolastiche.
Quanto costa
Gli importi delle tasse e dei contributi di frequenza ai corsi saranno
determinati dalle singole università e accademie presso cui saranno
attivati i corsi, che forniranno anche le opportune informazioni in
merito ai tempi e modalità di pagamento di tasse e contributi.
Sostegno
Il ministero ha chiarito, inoltre, che i docenti che conseguiranno la
specializzazione sul sostegno saranno obbligati a lavorare con gli
alunni disabili prioritariamente rispetto ad altre possibilità.
Abilitati con riserva
In riferimento all'art. 2, comma 7-bis, della legge 143/2004, che
prevede il riconoscimento dell'abilitazione, nei confronti di docenti
che, esclusi a suo tempo per mancanza dei 360 giorni di insegnamento
entro il 27 aprile 2000, abbiano maturato tale requisito entro la data
di entrata in vigore della legge n. 306/2000, il ministero ha
precisato che tale norma si applica esclusivamente a tale fattispecie,
senza ulteriori estensioni ad altre cause di esclusione (possesso di
altre abilitazioni, servizio non valido, mancanza del titolo di
accesso ecc.).
I docenti che non beneficiano di tale sanatoria devono frequentare i
corsi speciali per conseguire l'abilitazione o l'idoneità, se in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge n. 143/2004.
Attuazione dei corsi
I corsi abilitanti per il sostegno e per gli insegnanti
tecnico-pratici saranno attivati entro il 31 marzo 2005. Gli altri,
invece, si faranno entro il 31 dicembre 2005.
L'amministrazione ha giustificato la partenza in due tempi in
considerazione del fatto "che il conseguimento del titolo
(specializzazione o abilitazione) è finalizzato all'inserimento nelle
relative graduatorie permanenti che, a normativa vigente, vanno
pubblicate entro il 31 maggio".
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all'inizio
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