|
|
Si riportano, a titolo esemplificativo,
alcuni chiarimenti su alcuni argomenti della procedura che forniscono da
un lato l'orientamento assunto dall’Amministrazione e dall’altro il
necessario riferimento per la presentazione di eventuali reclami.
VARIAZIONI APPORTATE NELLA VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Tutte le variazioni apportate nella variazioni dei servizi rispetto alla
tabella di valutazione vigente sino alle graduatorie permanenti per l’a.s.
2003/2004, si applicano esclusivamente per i servizi prestati a decorrere
dall’a.s. 2003/2004.
Riportiamo di seguito alcune specifiche riguardanti le valutazioni dei
servizi soggette a variazioni.
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO NON SPECIFICO
La valutazione del servizio non specifico in misura del 50% si applica
esclusivamente per i servizi prestati a decorrere dall’a.s. 2003/2004 e
solo nell’ambito del settore cui si riferisce il servizio stesso, nel
senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola
primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente
per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;
analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di
secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a
tali tipi di scuole.
SUPERVALUTAZIONE DEI SERVIZI
La supervalutazione dei servizi prestati nelle scuole ubicate nelle zone
di montagna, nelle piccole isole e negli istituti penitenziari, si applica
solo per i servizi prestati a decorrere dall’a.s. 2003/2004.
Il servizio prestato nelle scuole ubicate in comuni di montagna è
esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune
classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e
non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
SERVIZI CONTEMPORANEI
Sino all’a.s. 2002/2003 rimane la valutazione dei servizi pregressi resi
anche in contemporanea.
Il limite di valutazione del servizio collocato a 12 punti ed un periodo
temporale non superiore a 6 mesi in riferimento a tutti i servizi
cumulativamente prestati nell’anno scolastico, si applica a decorrere dai
servizi prestati dall’a.s. 2003/2004.
Tanto premesso gli aspiranti sotto la voce “Serv.Pre.” troveranno
ripristinato il punteggio complessivo relativo ai servizi di insegnamenti
riconosciuti negli anni precedenti ed attribuiti nelle graduatorie
permanenti relative all’a.s. 2002/2003.
VALUTAZIONE ALTRI TITOLI (lett. C, tabella di valutazione, all. 2 –
dalla nota ministeriale 10.5.2004)
1- Abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini.-
Nel caso di valutazione in una graduatoria di abilitazioni conseguite con
unico esame per ambiti disciplinari o classi affini afferenti ad altre
graduatorie, sono attribuiti solo 3 punti. (es.: valutazione per la
graduatoria classe 37/A, delle abilitazioni conseguite con unico esame,
per le classi 43/A e 50/A a seguito di concorso ordinario per esami e
titoli indetto nel 1999). Ove la valutazione riguardi una delle
graduatorie relative ad una delle classi di concorso comprese nell'ambito,
non è attribuito alcun punteggio. (es.: valutazione, rispettivamente, per
le graduatorie 50/A e 43/A delle abilitazioni per la classe 43/A e per la
classe 50/A conseguite a seguito di concorso ordinario per esami e titoli
indetto nel 1999).
2- Il diploma abilitazione SSIS e quello di specializzazione per il
sostegno agli alunni disabili non sono valutabili ai sensi del punto C.11)
della tabella di valutazione in quanto, l'uno deve essere valutato al
punto C.3 e l'altro è titolo d'accesso alle attività di sostegno.
3- La laurea in scienze motorie, equiparata per legge al diploma ISEF non
è valutabile come altro titolo, ai sensi del punto C.2 della tabella di
valutazione, rispetto al diploma citato.
4- Ai sensi del punto C.6) della tabella di valutazione, si valuta un solo
dottorato di ricerca. Sono valutati anche i titoli di specializzazione
universitari equiparati per legge al dottorato di ricerca.
5- Sono valutati ai sensi dei punti C.2), C.6 e C.11, della tabella di
valutazione anche i titoli rilasciati nei paesi della U.E.. A tal fine il
titolo deve essere debitamente tradotto e corredato della dichiarazione di
valore in loco della competente autorità diplomatica italiana che ne
attesti la validità e durata.
Si precisa, altresì, che ai fini della predisposizione dell'elenco del
sostegno nella scuola media, le graduatorie di I e II fascia dello
strumento musicale, in considerazione della particolarità della classe di
concorso in questione, istituita ai sensi della legge 3 maggio 1999, n.
124, vanno considerate corrispondenti, rispettivamente, alla II e alla III
fascia delle graduatorie permanenti delle altre classi di concorso.
Il superamento delle procedure concorsuali, per esami e titoli, per
l'intero ambito disciplinare dà luogo all'attribuzione dei sotto
indicati punteggi:
AA.DD. da 1 a 6
per ciascuna graduatoria - solo punteggio per abilitazione specifica
A.D. 7
per graduatoria classe 36/A - punti corrispondenti all'abilitazione
specifica + punti 3 per abilitazione cl. 37/A
per graduatoria classe 37/A - punti corrispondenti all'abilitazione
specifica + punti 3 per abilitazione cl. 36/A
A.D. 8
per graduatoria classe 38/A - punti corrispondenti all'abilitazione
specifica + punti 3 per abilitazione cl. 47/A
per graduatoria classe 47/A - punti corrispondenti all'abilitazione
specifica + punti 3 per abilitazione cl. 38/A
per graduatoria classe 49/A - punti corrispondenti all'abilitazione
specifica + punti 3
A.D. 9
per graduatoria classe 52/A - punti corrispondenti all'abilitazione
specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 51/A e 43/A - 50/A
per graduatoria classe 51/A - punti corrispondenti all'abilitazione
specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 52/A e 43/A - 50/A
per graduatoria classe 50/A - punti corrispondenti all'abilitazione
specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 52/A e 51/A
per graduatoria classe 43/A - punti corrispondenti all'abilitazione
specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 52/A e 51/A
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER GLI SPECIALIZZATI SSIS
I 30 punti previsti dal punto A.4 della tabella di valutazione a favore
dell'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS), a seguito di un corso di durata
biennale, spettano ad una sola abilitazione in ciascun biennio di durata
legale del corso.
Ne consegue, che ulteriori 30 punti per altra abilitazione possono essere
attribuiti soltanto qualora trattasi di titolo SSIS conseguito a seguito
di altro corso di durata biennale, tenutosi in biennio distinto, neppure
parzialmente coincidente con il biennio che ha dato luogo ai primi 30
punti. Posto che alle abilitazioni SSIS, conseguite a seguito di un corso
di durata annuale, non spettano i 30 punti, eventuali servizi di
insegnamento prestati nel periodo di durata dello stesso corso sono
valutabili (nota ministeriale 10 maggio 2004).
I candidati, invece, che hanno conseguito la specializzazione SSIS in una
specifica classe di concorso rientrante in uno degli ambiti disciplinari
previsti dal D.M. 354/98 non possono esercitare alcuna opzione per
ottenere il punteggio aggiuntivo su altra classe di concorso per la quale
derivi l’abilitazione per effetto di legge.
VALUTAZIONE CORSI DI PERFEZIONAMENTO
La tabella di valutazione prevede espressamente:
“per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di
perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale,
coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono
attribuiti punti 3”.
Le condizioni per poter ammettere a valutazione tali titoli sono le
seguenti:
- vanno valutati solo i titoli post lauream rilasciati dalle
Università statali e da quelle non statali abilitate per legge a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Possono essere valutati
anche i titoli rilasciati dai Consorzi universitari qualora vengano
soddisfatte tutte le condizioni puntualmente indicate dalla norma: durata
almeno annuale, esame finale, coerenza con gli insegnamenti cui si
riferiscono le graduatorie (FAQ MIUR del 23 giugno 2004);
- i corsi devono avere una durata almeno annuale; per durata annuale si
intende la durata di un anno accademico come deve risultare dalla
certificazione o dalla dichiarazione personale;
- la valutabilità del titolo è legata, a prescindere dalle altre
condizioni previste dalla norma, alla coerenza “con gli insegnamenti cui
si riferisce la graduatoria”; pertanto va verificata la stretta attinenza
dei contenuti del corso, per la scuola secondaria ed artistica, con gli
insegnamenti indicati per ogni classe di concorso nel D.M. 39/1998 e, per
gli altri posti, con i vigenti programmi di insegnamento (FAQ MIUR del 23
giugno 2004);
- vanno valutati solo i titoli al termine dei quali si sia superato un
esame finale. Tale circostanza deve emergere dalla dichiarazione personale
o dalla certificazione.
VALUTAZIONE DELLE ABILITAZIONI
Gli aspiranti che possono chiedere ex-novo l’iscrizione in graduatoria
sono quelli espressamente previsti dall’art. 3 del DDG 21.4.2004. Pertanto
non possono essere inclusi coloro che si sono abilitati con sessioni
riservate in qualsiasi epoca conseguite.
Pertanto possono essere inclusi nelle graduatorie speciali per non vedenti
solo gli aspiranti che abbiano conseguito l’abilitazione attraverso il
superamento di concorsi per esami e titoli (art. 7 DDG 21.4.2004).
Calcolo del punteggio delle abilitazioni
Le tabelle di valutazione prevedono per la III fascia un punteggio da 4 a
12 punti, in base al voto riportato nell’abilitazione rapportato su base
100.
Ne consegue che, qualsiasi punteggio diversamente espresso per una
determinata graduatoria concorsuale o riservata, va rapportato su base
100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto
superiore solo se pari o superiori a 0,50. Per l'attribuzione del
punteggio relativa all'abilitazione conseguita attraverso concorsi a
cattedre per titoli ed esami, l’aspirante può avvalersi del miglior
punteggio che consegue dal rapportare a 100, il punteggio complessivo
delle sole prove di esame, con esclusione dei titoli. La prova facoltativa
di informatica non è computabile ai fini della proporzione per rapportare
a 100 i soli voti delle prove sostenute.
I punteggi finali relativi ai concorsi a cattedre per la scuola materna e
per la scuola secondaria sono già espressi su base 100. Il candidato può,
in alternativa al voto finale espresso su base 100 comprensivo quindi
anche dei titoli, richiedere il rapporto su base 100 dei soli voti delle
prove scritte ed orali che sono ovviamente riferite su base 80.
Per la scuola elementare, invece, per i concorsi a partire dall’anno 1994,
i punteggi dei concorsi a cattedre per titoli ed esami sono su base 110,
in quanto comprensivi degli eventuali titoli e dell’eventuale prova
facoltativa di lingua.
In alternativa, l’aspirante può chiedere la migliore valutazione che
consegue dal rapportare su base 100, i soli voti riportati nelle prove
scritte, orali e di lingua anche se non sostenuta, che devono essere
indicati su base 88.
Per le sole sessioni riservate di idoneità e di abilitazione indette ai
sensi delle OO.MM. 153/99, 3/2000 e 1/2001, non è possibile potersi
avvalere del miglior punteggio che consegue dal rapportare a 100 il
punteggio delle sole prove orali.
Il punteggio conseguito nelle citate sessioni riservate è comprensivo
delle prove e dell’eventuale punteggio aggiuntivo per il servizio e, per
la scuola elementare, anche del voto riportato nell’eventuale prova
facoltativa di lingua.
VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Si valuta il solo servizio prestato con il possesso del titolo di studio
previsto all'epoca in cui lo stesso fu prestato, per il posto o la classe
di concorso per i quali si richiede l'inserimento in graduatoria.
Il servizio prestato nelle scuole che hanno ottenuto la parità ai sensi
della legge 62/99, va valutato come quello prestato nelle scuole statali,
a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 e da quando le stesse hanno
ottenuto la parità.
Il limite di valutabilità per servizi d’insegnamento, complessivamente
fissato per anno scolastico a 6 mesi (a partire dall’a.s. 2003/2004 e per
ciascuna specifica graduatoria sino all’a.s. 2002/2003) non si applica ai
servizi di 1^ o 2^ fascia in quanto, come previsto nell’art. 1 della legge
143/2004, la nuova tabella di valutazione è applicabile solo alla 3^
fascia delle graduatorie permanenti.
Qualora l’aspirante, inserito in graduatoria di 1^ e/o 2^ fascia sia anche
inserito in graduatoria di 3^ fascia può chiedere in quest’ultima fascia
anche la valutazione dei predetti servizi al 50% (a decorrere dall’a.s.
2003/2004), per un massimo complessivo di 6 mesi (FAQ MIUR del 23 giugno
2004 adattata alle nuove disposizioni).
CONTRATTI D’OPERA O DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Premesso che sono valutabili, alle condizioni previste dalla tabella di
valutazione dei titoli, tutti gli insegnamenti definiti come curricolari
nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili
a posto di insegnamento o a classe di concorso, se il servizio è stato
attribuito mediante contratto d'opera, la valutazione del servizio è
limitata ai giorni di effettivo servizio e non all'intero periodo indicato
nel contratto. Se il servizio d'insegnamento è stato prestato mediante
contratto di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole non
statali, il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato
solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle
disposizioni vigenti in materia, per la forma contrattuale in questione.
RICONOSCIMENTO DELLA RISERVA
Come è riportato nella sezione H del modulo-domanda, per aver
diritto alla riserva l’aspirante deve aver dichiarato, oltre al requisito
specifico previsto dalle voci di riserva, lo stato di disoccupazione, cioè
l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio esistente presso i
Centri provinciali per l’impiego.
Lo stato di disoccupazione è richiesto all’atto della partecipazione alla
procedura concorsuale e non più anche all’atto dell’assunzione.
Pertanto gli interessati dovranno comprovare lo stato di disoccupazione
con l’iscrizione al collocamento obbligatorio che deve avvenire:
- all’atto della prima iscrizione nella graduatoria permanente anche se
non è stato presentato un certificato d’iscrizione al collocamento recente
a causa della stipula di contratti di lavoro per supplenza che hanno di
fatto impedito la reiscrizione al collocamento che, comunque deve
avvenire, non appena terminato il contratto a termine,
- ovvero entro la data del 21 maggio 2004 (data di scadenza di
presentazione delle domande per l’ a.s. 2004/2005).
all'inizio
|