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GRADUATORIE PERMANENTI
a.s. 2004/2005
F.A.Q.
(22 giugno 2004)
N. 8.
D - Il limite di valutabilità per servizi d'insegnamento, complessivamente
fissato per anno scolastico a 6 mesi nella nota n. 29 del 3.6.2004, si
applica anche ai servizi di 1^ o 2^ fascia?
R. No, in quanto, come previsto nell'art. 1 della legge 143/2004,
la nuova tabella di valutazione è applicabile solo alla 3^ fascia delle
graduatorie permanenti. Qualora l'aspirante, inserito in graduatoria di 1^
e/o 2^ fascia sia anche inserito in graduatoria di 3^ fascia può chiedere
in quest'ultima fascia anche la valutazione dei predetti servizi al 50%,
per un massimo complessivo di 6 mesi.
N. 9.
D - Come deve essere valutata l'abilitazione SSIS conseguita a seguito di
un corso annuale?
R. L'abilitazione in questione, in quanto conseguita a seguito di un
corso annuale sarà valutata 6 punti, fermo restando che l'eventuale
servizio d'insegnamento prestato durante la frequenza del corso potrà
essere valutato ai sensi della tabella di valutazione.
N. 10.
D - Da quale momento il servizio di insegnamento prestato nella scuola
paritaria è valutato nella stessa misura prevista per il servizio prestato
nella scuola statale?
R. A decorrere dalla data del formale riconoscimento della parità a
favore della scuola.
N. 11.
D - Come valutare per ciascun anno i servizi di insegnamento non
contemporanei specifici e/o non specifici?
R. Si possono far valutare complessivamente, per ciascun anno
scolastico non più di 6 mesi, scegliendo tra le varie opzioni possibili:
ad esempio, 4 mesi di servizio specifico nella classe 43/A e 4 mesi di
servizio specifico nella scuola elementare possono essere valutati:
4 mesi di servizio specifico nella 43/A e 2 mesi di servizio specifico
nella scuola elementare o viceversa;
3 mesi di servizio specifico nella 43/A e 3 mesi nella scuola elementare;
nella graduatoria della 43/A, come 4 mesi di servizio specifico e 2 mesi
di servizio non specifico prestato nella scuola elementare; oppure,
privilegiando la graduatoria di scuola elementare, 4 mesi specifici in
questa graduatoria e 2 mesi di servizio non specifico prestato nella 43/A.
Nel caso di prestazione di servizio pari a 2 mesi nella classe A043 e 2
mesi nella A050, la valutazione del servizio può scaturire da diverse
opzioni quali, ad esempio:
nella A043, 2 mesi specifici e 2 mesi non specifici, mentre nella A050,
2 mesi specifici; oppure,
nella A043, 2 mesi specifici, mentre nella A050, 2 mesi specifici e 2 mesi
non specifici; oppure,
nella A043, 2 mesi specifici e 1 mese non specifico, mentre nella A050, 1
mese specifico e 2 non specifici.
N. 12.
D - Quali titoli sono valutabili ai sensi del punto C.11 della tabella di
valutazione?
R. La valutabilità del titolo è legata, a prescindere dalle altre
condizioni previste dalla norma, alla coerenza "con gli insegnamenti cui
si riferisce la graduatoria"; pertanto va verificata la stretta attinenza
dei contenuti del corso, per la scuola secondaria ed artistica, con gli
insegnamenti indicati per ogni classe di concorso nel D.M. 39/1998 e, per
gli altri posti, con i vigenti programmi di insegnamento.
N. 13.
D - Sono valutabili ai sensi del punto C.11 della tabella i titoli
rilasciati dai Consorzi Universitari?
R. Sì qualora vengano soddisfatte tutte le condizioni puntualmente
indicate dalla norma: durata almeno annuale, esame finale, coerenza con
gli insegnamenti cui si riferiscono le graduatorie.
N. 14.
D - Il servizio prestato in un istituto penitenziario ubicato in una
piccola isola o in scuole di montagna può essere soggetto ad una doppia
supervalutazione?
R. No, la formulazione della norma non prevede tale ipotesi,
individuando come limite massimo della supervalutazione il raddoppio del
punteggio.
La nuova versione delle prime
FAQ ministeriali sulle GP
2004-05
Forniamo il testo
aggiornato delle FAQ ministeriali, pubblicate in prima stesura l'11 giugno
2004, come modificate e trasmesse ai Csa
(in
rosso
le modifiche)
GRADUATORIE PERMANENTI
a.s. 2004/2005
F.A.Q.
(14 giugno 2004)
D.:
Le norme contenute nella legge di conversione riguardanti la tabella di
valutazione dei titoli relativa alla terza fascia delle graduatorie
permanenti hanno valore retroattivo?
R.: Sì, come esplicitamente dispone l'art. 1 della
legge, limitatamente alla terza fascia della predetta graduatoria: "a
decorrere dall'a.s. 2004/2005 le graduatorie... sono rideterminate... ".
N. 2.
D.:
E' valido il servizio prestato in ordini di scuola diversi, ad esempio
il servizio prestato per la graduatoria nella scuola primaria per le
graduatorie di scuola secondaria e viceversa?
R.: Sì, a norma della lettera B3. B bis il servizio
prestato nelle scuole statali o paritarie, indifferentemente in classe
di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce
la graduatoria, sia esso di ruolo o non di ruolo, ivi compreso quello
riguardante il personale educativo, è valutato nella misura del 50%.
N. 3.
D.:
E' valido il servizio prestato nell'insegnamento della religione
cattolica?
R.: No, per la tipologia di cui
trattasi non è prevista la compilazione di una apposita graduatoria
permanente, prevista, invece, per le classi di concorso e posti di
insegnamento, di cui all'art. 401 del D.Leg.vo n. 297/94, anche in
considerazione della specificità delle norme che regolano il
reclutamento del relativo personale.
N. 4.
D.:
Quale è il periodo massimo di servizio e, conseguentemente, il punteggio
massimo complessivamente attribuibile per anno scolastico per servizio
d'insegnamento?
R.: La norma di riferimento è quella del punto B1 della
tabella di valutazione: "per il servizio d'insegnamento... sono
attribuiti... fino ad un massimo di 12 punti per anno scolastico". I 12
punti corrispondono al massimo raggiungibile, complessivamente per
ciascun anno scolastico, per un servizio specifico prestato per sei
mesi. Alla luce delle innovazioni
introdotte dal punto B3-b-bis, non appare equo che al docente che ha
insegnato tutto l'anno scolastico con supplenza annuale, vengano
attribuiti 12 punti (nonostante il periodo sia di fatto superiore a sei
mesi) e gli stessi punti possano essere attribuiti a chi ha insegnato
per minor tempo (ad esempio 4
mesi di servizio specifico + 4 mesi di servizio aspecifico). La
disposizione tende a mantenere, per quanto possibile, la proporzione tra
il trattamento spettante al servizio specifico e a quello aspecifico.
Pertanto, chi per ciascun anno scolastico ha un servizio in eccedenza
superiore a sei mesi, dovrà, mediante la dichiarazione di cui alla
sezione C dell'Allegato B, chiedere l'adeguamento del punteggio al/i
mese/mesi in eccedenza.
N. 5.
D.: Si possono utilizzare i periodi di servizio eccedenti i sei mesi in
una diversa graduatoria?
R.: No, infatti la medesima ratio di non danneggiare la posizione del
docente che ha svolto per l'intero anno scolastico servizio specifico e
che lo vede valutato per soli sei mesi, rende impossibile valutare i
residui di servizio oltre i sei mesi, anche in una diversa
graduatoria. Ciò in considerazione del tetto complessivo di sei mesi per
anno scolastico e complessivo 12 punti fissato dalla disposizione di cui
trattasi.
N. 6.
D.: Spetta la supervalutazione del servizio
prestato in sezione staccata o plesso di scuola elementare, ubicati in
comuni di montagna e al di sopra dei 600 metri, dipendenti dalla sede
principale ubicata in comune non di montagna?
R.: In tal caso, la sezione staccata ed il plesso vanno considerati
come entità autonome, ai fini della attribuzione della
super-valutazione senza che tale beneficio si estenda alle altre sedi
della scuola principale.
N. 7.
D.:
Qualora nelle dichiarazioni dell'aspirante siano riscontrate dal CSA
contraddittorietà o irregolarità, si può provvedere ad una
regolarizzazione delle dichiarazioni medesime?
R.: In considerazione della portata estremamente
innovativa delle disposizioni contenute nella legge di conversione del
decreto legge 7 aprile 2004 e della conseguente complessità delle
numerose dichiarazioni da effettuare, è confermata,
ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.D.G. 21 aprile 2004, la possibilità
della regolarizzazione delle dichiarazioni già presentate, su iniziativa
sia dell'aspirante che dell'ufficio. In quest'ultimo caso
l'Amministrazione inviterà l'aspirante ad effettuare la rettifica o le
opzioni necessarie.
N. 8.
D.: La
super-valutazione prevista al punto B3, lett. h), riguarda anche le
scuole paritarie e quelle indicate al punto B.2?
R.: Sì, la legge al suddetto punto B3, lett. h) non
pone alcuna distinzione, salvo che per le
scuole paritarie per le quali il servizio è valutabile per intero solo
dal momento dell'effettivo riconoscimento della parità.
N. 9.
D.: Il possesso di un'abilitazione S.S.I.S., cui corrispondono
automaticamente altra/altre abilitazioni, conseguite a seguito della
frequenza di un corso biennale, consente agli interessati di scegliere a
quale delle abilitazioni attribuire i 24 punti previsti dal punto A4
della tabella di valutazione?
R.: L'abilitazione certificata dall'università per una
sola classe di concorso (ad esempio la classe 51), dà titolo ad
attribuire esclusivamente a quest'ultima 24 punti e alla/alle altre
abilitazioni corrispondenti 6 punti ciascuna. Qualora, invece, le
attività didattiche del corso biennale siano state differenziate e si
siano concluse con esami distinti che hanno dato luogo a distinte
certificazioni abilitanti, il docente può scegliere a quale abilitazione
imputare i 24 punti.
Nota del redattore: per
quanto riguarda la S.S.I.S., chi l'avesse già dichiarata come titolo di
accesso, senza possedere altra abilitazione per la medesima classe di
concorso, non può rinunciare alla valutazione dei 30 punti,
utilizzandola come semplice titolo abilitante (6 punti) per poter
contestualmente sfruttare un'eventuale super-valutazione del servizio
effettuato nel biennio.
Tuttavia permarrebbe la possibilità, per chi invece possedesse
un'altra abilitazione per la medesima classe di concorso, di richiedere
la rinuncia al titolo SSIS utilizzando l'Allegato B - Sezione A,
che è predisposto per il Diploma in Scienze della formazione primaria,
ma che, data l'analogia del tipo di richiesta, può essere adattato allo
scopo, indicando ed informando del particolare utilizzo del modulo il
Csa di riferimento. In tal modo sarà possibile beneficiare di
eventuali super-valutazioni del servizio svolto contemporaneamente alla
SSIS.
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