Coordinamento Precari e Disoccupati della Scuola

Provincia di Venezia

La mia proposta n. 2 sul reclutamento dei docenti

a cura di Andrea Florit

25/04/2002 *

> PRELEVA IL FILE CON LA PROPOSTA N. 2 <

 

 

( vedi anche la PROPOSTA N. 1 SUL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI

( vedi anche le PROPOSTE SULLE GRADUATORIE PERMANENTI

 

 

Tralascio le premesse, rinviandone la lettura a quelle contenute nella proposta n. 1 sul reclutamento, e vengo al dunque.

Non si prevede (come nella proposta n. 1) il reclutamento diretto da parte dei Dirigenti scolastici, tuttavia ad essi è offerta la prerogativa di confermare la sede di servizio del docente tirocinante.

Lo schema prevede anche una piccola alternativa, presentata in calce. 

 

IN PRATICA

a partire dall'anno 2004/05, le Ssis verrebbero sostituite dal biennio di specializzazione (LSFI = Laurea Specialistica per la Formazione degli Insegnanti), le GP verrebbero integrate solo per altri tre anni (andando poi ad esaurimento) e il nuovo reclutamento, a partire dal 2005/06, verrebbe così spartito:

a) 50% alla Graduatoria permanente provinciale; 

b) 50% alla Graduatoria di Merito dell'ordinario (GM) oppure, solo in caso di esaurimento della GM, alla Graduatoria Regionale degli Specializzati (GRS) corrispondente. Tale graduatoria comprenderebbe tutti i diplomati SSIS e laureati LSFI della regione (2).

 

Il biennio LSFI sarebbe utilizzato, nei primi anni, per il conseguimento della specializzazione da parte di aspiranti già laureati e/o abilitati, attraverso un percorso formativo mirato e abbreviato.

 

La consistenza numerica degli iscritti nelle GRS (e nelle GM ancora in vigore) dovrebbe costituire uno dei fondamentali indici di riferimento per la programmazione degli accessi al biennio di Laurea Specialistica per la Formazione degli Insegnanti (legge 53/03, art. 5, comma 1, lett. a).

 

Il docente tirocinante verrebbe assunto con contratto formazione lavoro di durata corrispondente a quella del periodo di tirocinio, variabile da uno a tre anni (più uno eventualmente ripetibile) in funzione dei titoli posseduti (1).

Annualmente, la sede di servizio potrebbe essere confermata dal Dirigente scolastico ovvero attribuita per trasferimento, diventando definitiva contestualmente all'assunzione quale docente ordinario. Ad aprile di ogni anno di tirocinio il Dirigente scolastico (con il Comitato di valutazione) potrebbe infatti accettare la domanda di conferma della sede di servizio eventualmente presentata dal tirocinante ovvero avviarlo alle procedure di trasferimento.

Alla conclusione di ogni anno di tirocinio il Comitato di valutazione esprimerebbe il proprio parere sull'anno svolto e quindi, al termine del complessivo periodo, il giudizio per l'assunzione del docente con la qualifica di ordinario.

 

Si parte inoltre dal presupposto che:

a) la futura figura professionale dell'insegnante venga inquadrata in tre funzioni: docente tirocinante (laureato e/o abilitato e/o specializzato, ma non ancora assunto con contratto di docente ordinario), docente ordinario (docente specializzato equivalente all'attuale insegnante assunto a t.i.) e docente esperto (qualificato per concorso ed aspirante dirigente);

b) a partire dall'a.s. 2005/06 sia richiesto al docente il possesso del titolo di "specializzazione all'insegnamento" per poter essere confermato nel ruolo di ordinario (attuale docente a t.i.);

c) il titolo di "specializzazione all'insegnamento" venga riconosciuto: 

   > ai laureati LSFI, 

   > ai diplomati SSIS, 

   > agli abilitati privi di specializzazione, assunti con contratto formazione lavoro, che abbiano superato il periodo di tirocinio (comprendente un corso di formazione e specializzazione specifico),

   > ai docenti assunti a t.i. entro l'a.s. 2003/04 dopo due anni di servizio.

La specializzazione all'insegnamento diverrebbe quindi un titolo da acquisire comunque per i neoassunti. Ne risulterebbero avvantaggiati i diplomati SSIS e i laureati specializzati, mentre gli altri reclutati dovrebbero conseguire il titolo obbligatoriamente durante il periodo di tirocinio (1).

 

anno scolastico

eventi

2003/04

- Il sistema di reclutamento non cambia (vengono utilizzate le GP e le GM). Le supplenze vengono assegnate sulla base delle GP e GI.

- I docenti neoassunti devono superare il periodo di prova e l'anno di formazione.

- Le Ssis proseguono col V ciclo (ma è l'ultimo anno di accesso).

- A maggio 2004 i diplomati del IV ciclo delle Ssis si inseriscono in GP per l'a.s. 2004/05.

2004/05

- Il sistema di reclutamento non cambia (vengono utilizzate le GP e le GM). Le supplenze vengono assegnate sulla base delle GP e GI.

- I docenti neoassunti (con contratto formazione lavoro) devono superare un periodo di tirocinio e formazione (1)

- Le Ssis, nell'attuale configurazione, non vengono riattivate, ma si porta a completamento il V ciclo, già avviato nell'anno accademico 2003/04.

- Fa invece il suo esordio il biennio di specializzazione universitario (LSFI), basato su un numero programmato regionale di accessi. Viene riservato, sulla base delle domande presentate e delle prove d'accesso, almeno il 50% dei posti disponibili ai docenti già laureati (eventualmente abilitati) che intendano conseguire il titolo di specializzazione universitario, seguendo un percorso "per crediti" mirato ed abbreviato (anche sulla base dei titoli posseduti e del servizio di insegnamento già effettuato).

- A maggio 2005 i diplomati del V ciclo delle Ssis si inseriscono in GP per l'a.s. 2005/06.

- Viene istituita la Graduatoria Regionale dei docenti Specializzati (GRS): vi accedono, a domanda, gli specializzati Ssis e, in seguito, gli aspiranti con LSFI (2). Gli iscritti nella GRS sono graduati in base ai titoli posseduti.

2005/06

- Ssis e LSFI: come nell'a.s. 2004/05. A maggio 2006 gli eventuali ultimi diplomati delle Ssis, che avessero conseguito il titolo dopo maggio 2005, si inseriscono in GP per l'a.s. 2006/07.

 

- Prende il via il nuovo sistema di reclutamento dei docenti (sono utilizzate le GP, le GM e, eventualmente, le GRS) attribuendo i posti annualmente disponibili in ciascuna provincia con la seguente distribuzione:

a) il 50% dei posti attingendo alle GP provinciali (integrate con gli ultimi specializzati Ssis e aggiornate annualmente nei punteggi);

b) il 50% dei posti attingendo alle GM regionali del concorso ordinario oppure, solo in caso di esaurimento delle GM, ricorrendo alle GRS corrispondenti.

Il docente tirocinante viene assunto con contratto formazione lavoro di durata corrispondente al periodo di "tirocinio-formazione" (1), che si conclude, annualmente, con un parere del Comitato di valutazione (presieduto dal Dirigente scolastico e formato da docenti della scuola e del corso di formazione) ricavato dall'attività svolta. La valutazione negativa di uno degli anni di tirocinio consente la ripetizione di uno solo degli anni previsti, col corrispondente prolungamento annuale del contratto. 

A febbraio di ciascun anno del periodo di tirocinio previsto, il tirocinante presenta la domanda "di trasferimento" per l'attribuzione della sede di servizio. Se viene richiesta come prima preferenza la sede di servizio in essere, il Comitato di valutazione (DS) decide, entro aprile, se confermare il docente tirocinante nella medesima sede o se avviarlo alle procedure di trasferimento di sede.

 

- Le supplenze vengono assegnate ricorrendo alle Graduatorie per il Tempo Determinato, uniche per ciascuna provincia (con eventuale inclusione massima in due province) e a disposizione di tutte le scuole: i docenti iscritti sono suddivisi in due fasce. La prima fascia è riservata agli abilitati, la seconda ai non abilitati. La tabella per l'attribuzione del punteggio ricalca quelle attualmente in vigore, con i necessari adeguamenti. I criteri per il reclutamento potrebbero fare riferimento a quelli attuali delle scuole-polo e dei dirigenti scolastici.

2006/07

e seguenti

- Il sistema di reclutamento non cambia rispetto all'anno precedente.

- In caso di esaurimento della GP, i posti ad essa destinati vengono assegnati ricorrendo alla GM e quindi alla GRS.

2012/13

- Se non esaurite, le GP potrebbero decadere ed il reclutamento essere effettuato ricorrendo esclusivamente alla Graduatoria Regionale degli Specializzati e alle GM eventualmente ancora vigenti.

 

Ogni eventuale ritardo nell'avvio del biennio di Laurea Specialistica per la Formazione degli Insegnanti comporterebbe lo slittamento in avanti di un anno di quanto sopra previsto, Ssis comprese.

 

________

N O T E : 

(1) Il periodo di tirocinio/formazione dei docenti tirocinanti verrebbe diversificato a seconda che il docente sia in possesso o meno del diploma di specializzazione all'insegnamento (in previsione dell'obbligo del possesso della specializzazione all'insegnamento per l'assunzione a t.i. quale docente ordinario), secondo i seguenti criteri:

 
PERIODO DI TIROCINIO E FORMAZIONE

docente tirocinante

con servizio di almeno 360 giorni

senza servizio di almeno 360 giorni

SPECIALIZZATO

(diploma SSIS o LSFI)

TIROCINIO di 1 ANNO

TIROCINIO di 2 ANNI

NON SPECIALIZZATO

TIROCINIO di 2 ANNI

di cui 2 anni anche di specializzazione*

TIROCINIO di 3 ANNI

di cui 2 anni anche di specializzazione*

 * Specializzazione: corso di formazione e specializzazione all'insegnamento, universitario, di idoneo numero di ore (la maggior parte e-learning);  insegnamento eventualmente a orario ridotto.

 

(2) Non si esclude, come possibilità, che venga concessa l'iscrizione nella Graduatoria Regionale degli Specializzati anche ad altre categorie di docenti abilitati, sulla base dell'anzianità del servizio e/o di particolari meriti professionali che possano giustificare un conferimento diretto della specializzazione.

 

 


 IN ALTERNATIVA: 

Nulla impedisce, come modifica dello schema sopra riportato, che le GP possano proseguire la propria esistenza (integrate anche con i nuovi specializzati LSFI), mantenendo l'utilizzo anche per le nomine di supplenza e conservando la fetta del 50% delle assunzioni a docente ordinario.

 

 


 

 PER LE GRADUATORIE PERMANENTI: 

Lo schema sopra descritto potrebbe/dovrebbe essere integrato con una correzione dei punteggi in GP, da inserire in un idoneo Disegno di Legge.

  Vedi a tal proposito le PROPOSTE SULLE GRADUATORIE PERMANENTI  

 

 

 

*Testo aggiornato il 30/08/2003

 

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