|
Coordinamento Precari e Disoccupati della Scuola Provincia di Venezia |
La mia proposta n. 2 sul reclutamento dei docenti a cura di Andrea Florit |
||||||||||||||||||||||||
| 25/04/2002 * | |||||||||||||||||||||||||
|
> PRELEVA IL FILE CON LA PROPOSTA N. 2 <
( vedi anche la PROPOSTA N. 1 SUL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI ) ( vedi anche le PROPOSTE SULLE GRADUATORIE PERMANENTI )
Tralascio le premesse, rinviandone la lettura a quelle contenute nella proposta n. 1 sul reclutamento, e vengo al dunque. Non si prevede (come nella proposta n. 1) il reclutamento diretto da parte dei Dirigenti scolastici, tuttavia ad essi è offerta la prerogativa di confermare la sede di servizio del docente tirocinante. Lo schema prevede anche una piccola alternativa, presentata in calce.
IN PRATICA a partire dall'anno 2004/05, le Ssis verrebbero sostituite dal biennio di specializzazione (LSFI = Laurea Specialistica per la Formazione degli Insegnanti), le GP verrebbero integrate solo per altri tre anni (andando poi ad esaurimento) e il nuovo reclutamento, a partire dal 2005/06, verrebbe così spartito: a) 50% alla Graduatoria permanente provinciale; b) 50% alla Graduatoria di Merito dell'ordinario (GM) oppure, solo in caso di esaurimento della GM, alla Graduatoria Regionale degli Specializzati (GRS) corrispondente. Tale graduatoria comprenderebbe tutti i diplomati SSIS e laureati LSFI della regione (2).
Il biennio LSFI sarebbe utilizzato, nei primi anni, per il conseguimento della specializzazione da parte di aspiranti già laureati e/o abilitati, attraverso un percorso formativo mirato e abbreviato.
La consistenza numerica degli iscritti nelle GRS (e nelle GM ancora in vigore) dovrebbe costituire uno dei fondamentali indici di riferimento per la programmazione degli accessi al biennio di Laurea Specialistica per la Formazione degli Insegnanti (legge 53/03, art. 5, comma 1, lett. a).
Il docente tirocinante verrebbe assunto con contratto formazione lavoro di durata corrispondente a quella del periodo di tirocinio, variabile da uno a tre anni (più uno eventualmente ripetibile) in funzione dei titoli posseduti (1). Annualmente, la sede di servizio potrebbe essere confermata dal Dirigente scolastico ovvero attribuita per trasferimento, diventando definitiva contestualmente all'assunzione quale docente ordinario. Ad aprile di ogni anno di tirocinio il Dirigente scolastico (con il Comitato di valutazione) potrebbe infatti accettare la domanda di conferma della sede di servizio eventualmente presentata dal tirocinante ovvero avviarlo alle procedure di trasferimento. Alla conclusione di ogni anno di tirocinio il Comitato di valutazione esprimerebbe il proprio parere sull'anno svolto e quindi, al termine del complessivo periodo, il giudizio per l'assunzione del docente con la qualifica di ordinario.
Si parte inoltre dal presupposto che: a) la futura figura professionale dell'insegnante venga inquadrata in tre funzioni: docente tirocinante (laureato e/o abilitato e/o specializzato, ma non ancora assunto con contratto di docente ordinario), docente ordinario (docente specializzato equivalente all'attuale insegnante assunto a t.i.) e docente esperto (qualificato per concorso ed aspirante dirigente); b) a partire dall'a.s. 2005/06 sia richiesto al docente il possesso del titolo di "specializzazione all'insegnamento" per poter essere confermato nel ruolo di ordinario (attuale docente a t.i.); c) il titolo di "specializzazione all'insegnamento" venga riconosciuto: > ai laureati LSFI, > ai diplomati SSIS, > agli abilitati privi di specializzazione, assunti con contratto formazione lavoro, che abbiano superato il periodo di tirocinio (comprendente un corso di formazione e specializzazione specifico), > ai docenti assunti a t.i. entro l'a.s. 2003/04 dopo due anni di servizio. La specializzazione all'insegnamento diverrebbe quindi un titolo da acquisire comunque per i neoassunti. Ne risulterebbero avvantaggiati i diplomati SSIS e i laureati specializzati, mentre gli altri reclutati dovrebbero conseguire il titolo obbligatoriamente durante il periodo di tirocinio (1).
Ogni eventuale ritardo nell'avvio del biennio di Laurea Specialistica per la Formazione degli Insegnanti comporterebbe lo slittamento in avanti di un anno di quanto sopra previsto, Ssis comprese.
________ N O T E : (1) Il periodo di tirocinio/formazione dei docenti tirocinanti verrebbe diversificato a seconda che il docente sia in possesso o meno del diploma di specializzazione all'insegnamento (in previsione dell'obbligo del possesso della specializzazione all'insegnamento per l'assunzione a t.i. quale docente ordinario), secondo i seguenti criteri:
* Specializzazione: corso di formazione e specializzazione all'insegnamento, universitario, di idoneo numero di ore (la maggior parte e-learning); insegnamento eventualmente a orario ridotto.
(2) Non si esclude, come possibilità, che venga concessa l'iscrizione nella Graduatoria Regionale degli Specializzati anche ad altre categorie di docenti abilitati, sulla base dell'anzianità del servizio e/o di particolari meriti professionali che possano giustificare un conferimento diretto della specializzazione.
IN ALTERNATIVA: Nulla impedisce, come modifica dello schema sopra riportato, che le GP possano proseguire la propria esistenza (integrate anche con i nuovi specializzati LSFI), mantenendo l'utilizzo anche per le nomine di supplenza e conservando la fetta del 50% delle assunzioni a docente ordinario.
PER LE GRADUATORIE PERMANENTI: Lo schema sopra descritto potrebbe/dovrebbe essere integrato con una correzione dei punteggi in GP, da inserire in un idoneo Disegno di Legge. Vedi a tal proposito le PROPOSTE SULLE GRADUATORIE PERMANENTI
*Testo aggiornato il 30/08/2003 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||