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Coordinamento Precari e Disoccupati della Scuola Provincia di Venezia |
La mia proposta sul punteggio in Graduatoria permanente a cura di Andrea Florit |
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| 25/07/2003 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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> PRELEVA IL FILE CON LA TERZA PROPOSTA COMPLESSIVA SUL PUNTEGGIO IN GP <
In questo periodo di scontro aperto tra Sissini e Precari storici avanzare proposte sui punteggi in graduatoria permanente non è certo agevole. Tuttavia le ultime novità riguardanti le GP ed il clima di sgradevole conflittualità tra insegnanti che si è venuto a creare solo sulla base del tipo di abilitazione conseguita, mi spingono a riflettere sull'argomento e su un criterio che possa guidare le prossime decisioni in merito alla tabella di valutazione dei titoli validi per le GP. Avanzo quindi 3 proposte: una sugli "altri titoli" e una sui "titoli d'accesso"; la terza, "complessiva", riassume le prime due e le presenta in un quadro globale organico.
( vedi anche la PROPOSTA N. 1 e la PROPOSTA N. 2 SUL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI )
3. PROPOSTA COMPLESSIVA
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI a) Il contenuto della proposta è da tradurre, ovviamente, in legge dello Stato. b) Si parte dall'obiettivo di fornire a tutte le abilitazioni all'insegnamento lo stesso valore (vedi punto 1). Il primo paletto è costituito dal riconoscimento dei 30 punti all'abilitazione S.S.I.S.. Il secondo è l'orientamento già manifestato dal Parlamento a voler ridurre il divario tra la valutazione dell'abilitazione S.S.I.S. (30 punti) e le altre (nessun punto). c) E' tuttavia mia opinione che una valutazione "anche" delle altre abilitazioni sia inconciliabile con il mancato riconoscimento del servizio d'insegnamento svolto contemporaneamente (vedi punto 2), poiché: - è obiettivamente arduo poter quantificare l'impegno fisico e/o temporale che ogni diversa procedura abilitante possa aver richiesto, stanti anche le consistenti diversità tra gli iter seguiti nelle differenti realtà abilitative a livello nazionale; - inoltre, se non valido per le S.S.I.S., diventerebbe necessario annullare anche il servizio contemporaneo svolto durante la sessione ordinaria e riservata dei concorsi degli altri abilitati; - infine, ritengo necessario evitare che un servizio, comunque reso, non venga valutato. d) Si vuole inoltre riconoscere il valore formativo e professionalizzante dell'attività e della funzione docente svolta anche per insegnamenti differenti da quello specifico della GP di riferimento (vedi punto 3) ovvero per qualsiasi insegnamento effettuato (vedi punto 3-bis), e per il tutoraggio didattico nei confronti dei tirocinanti Ssis (vedi punto 4). e) In tale ottica l'attività formativa e di tirocinio svolta nel biennio di specializzazione Ssis, non potendo equivalere ad una effettiva docenza, viene equiparata a quella di un insegnamento non specifico (vedi punti 3 e 3-bis).
LA PROPOSTA (da inserire in un Disegno di Legge) Questa proposta si concretizza in alcuni punti fondamentali, inscindibili:
1. Si attribuisce un punteggio aggiuntivo di 24 PUNTI per l'abilitazione conseguita quale titolo d'accesso (alla lettera A della tabella).
2. Si stabilisce che il servizio d'insegnamento svolto contemporaneamente a qualsiasi procedura abilitante è valutabile interamente (alla lettera B della tabella).
3. Si attribuiscono 3 PUNTI per anno (0,5 per mese o frazione di almeno 16 giorni), non cumulabili con il servizio specifico altrimenti già valutato (alla lettera B della tabella): - all'insegnamento svolto non corrispondente alla classe di concorso della GP di inserimento; - all'attività biennale di formazione e tirocinio didattici svolta presso le Ssis. 3-bis (ALTERNATIVO AL 3). Si attribuiscono 3 PUNTI per anno (0,5 per mese o frazione di almeno 16 giorni) (alla lettera C della tabella): - all'insegnamento comunque svolto; - all'attività biennale di formazione e tirocinio didattici svolta presso le Ssis.
4. Si attribuiscono 3 PUNTI per anno all'attività annuale di "tutoraggio" svolta nelle scuole di ogni ordine e grado nei confronti dei tirocinanti specializzandi delle Ssis (alla lettera C della tabella).
COMMENTO AI PUNTEGGI A. Si riconosce un punteggio maggiore all'abilitazione SSIS (vedi lettera B.) e lo si conferma di 30 punti, come richiesto dalla normativa vigente. Si riconoscono 24 punti alle altre abilitazioni, prendendo a riferimento una indicazione parlamentare già accolta dal governo. Si valorizza l'aspetto formativo dell'insegnamento non specifico o comunque svolto e si equipara a questo il tirocinio e la frequenza biennale delle Ssis.
B. In assenza di servizio, l'abilitazione Ssis riceve 6 punti in più, corrispondenti ad un biennio di insegnamento non specifico ovvero comunque svolto. Due anni di insegnamento, specifico o meno che sia, portano sullo stesso piano tutte le abilitazioni. Una tabella può riassumere il quadro (secondo il punto 3):
Una seconda tabella può riassumere il quadro secondo il punto 3-bis:
C. Resta comunque un palo fisso della proposta che i punteggi sopra riportati implichino il pieno riconoscimento del servizio svolto contestualmente. E' vero che una sentenza del Tar va in senso contrario, ma essa scaturiva da presupposti differenti (nessun punteggio alle altre abilitazioni) e dall'assenza di una legge specifica sull'argomento.
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> PRELEVA IL FILE CON LE PRIME DUE PROPOSTE SUL PUNTEGGIO IN GP <
1. PROPOSTA SUGLI "ALTRI TITOLI"
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI Non è certo un'idea nuova, in quanto è già stata avanzata in precedenza, ma mi sento di riproporla ed appoggiarla, partendo dalla valutazione della situazione e delle decisioni assunte in parlamento, dal governo e dai giudici amministrativi, e cercando di tenere in considerazione le esigenze e i diritti un po' di tutti. La proposta in oggetto scaturisce da un punto di vista del tutto personale e non rappresenta necessariamente l'opinione di un gruppo, un Coordinamento o un Comitato esistente. Questa idea, pur nascendo quale possibile alternativa a quella dei 18 punti ad ogni abilitazione (nell'ipotesi che il Miur non si attivi per una riconferma, in forma di legge, di tale orientamento), mira tuttavia a coprire una lacuna presente, a mio avviso, nei titoli valutabili.
La proposta non riguarda i 30 punti (inchiodati da una legge), né i punteggi attribuibili alle altre abilitazioni (attualmente privi di qualsiasi base normativa). Parte invece dalla consapevolezza della "mancanza" di un punteggio che invece, a mio avviso, sarebbe più che giustificato. E non mi riferisco a quello della Laurea o Diploma di accesso (che peraltro potrebbe essere valutato), ma ad un punteggio che riconosca il valore dell'esperienza acquisita con l'insegnamento, in qualsiasi materia, classe di concorso o ordine di scuola esso sia stato effettuato. E' ovvio che esso non possa, e non debba, essere paragonato a quello svolto nella specifica classe di concorso o ordine scolastico corrispondente alla Graduatoria permanente di inclusione (per il quale sono attribuiti 12 punti per anno), ma sicuramente esso rappresenta un bagaglio di competenze che devono essere riconosciute come titolo "formativo" posseduto.
LA PROPOSTA (da sottoporre al CNPI) La mia proposta è quindi quella che, tra i "titoli culturali" (e non "di servizio", cioè alla lettera C - ALTRI TITOLI della tabella A), venga aggiunta una voce relativa agli anni di servizio svolti, ma indipendentemente dal tipo di insegnamento, a testimonianza e valorizzazione dell'arricchimento professionale maturato con l'attività scolastica svolta nel suo complesso e non necessariamente legata alla disciplina insegnata. Il punteggio aggiuntivo potrebbe essere di 3 punti per ogni anno scolastico (0,5 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni) e sarebbe unico e uguale per tutte le graduatorie (gli insegnamenti contemporanei risulterebbero unitari). Nota: in pratica è come se venissero attribuiti, per ogni anno, 15 punti per l'insegnamento specifico (2,5 per mese) oppure, in alternativa, 3 punti per l'insegnamento differente da quello della GP.
In alternativa, i punti annuali potrebbero essere 2 o anche 1 (lascio ad altri il compito di stabilirne la consistenza) oppure potrebbero essere attribuiti in blocco e solo per un servizio di un determinato numero di giorni.
COSA COMPORTA 1. Si attribuisce un valore aggiunto all'insegnamento, riconoscendone la validità formativa. Si evita così che anni di esperienza maturati in settori o classi differenti non vengano tenuti in considerazione tra i titoli posseduti. 2. Si diminuisce il divario (come punteggio) tra la formazione accademica (30 punti aggiuntivi) e quella maturata sul campo (nessun punto aggiuntivo). 3. Per chi ha frequentato le Ssis e contemporaneamente ha svolto attività d'insegnamento, nell'ipotesi del mantenimento del divieto di cumulo tra i punti per il servizio e i 30 punti di bonus, potrebbe restare invece la possibilità di godere dei punti "formativi" annuali, come attività aggiuntiva a quella delle Ssis.
AGGIUNGO Desidero aggiungere un altro chiodo alla parete delle mancanze in tabella titoli valutabili. Mi riferisco al riconoscimento, direi con almeno 3 punti per anno scolastico, di ogni attività di tutoraggio svolto nei confronti dei tirocinanti specializzandi delle Ssis.
( vedi anche la PROPOSTA N. 1 e la PROPOSTA N. 2 SUL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI )
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2. PROPOSTA SUI "TITOLI D'ACCESSO" (la famosa questione dei 30 e dei 18 punti)
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI a) Il contenuto della proposta è da tradurre, ovviamente, in legge dello Stato. b) Si parte dalla constatazione che per il legislatore non tutte le abilitazioni all'insegnamento hanno lo stesso valore. Il riferimento è noto e deriva dal riconoscimento del bonus di 30 punti all'abilitazione presso le S.S.I.S.. E' inoltre già stato manifestato in Parlamento l'orientamento a voler ridurre il divario tra la valutazione dell'abilitazione S.S.I.S. (30 punti) e le altre (nessun punto). c) E' tuttavia mia opinione che una valutazione "anche" delle altre abilitazioni sia inconciliabile con il mancato riconoscimento del servizio d'insegnamento svolto contemporaneamente, poiché: - è obiettivamente arduo poter quantificare l'impegno fisico e/o temporale che ogni diversa procedura abilitante possa aver richiesto, stanti anche le consistenti diversità tra gli iter seguiti nelle differenti realtà abilitative a livello nazionale; - inoltre, se non valido per le S.S.I.S., diventerebbe necessario annullare anche il servizio contemporaneo svolto durante la sessione ordinaria e riservata dei concorsi degli altri abilitati; - infine, ritengo necessario evitare che un servizio, comunque reso, non venga valutato. d) E' pertanto plausibile che si possa accettare un criterio ispirato dal buon senso oltre che dalle indicazioni provenienti dal Parlamento, dal Governo e dal CNPI. e) Spero sia sufficientemente chiaro che tale proposta trae le sue origini dall'ipotesi e dalla convinzione (e non certo dalla speranza) che Governo e maggioranza non abbiano alcuna intenzione di eliminare il bonus di 30 punti assegnato alle S.S.I.S..
LA PROPOSTA (da inserire in un Disegno di Legge) Questa proposta si concretizza in due punti fondamentali, inscindibili: 1. Si stabilisce che il servizio d'insegnamento svolto contemporaneamente a qualsiasi procedura abilitante è valutabile interamente (alla lettera B della tabella). 2. Si attribuiscono i seguenti punteggi aggiuntivi per l'abilitazione conseguita quale titolo d'accesso (alla lettera A della tabella): - abilitazione S.S.I.S.: PUNTI 30 - concorso ordinario per titoli ed esami: PUNTI 24 - altra procedura abilitante: PUNTI 18.
COMMENTO AI PUNTEGGI 1. Si riconosce un punteggio maggiore all'abilitazione SSIS e lo si conferma di 30 punti, come richiesto dalla normativa vigente. Si riconosce l'effettivo impegno che un concorso ordinario comporta (anche in previsione della probabile prossima perdita di validità delle graduatorie di merito) e si prende a riferimento, per il punteggio, una indicazione parlamentare già accolta dal governo. Si attribuisce alle altre abilitazioni un punteggio che lo stesso Ministero ed il CNPI hanno valutato come equo, considerata anche la differenza di 12 punti dall'abilitazione SSIS, che corrisponde ad un anno di servizio. 2. Nulla impedisce che il legislatore possa optare per una diversa gradazione dei punteggi (es. 30-27-24 piuttosto che 30-27-27 o 30-24-24), ma la proposta ha cercato, come detto, di tener conto di indicazioni provenienti dal mondo amministrativo e legislativo e già in qualche modo discusse e valutate. 3. Resta comunque un palo fisso della proposta che i punteggi sopra riportati implichino il pieno riconoscimento del servizio svolto contestualmente. E' vero che una sentenza del Tar va in senso contrario, ma scaturiva da presupposti differenti (nessun punteggio alle altre abilitazioni) e dall'assenza di una legge specifica sull'argomento.
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*Testo aggiornato il 26/08/2003
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