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22/08/2004.
SUL SERVIZIO CONTEMPORANEO ALLE SSIS
Rispondiamo a numerose richieste di chiarimento in merito ai reclami alle
GP provvisorie presentati da abilitati Ssis, in cui chiedono la valutazione
del servizio svolto, prima dell'a.s. 2003/04, contemporaneamente al biennio di
specializzazione, motivando il reclamo sul testo dell'emendamento
Asciutti (Legge 186/04) che fa partire l'applicazione della nuova
valutazione "del servizio" solo dall'anno scolastico 2003/04.
Ebbene, rispondiamo che, a nostro avviso, tali reclami non
possono essere accolti solo se relativi a servizi effettuati in
graduatorie corrispondenti alle abilitazioni conseguite congiuntamente al
termine del biennio Ssis. Infatti la valutazione di tale servizio non è trattato
alla lettera B della tabella (interessata dall'emendamento Asciutti), bensì alla
lettera A (non modificata dall'emendamento).
La legge 143/04, al punto A.4 della tabella, recita: "A.4) Per l'abilitazione
conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui
al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di
durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di
insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni
conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio
spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre
abilitazioni sono attribuiti punti 6". Quindi, il biennio Ssis è equiparato
a servizio specifico e l'intero punteggio, che comprende anche quello della
frequenza/servizio specifico, spetta ad una sola delle abilitazioni/graduatorie,
a scelta dell'interessato. Non è quindi possibile, anche per gli anni scolastici
precedenti al 2003/04, che nel periodo di frequenza delle Ssis possano essere
valutati servizi anche per le altre graduatorie di abilitazione Ssis, oltre che
per la singola graduatoria scelta dall'interessato per l'attribuzione dei 30
punti; infatti l'eventuale riconoscimento del servizio svolto nella seconda
graduatoria (es. 24 punti), comporterebbe, in quel biennio, l'attribuzione di 30
punti anche in tale GP.
Se invece il servizio contemporaneo è stato effettuato per una classe di
concorso esterna alla/e abilitazione/i Ssis, il riconoscimento del
punteggio è pienamente legittimo. Questo è uno degli effetti della
genericità dell'emendamento Asciutti che, annullando tutti gli effetti sulla
valutazione del servizio anteriore al 1° settembre 2003, ha di fatto annullato,
per lo stesso periodo, anche quanto stabilito ai punti B.3/b e B.3/d della
tabella (che impediscono la valutazione multipla del servizio contemporaneo
e di quello contemporaneo alla Ssis).
A meno che il Miur non si prodighi in una ulteriore
interpretazione autentica dell'interpretazione autentica, volta a modificare le
cose, riteniamo che questo sia l'attuale stato della situazione. Il servizio
svolto contemporaneamente alla Ssis, per una graduatoria diversa da quella/e
della specializzazione, è valido e valutabile quale servizio specifico per la
graduatoria corrispondente, ovvero quale servizio non specifico, dimezzato, per
una differente GP.
Va comunque considerata l'indecente incertezza in cui il
Miur ha lasciato i Csa.
Nella Nota n. 338 del 29 luglio 2004 il ministero
infatti scrive:
"...
La norma dispone un doppio regime
temporale per la valutazione dei titoli di servizio degli aspiranti inclusi in
3ª fascia. La valutazione, infatti, dovrà essere effettuata sulla base delle
precedenti tabelle per gli anni scolastici sino al 2002/2003 compreso mentre,
per il periodo successivo, e sino al 21 maggio 2004, sulla base della nuova
tabella annessa alla legge 143/2004. In tale attività va distinta la situazione
degli aspiranti già inseriti in graduatoria negli anni precedenti che hanno
aggiornato il proprio punteggio, da quella di coloro che sono stati inseriti per
la prima volta quest'anno.
Nel primo caso, per gli anni precedenti al 2003/2004 andrà
ripristinato il punteggio precedentemente assegnato per titoli di servizio sulla
base della precedente tabella e valutato il servizio successivo sulla base
della nuova. Il Sistema Informativo provvederà, entro breve termine, a
ripristinare il punteggio per i servizi pregressi per tutte quelle
situazioni che gli uffici non avranno provveduto a modificare autonomamente. Si
richiama a tal proposito la nota tecnica già emanata dal Gestore del Sistema
Informativo e pubblicata sulla rete INTRANET.
Per gli aspiranti inseriti per la prima volta quest'anno,
l'eventuale servizio prestato antecedentemente all'a.s. 2003/2004, se già
valutato o in corso di valutazione sulla base della nuova tabella, andrà
ricalcolato manualmente sulla base della vecchia tabella. Va rammentato tuttavia
che i nuovi inseriti sono, per la quasi totalità, abilitati SSIS il cui
servizio, come è noto, nel biennio di frequenza della SSIS, non può essere
comunque valutato. Ad ogni buon fine, il Sistema Informativo produrrà
un'apposita stampa di controllo che evidenzierà gli aspiranti interessati."
Se i funzionari del Csa leggono il secondo paragrafo
sono indotti a riconoscere il servizio contemporaneo alla ssis, per qualunque
graduatoria differente all'abilitazione ssis; se invece leggono il contenuto del
terzo paragrafo capiscono che il Miur dà per scontato che l'emendamento
Asciutti non abbia per nulla modificato la questione sul servizio contemporaneo
alla ssis e che quindi qualsiasi servizio sia stato effettuato nel biennio di
frequenza non sia valutabile.
Come detto il Miur, e lo stesso Asciutti, non hanno ancora
compreso l'aborto zoppicante che l'emendamento ha generato.
Parlando genericamente di "titoli di servizio" esso va inevitabilmente a
coinvolgere anche il servizio contemporaneo, sia in generale che specificamente
per le ssis.
23/08/2004.
SUGLI SPEZZONI ORARIO INFERIORI ALLE 7 ORE
Rispondiamo a richieste di chiarimento in merito alla
competenza delle nomine di supplenza su spezzone orario inferiore alle 7 ore.
Ci viene cioè chiesto a chi spetti effettuare le nomine su spezzoni orario di
consistenza fino a 6 ore, in genere attribuiti ai presidi.
Nel Regolamento sulle supplenze (DM
201 del 25/5/2000), richiamando quanto stabilito dall'art. 4 della
Legge 124/99, vengono tipicizzate le supplenze e non vengono più
distinte tra loro le supplenze di più o meno di 6 ore (la differenziazione era
presente nell'art. 521 del T.U. D.L.vo 297/94, abrogato dalla stessa Legge
124/99).
Le supplenze su spezzone fino a 6 ore pertanto (non
rappresentando una cattedra) ricadono, se disponibili entro il 31/12 e fino alla
fine dell'a.s., nelle supplenze sino al termine delle attività didattiche*,
di competenza del Csa fino al 31/7 (quest'anno fino al 25/8) e del D.S. (sempre
attingendo da G.P. o, solo se esaurita, da G.C.I.) dopo tale termine.
Diventerebbero supplenze temporanee da attribuire da G.C.I. solo se si
rendessero disponibili dopo il 31/12 o per assenza temporanea del titolare.
Quindi tali spezzoni fino a 6 ore, se le nomine fossero fatte dal Csa entro il
31/7 (25/8), sarebbero di competenza dello stesso Csa e dovrebbero essere
incluse nelle disponibilità complessive assieme agli altri posti (cattedre e
spezzoni superiori alle 6 ore); lo stesso si dica nel caso in cui, passato il
31/7 (25/8), le nomine passassero alla competenza dei D.S. (in genere presso le
scuole-polo).
Quindi l'attribuzione diretta alle G.C.I. dei presidi degli spezzoni inferiori alle 7 ore non esiste più dall'a.s. 2000/01.
Qualsiasi spezzone orario, se disponibile entro il 31/12 e fino almeno al
termine dell'anno scolastico, deve essere incluso nelle nomine da G.P. fatte per
le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. E la
condotta di alcuni D.S. che non comunicano al Csa la disponibilità di tali
spezzoni orario, desiderando attribuirli al personale di ruolo già in servizio
nello stesso istituto per completamento dell’orario d’obbligo o come incarico
aggiuntivo è scorretta e passibile di denuncia. Tale copertura infatti è
attuabile solo DOPO che lo spezzone è risultato inassegnato a conclusione delle
operazioni di nomina da GP.
A tal proposito sottolineiamo il contenuto della C.M. n.
82 del 19/07/2002 prot. n. 2103 (Indicazioni operative in materia di
supplenze di personale docente, educativo ed Ata in base allo scorrimento delle
graduatorie permanenti da parte dei dirigenti scolastici), cui fanno esplicito
riferimento sia la Nota del 23 luglio 2003 prot. n. 2067 (Anno scolastico
2003/2004 - Indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente,
educativo ed Ata) che la Nota del 25 agosto 2004 prot. n. 476 (Anno
scolastico 2004/2005 - Indicazioni operative in materia di supplenze del
personale docente, educativo ed Ata):
"A conclusione delle operazioni di conferimento delle
supplenze annuali e di quelle con durata sino al termine delle attività
didattiche 1 e prima ancora di procedere al conferimento delle
supplenze di propria competenza, sulla base delle graduatorie di istituto e
di circolo 2, i dirigenti scolastici dovranno proporre ai docenti
in servizio nella scuola l'attribuzione delle ore residue in aggiunta all'orario
d'obbligo, ai sensi dell'art. 22 comma 4 della legge n. 448/2001 3
e del decreto interministeriale sugli organici in corso di perfezionamento."
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1) che comprendono anche tutte le
ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (in
pratica tutti gli spezzoni).
2) che il DS può utilizzare solo
dopo che ha esaurito i nominativi inclusi nelle GP.
3) Legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Legge Finanziaria 2002) - Art. 22: "4. Nel rispetto dell'orario di lavoro
definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono
ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il
loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24
ore settimanali" (si noti che nemmeno qui, giustamente, sono riportati
riferimenti alle "6 ore").
Quindi, il DS, solo dopo che sono state
effettuate le nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche (Csa
o/e Scuole-polo) e solo dopo che lo stesso DS ha effettuato le residue nomine,
sempre sulla base delle GP, annuali e fino al termine delle attività didattiche
(che ricomprendono cattedre, posti orario e qualsiasi spezzone!), solo allora,
ribadiamo, egli provvederà, prima di ricorrere alle Graduatorie di Circolo e
d'Istituto, all'attribuzione, con consenso dell'interessato, di tutte le
frazioni orarie inferiori a quelle d'obbligo (quindi di qualunque spezzone,
fosse anche di 17 ore) al personale in servizio nella scuola. Dopodiché potrà
ricorrere alle G.C.I. per le supplenze ancora da coprire.
Ricordiamo, a scanso di equivoci, che, passato il
31/7 (25/8 solo per quest'anno), le nomine da GP per le supplenze annuali
e sino al termine della attività didattiche sono di competenza del DS, come
stabilito dall'Art. 4, comma 2, della Legge n. 333 del 20/8/2001:
""2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti
scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle
attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le
nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4, comma
3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di
istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri
definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2."
Addirittura degne di tirata d'orecchie le Note del
gestore del Sistema informativo allegate alla nota prot. n. 476 del 25
agosto 2004 e alla nota prot. 2067 del 23 luglio 2003, per il conferimento delle
supplenze rispettivamente per gli aa.ss. 2004/05 e 2003/04.
Con un mirabile gioco di prestigio, il gestore indica che, secondo le
disposizioni "vigenti" (e nella Nota del 2003 indica il comma 11 della C.M. 220 del 27 settembre
2000), potranno essere conferite supplenze solo su spezzoni orario maggiori di
sei ore.
Peccato che la suddetta C.M. 220/2000 faccia riferimento
all’art. 11 dell’O.M. n. 208 del 30 aprile 1998. Quest'ultima, però, essendo
antecedente alla Legge 124/99, fa ancora riferimento al già citato art. 521 del D.L.vo
297/94 (quello che allora attribuiva gli spezzoni fino a 6 ore alle supplenze
temporanee), abrogato dalla Legge 124/99; la CM 220/00 è pertanto inapplicabile
in tale contesto, impartendo istruzioni sbagliate sulla base di una norma
abolita e sostituita da una di tutt'altra struttura. Da rilevare che il
riferimento alla CM 220, presente nella Nota dello scorso anno, sparisce in
quella del 2004, dove permangono tuttavia le conclusioni.
Errate quindi le affermazioni e le disposizioni impartite dalle Note del
gestore del Sistema Informativo, che impongono addirittura il diretto azzeramento dalle
liste delle disponibilità di TUTTI gli spezzoni fino a 6 ore.
E l'errore si ripete anche nella C.M. 76 dell'8/7/2002 dove
si afferma che "L'individuazione del destinatario della supplenza annuale o
temporanea fino al termine delle attività didattiche compete inoltre al
dirigente scolastico in tutti i casi di prestazione lavorativa non superiore
alle sei ore settimanali".
Chiediamo al MIUR di indicarci
in base a quale norma, nelle sue circolari e note (che, ricordiamo, non
hanno certo valore di legge, ma forniscono solo chiarimenti e istruzioni),
continui a fare riferimento a delle "supplenze fino a sei ore settimanali", dato che
l'unica legge che le nominava è stata abrogata, che la legge sostitutiva e il
"regolamento sulle supplenze" al contrario eliminano ogni distinzione parlando
solo di "ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti
orario" e che nemmeno il CCNL le menziona mai.
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* a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti
d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico.
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche
per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico
e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti
orario.
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai
casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.
Cerchiamo di riassumere in uno schema quella che, secondo
la normativa vigente, dovrebbe essere la sequenza operativa da rispettare
nell'assegnazione degli spezzoni orario per le supplenze,
confrontandola con le modalità che invece vengono applicate dai Csa e dai
Dirigenti scolastici (DS).
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COSA PREVEDE LA NORMA |
COSA VIENE FATTO |
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1. NOMINE IN AMBITO PROVINCIALE:
PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DELLE DISPONIBILITA'
Vengono messi a disposizione delle
supplenze in ambito provinciale TUTTI gli spezzoni
indistintamente (La Legge 124/99, art. 4, ha cancellato l'esistenza
degli spezzoni "fino a 6 ore").
Gli spezzoni da assegnare in ambito
provinciale sono tutti quelli che risultano disponibili entro il 31/12
e fino al termine dell'a.s..
La competenza delle nomine in ambito
provinciale è del Dirigente del CSA fino al 31/7 (solo per quest'anno
fino al 25/8), mentre diventa del Dirigente scolastico dopo il 31/7
(Legge 333/01, art. 4, comma 2).
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1. NOMINE IN AMBITO PROVINCIALE:
PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DELLE DISPONIBILITA'
Alcuni CSA accorpano tra loro il più
possibile gli spezzoni in modo da costituire dei posti orario di circa
18 ore. Ma gli spezzoni residui, se inferiori alle 7 ore, vengono
eliminati dalle liste delle disponibilità.
Altri CSA addirittura eliminano
direttamente dall'elenco tutti gli spezzoni sotto le 7 ore, senza
procedere ad accorpamenti.
(L'errore è anche indotto da una Nota del
gestore del sistema informativo del Miur, che, riportando affermazioni
del tutto errate, indica ai Csa di azzerare gli spezzoni under 7) |
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2. NOMINE IN AMBITO PROVINCIALE:
INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO PRESSO I CSA (ENTRO IL 31/7)
La fase di individuazione degli aventi
diritto procede fino ad esaurimento della GP, ovvero fino a nomina di
tutti i candidati presentatisi alla convocazione o fino ad
assegnazione di tutti gli spezzoni.
In caso di esaurimento della GP, gli
spezzoni residui passano di competenza del DS, in ambito di singolo
istituto, che recluterà da Graduatoria di Circolo o d'Istituto (GCI).
In caso di esaurimento dei candidati
presentatisi, gli spezzoni (se non attribuiti in una successiva
convocazione presso il Csa) passano di competenza dei rispettivi DS,
ma sempre in ambito provinciale, che recluteranno, dopo il 31/7, i
supplenti sempre da GP. Solo dopo l'esaurimento della GP, il DS ricorrerà alla
GCI.
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2. NOMINE IN AMBITO PROVINCIALE:
INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO PRESSO I CSA (ENTRO IL 31/7)
Vengono utilizzate le GP fino a loro
esaurimento, fino a nomina di tutti i candidati presentatisi alla
convocazione o fino ad assegnazione di tutti gli spezzoni, ma gli
spezzoni messi a disposizione sono solo quelli da 7 ore in su.
Si arriva addirittura all'assurdo di
vedere scritto sulle comunicazioni di convocazione presso le
scuole-polo o pubblicato sul sito internet del Csa frasi del tipo "Si
precisa che gli spezzoni inferiori alle 7 ore restano di competenza
dei capi d'istituto, pertanto non conferibili in sede di convocazione".
L'ignoranza dei dirigenti dei Csa non arriva nemmeno a sapere che
proprio le nomine presso le scuole-polo SONO di competenza dei capi
d'istituto e che pertanto anche gli spezzoni under 7 SONO conferibili
in sede di convocazione. |
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3. NOMINE IN AMBITO PROVINCIALE:
INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO DA PARTE DEI DS (DOPO IL 31/7)
La legge 333/01 attribuisce la competenza
delle nomine annuali e sino al termine delle attività didattiche (in
cui rientrano tutti gli spezzoni) in ambito provinciale ai DS,
una volta trascorso il 31/7.
Il Regolamento sulle supplenze (DM 201/00)
prevedrebbe un piano provinciale organizzativo, mai applicato nel modo
informatizzato indicato dal DM, che il
Miur ha positivamente deciso di sostituire (per garantire il rispetto dell'ordine di
graduatoria) con le nomine presso le "scuole di riferimento" (più
comunemente dette scuole polo). Qui un DS si fa carico di individuare,
per conto di tutti i DS della provincia, e seguendo rigorosamente
l'ordine di GP, gli aventi diritto alla nomina per determinati
insegnamenti. Il contratto verrà poi sottoscritto dal DS della scuola
in cui si svolge la supplenza.
La fase di individuazione degli aventi
diritto procede fino ad esaurimento della GP, ovvero fino a nomina di
tutti i candidati presentatisi alla convocazione o fino ad
assegnazione di tutti gli spezzoni.
In caso di esaurimento della GP, gli
spezzoni residui passano di competenza del DS, in ambito di singolo
istituto, che recluterà da Graduatoria di Circolo o d'Istituto (GCI).
In caso di esaurimento dei candidati
presentatisi, gli spezzoni (se non attribuiti in una successiva
convocazione presso la scuola polo) passano di competenza dei
rispettivi DS, ma sempre in ambito provinciale, che recluteranno i
supplenti sempre da GP. Solo dopo l'esaurimento della GP, il DS ricorrerà alla
GCI.
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3. NOMINE IN AMBITO PROVINCIALE:
INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO DA PARTE DEI DS (DOPO IL 31/7)
In alcune province le "scuole di
riferimento" non vengono istituite e gli spezzoni residui (già
decurtati di quelli sotto le 7 ore) passano direttamente nelle mani
del rispettivo DS.
Spesso il DS, invece di utilizzare, come
previsto dalla legge, le GP, passa direttamente alla nomina da GCI
(che però, per effetto della Legge Finanziaria del 2002, dev'essere
preceduta dall'attribuzione, su accettazione, degli spezzoni ai
docenti in servizio nella scuola).
Se si sommano gli effetti, tutti gli
spezzoni non assegnati dal Csa, da destinare in ambito provinciale ai precari iscritti in GP,
vengono spartiti, come ore aggiuntive, tra i docenti già in servizio.
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4. NOMINE IN AMBITO DI SINGOLO ISTITUTO
La legge 333/01 stabilisce che, fino al
31/12, per le supplenze che non siano brevi o occasionali, si può
ricorrere alla GCI solo in caso di esaurimento della GP.
Quindi i DS attribuiscono tutti gli
spezzoni di cui dispongono utilizzando le GP, in ambito provinciale,
fintantoché queste non risultino esaurite.
Solo a questo punto, e prima di procedere
all'utilizzo delle GCI, come previsto dalla Legge Finanziaria del 2002
e indicato dalla C.M. n. 82 del 19/07/02, il DS attribuisce ai docenti
in servizio, previa accettazione, tutti gli spezzoni di cui dispone,
anche frammentandoli.
Infine, per gli spezzoni rimasti non
assegnati, il DS ricorrerà alle GCI, prima della propria scuola e
quindi di quelle vicine.
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4. NOMINE IN AMBITO DI SINGOLO ISTITUTO
In totale inosservanza della legge 333/01
e della C.M. n. 82 del 19/07/02, senza aver prima esaurito la GP, la
maggior parte dei DS attribuisce direttamente tutti gli spezzoni ai
docenti in servizio nella scuola.
Solo dopo questa fase, che di solito
lascia ben pochi spezzoni ancora disponibili, il DS ricorre alle
graduatorie, talvolta addirittura ignorando le GP benché non ancora
esaurite. |
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Le norme e le regole da seguire sono
quindi molto semplici:
a) gli spezzoni orario, tutti, se
disponibili entro il 31/12 e fino al termine dell'a.s., devono essere
attribuiti con supplenze fino al termine delle attività didattiche
(Legge 124/99, art. 4);
b) prima si deve esaurire la fase di
nomina in ambito provinciale (da parte del CSA e/o del DS), per la
quale si utilizza esclusivamente la GP, fino a suo
esaurimento o ad esaurimento degli spezzoni; in quest'ultimo caso, tale
fase dev'essere riattivata per ogni ulteriore disponibilità che si
venisse a creare successivamente ed entro il 31/12;
c) in seconda battuta, esaurita la GP, si procede con la
fase di nomina in ambito di singolo istituto (da parte del DS)
senza l'impiego della GCI, che comporta l'assegnazione
degli spezzoni residui, previa accettazione, ai docenti in servizio
nella scuola;
d) infine si passa alla fase di nomina
in ambito di singolo istituto (da parte del DS) ricorrendo alla
GCI, dove vengono assegnati gli spezzoni ancora disponibili a
supplenti non in servizio nella scuola. |
Rendiamo anche
disponibile un modello di
DIFFIDA-ESPOSTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO utilizzabile sia a scopo preventivo,
per evitare che gli spezzoni a disposizione vengano attribuiti direttamente ai
docenti in servizio nella scuola (e capita anche per cattedre intere) senza
scorrere prioritariamente le GP, sia per richiedere la revoca dell'errata
attribuzione nel caso il DS abbia già assegnato le ore internamente
all'istituto.
all'inizio
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