Coordinamento Precari e Disoccupati della Scuola
Provincia di Venezia
| SCUOLE DI MONTAGNA I comuni montani e parzialmente montani Legge 4 giugno 2004,
n. 143
h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine
e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957,
n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in
misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno
una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del
mare. LEGGE 1 MARZO 1957, n. 90
(GU n. 076 del 23/03/1957) (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA
UFFICIALE N. 76 DEL 23 MARZO 1957) Preambolo
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
DATA A ROMA, ADDÌ 1 MARZO
1957 LEGGE 25 luglio 1952, n. 991 (1).Provvedimenti in favore dei territori montani (1/a) (1/circ). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1952, n. 176. (1/a) Vedi, anche, la L. 3 dicembre 1971, n. 1102, riportata al n. E/IX. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 marzo 1997, n. 61. TITOLO I Dei territori montani 1. Determinazione dei territori montani. [Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 (2), maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356 (3), non superi le lire 2400. La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i terreni montani. La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco. La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni, o le porzioni di Comune, anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particola re riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33 (4). La Commissione censuaria provinciale può inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per la inclusione nei territori montani di Comuni, o di porzioni di Comune, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti. Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere l'intero territorio montano della Provincia in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale. Tale competenza è demandata alla Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani contigui appartenenti a due o più Province] (5). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2) Riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni. (3) Riguardante la rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario. (4) Recante norme per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici. (5) Articolo prima sostituito dall'articolo unico, L. 30 luglio 1957, n. 657 e successivamente abrogato dall'art. 29, L. 8 giugno 1990, n. 142.
Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali." (Pubblicata in G.U. 12 giugno 1990, n. 135, S.O.) . . . 29. Funzioni. - 1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali. 2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione. 3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano. 4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento. 5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale. 6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'articolo 2 della citata legge n. 93 del 1981. 7. Sono abrogati: a) l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 991 del 1952; b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. 8. La comunità montana può essere trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, anche in deroga ai limiti di popolazione.
LEGGE n. 657 del 30/07/1957 Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Articolo 1
L'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, già integrato
dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, è
sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400. La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nei quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i territori montani. La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco. La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni, o le porzioni di Comune, anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33. La Commissione censuaria provinciale può inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per la inclusione nei territori montani di Comuni, o di porzioni di Comune, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti. Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere l'intero territorio montano della Provincia in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idro-geologico, economico e sociale. Tale competenza è demandata alla Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani contigui appartenenti a due o più Province".
(Grazie a Massimiliano Biagi per il testo fornitoci)
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