296
(PC ai docenti)
37. Per l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale
docente presso le università statali ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a
capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese
documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un
importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un solo
personal computer nuovo di fabbrica.
297
38. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro dell’università e della ricerca, sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma
296.
506
(Art. 51. Elenco ISTAT amministrazioni tenute a risparmi spesa
precedente finanziaria Associazione professionale)
204. A decorrere dall’anno 2007, le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 9, 10, 11, 23, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le
esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda
le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie
politiche ai princìpi di contenimento e razionalizzazione di cui alla
presente legge. Il presente comma non si applica agli organi
costituzionali.
508
(Art. 53. Contenimento spesa mediante accantonamento e indisponibilità,
dotazioni unità previsionali di base)
206. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa
indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti
finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari
rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a
4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base
iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle
autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione
del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi
intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni
pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della
protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli
enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi
costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7),
con esclusione dei trasferimenti all’estero aventi natura obbligatoria,
delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli
istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni
religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive
modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in
conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della
protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento
del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già
attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti
territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli
accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera
lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro
il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere
disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, anche
interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie
con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto
della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di
utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di
parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per
l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le
conseguenze di carattere finanziario.
509
(Incentivi alle amministrazioni per ulteriori effetti di risparmio)
207. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, può comunicare all’Ufficio centrale del bilancio
ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità
previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, fatta
eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate
legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore
al 30 per cento, ad appositi fondi per l’incentivazione, mediante
contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che
abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di
efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.
510
(Emendamento taglio lineare tabella C)
208. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare,
per un importo complessivo pari a euro 126,4 milioni per l’anno 2007, a
euro 335,4 milioni per l’anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l’anno
2009.
602
(Fondi)
261. A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza e la
celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali,
sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni
scolastiche», con esclusione delle spese per stipendi del personale a
tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti
dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture
scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione
ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad
integrare i fondi stessi.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i
criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche delle risorse di cui al presente comma.
Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte
delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie
derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.
603
(Emendamento 18.73 - Il Governo)
«261-bis. Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell’anno di competenza,
sono utilizzate nell’esercizio successivo.
La quota del predetto fondo non ripartita nell’anno 2006 è assegnata
nell’anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il
miglioramento dell’offerta formativa e per la formazione del personale,
sulla base di quanto previsto dalla direttiva n. 33 del 3 aprile 2006
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
606
262. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’amministrazione
scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere
strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o
più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati
interventi concernenti:
(Incremento rapporto alunni/classe)
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere
dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la
formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità
dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando
obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i
diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in
modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto
alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri
e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).
L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto
degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e
l’individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il
fenomeno delle ripetenze;
(Insegnanti di sostegno)
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto
dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze
rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici
scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati
interventi formativi;
(Precariato)
c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare
annualmente, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e
con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per
complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al
fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di
stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di
attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente.
Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive
20.000 unità.
(Emendamento 18.75 (Testo 2) - Il Governo)
«Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente
lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.»
«Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro della
pubblica istruzione realizza un’attività di monitoraggio sui cui
risultati, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, riferisce alle competenti Commissioni Parlamentari, anche al fine
di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare
e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonché di verificare, al fine della gestione della fase
transitoria, l’opportunità di procedere a eventuali adattamenti in
relazione a quanto previsto nei periodi successivi.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le
graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n.
143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuarsi
per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione,
e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i
docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente
legge i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della predetta legge
n. 143 del 2004, i corsi SSIS, i corsi accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso
i Conservatori di musica e il Corso di laurea in Scienza della
formazione primaria.
La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo
di abilitazione.»;
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente
disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi
nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri
concorsi per esami e titoli.
In correlazione alla predisposizione del piano per l’assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera,
è abrogata con effetto dal 1º settembre 2007 la disposizione di cui al
punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata
al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.
È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data.
Ai docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale,
conseguita entro la data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle
graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del
requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in
vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi
compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13
febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio
1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione
delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media
previsto dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001,
n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333.
Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già
effettuate su posti della medesima classe di concorso;
(Emendamento 18.74 - Il Governo)
«Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui
al comma 275, si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con
decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla
Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che
abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla
quale siano stati ammessi per effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10
per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero
dei posti previsti dal bando.
Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con
decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla
Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e
con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano
superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti
dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle
rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di
formazione.
Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di
formazione e sono ammessi a completare l’iter concorsuale sostenendo gli
esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive
graduatorie dopo gli ultimi graduati.
L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo
deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine di indizione delle
medesime procedure concorsuali.
Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in
coda, coloro che hanno frequentato nell’ambito della medesima procedura
il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che
risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di
presidenza.».
(Supplenze brevi)
d) l’attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività
di monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia scolastica
relativamente alle supplenze brevi, con l’obiettivo di ricondurre gli
scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;
(Insegnamento lingua inglese nella scuola elementare)
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’adozione di un piano
biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da
realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al
conseguimento delle competenze necessarie per l’insegnamento della
lingua inglese.
A tale fine, per un rapido conseguimento dell’obiettivo, sono attivati
corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in
presenza;
(Riduzione del numero di ore settimanali negli istituti professionali)
f) il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali
ordinamenti dell’istruzione professionale anche attraverso la riduzione,
a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari
settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di
più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il
territorio.
607
(Decreti ministeriali relativi alle lettere a, b e c del comma 262 ora
606)
263. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma
262 è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 262 è
adottato d’intesa con il Ministro della salute.
Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 262 è
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione.
608
(Decreto ministeriale per la ridefinizione della tabella di valutazione
dei titoli per le graduatorie permanenti)
264. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, e successive modificazioni, è ridefinita con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI.
Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in
occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di
cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e
già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio
2005/2006-2006/2007.
Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la
valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella,
e successive modificazioni.
Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui
al presente comma sono definiti criteri e requisiti per l’accreditamento
delle strutture formative e dei corsi.
609
(Personale docente inidoneo)
265. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, terzo
periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di
mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai
compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo.
Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto
prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici
dell’amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni
pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del
predetto personale.
In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle
disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero fino al 31
dicembre 2008.
610
(Personale docente in soprannumero)
266. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico
piano di riconversione professionale del personale docente in
soprannumero sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del
medesimo personale.
La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata
alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti
di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata,
nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per
l’insegnamento sui posti di sostegno.
L’assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa
attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008.
611
(Istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica)
267. Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche
nella dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di
ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne
l’interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero della
pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la «Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell’autonomia scolastica», di seguito denominata «Agenzia»,
avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei
allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con
questi ultimi, con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico - didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di
ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di
competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali
in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione
tecnica superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
612
(Soppressione IRRE e INDIRE)
268. L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale e
periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli
Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale
di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che
sono contestualmente soppressi.
Al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in attesa
della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina
uno o più commissari straordinari.
Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione
organica del personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni
territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di
personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima
attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il
trattamento giuridico ed economico in godimento.
Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità di
stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro
esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure
selettive di natura concorsuale.
613
(Modifiche al decreto legislativo n. 286/04 - INVALSI)
269. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché
l’autonomia amministrativa dell’Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al
decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato:
a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite, ovunque ricorrano,
dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;
b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4. – (Organi). – 1. Gli
organi dell’Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti»;
c) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione
scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e
formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all’estero. È
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro,
tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo
dell’Istituto fra i propri componenti. L’incarico ha durata triennale ed
è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio»;
d) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri,
nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di
quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato
sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza
dell’Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da
un’apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale finalizzato all’acquisizione dei curricula. La commissione
esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso
il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e
scientifiche».
614
(Compiti dell’INVALSI)
270. L’INVALSI, fermo restando quando previsto dall’articolo 20 del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area
V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo
biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113
alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle
prerogative del dirigente generale dell’ufficio scolastico regionale,
sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione,
assume i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena
attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti
scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di
valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di
valutazione.
615
(Reclutamento personale INVALSI)
271. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla
dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei
mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con
contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.
616
(Cessazione dall’incarico del presidente e dei componenti del comitato
direttivo dell’INVALSI, nomina commissari straordinari)
272. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI cessano
dall’incarico.
In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.
617
(Revisori dei conti)
273. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le
istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti,
nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della
pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali
scolastici.
La minore spesa derivante dall’attuazione del presente comma resta a
disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.
618
(Emendamento 18.76 - Il Governo)
«273-bis. I Revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Pubblica Istruzione,
già nominati dal competente Ufficio Scolastico Regionale, sono
confermati fino all’emanazione del decreto di nomina dei rispettivi
Ministeri e comunque non oltre l’entrata in vigore del provvedimento di
modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui
al Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44».
619
(Regolamento per le procedure concorsuali per il reclutamento dei
dirigenti scolastici)
274. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle
procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici
secondo i seguenti principi:
cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;
unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica;
accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia
maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di
almeno cinque anni;
previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere
culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale preselezione per
titoli;
svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro
che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale;
valutazione dei titoli;
formulazione della graduatoria di merito;
periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro
mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente
soppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento.
Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal
presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso
incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.
620
(Nomina dei dirigenti scolastici vincitori di concorso ordinario)
275. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 274 si
procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a
dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del 26
novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili.
(Emendamento 18.1650 - Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta)
«relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del
citato concorso, compresi i candidati, in possesso dei prescritti
requisiti, ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in
sede giurisdizionale o amministrativa,» che abbiano superato le prove di
esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da
parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato
positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione
dell’esame finale previsto dal bando medesimo.
Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale
relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che
abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione
del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente
collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare
con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto
dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si
conclude nell’anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente
comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni
di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito.
621
(Economie di spesa)
276. Dall’attuazione dei commi da 262 a 275 devono conseguire economie
di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni
per l’anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 e a euro
1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.
622
(Clausola di salvaguardia)
277. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di
risparmio di cui ai commi 183 e 276, in caso di accertamento di minori
economie, si provvede:
a) relativamente al comma 183, alla riduzione delle dotazioni di
bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese
quelle determinate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma
183;
b) relativamente al comma 276, a ridurre le dotazioni complessive di
bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle
relative alle competenze spettanti al personale della scuola e
dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in
maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo
comma 276.
623
(Obbligo di istruzione)
278. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è
finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di
scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a
sedici anni.
Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e
30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta
conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo,
l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula
relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro
della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici
previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il
Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e
progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche,
siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire
il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti
percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco
predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico
2007/2008.
624
(Emendamento 18.1708 - Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin,
Bosone, Molinari, Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini)
«278-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo
particolare sistema della formazione professionale, l’ultimo anno
dell’obbligo scolastico di cui al precedente comma può essere speso
anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate
forme di apprendistato».
625
(Triennio di qualifica)
279. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 278,
proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati
dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi.
Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate
alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la
valutazione.
Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni
sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
626
(Edilizia scolastica)
280. Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui
all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del
precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa
in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte
dei competenti enti locali.
Per tali finalità, le regioni e gli enti locali concorrono,
rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta, nella
predisposizione dei piani di cui all’articolo 4 della medesima legge n.
23 del 1996.
(Emendamento parlamentare)
«Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la Regione, e
l’ente locale interessato concorrono, nell’ambito dei piani di cui
all’articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per
l’ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei
singoli interventi. »
Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento
a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al
riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla
data di sottoscrizione dell’accordo denominato «patto per la sicurezza»
tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della
medesima regione.
627
(Progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche e
l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di
sicurezza e igiene del lavoro)
281. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e
successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009,
d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il
Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti,
indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di
progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e
superiore per l’abbattimento delle barriere architettoniche o
l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di
sicurezza e igiene del lavoro.
Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL determina altresì
l’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al
presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si
rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione
dell’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000.
Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione
dell’INAIL definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei
singoli progetti e provvede all’approvazione dei finanziamenti dei
singoli progetti.
628
(Apertura pomeridiana delle scuole)
282. Al fine di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena
fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in
orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro
genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti,
il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto
dall’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei
quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.
629
(Libri di testo)
283. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti
del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore.
Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il
primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e si
applica, altresì, limitatamente all’individuazione dei criteri per la
determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria,
agli anni successivi al secondo.
Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei
genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti
e ai loro genitori.
630
(Emendamento 18.17 – Relatore)
«283-bis. Le Amministrazioni interessate, comunque, possono, fronte di
particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall’articolo
27, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per
l’assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in
possesso dei requisiti richiesti, che adempiono all’obbligo scolastico».
631
(Sezioni primavera)
284. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i
bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo
in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all’ampliamento
qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi
di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali
improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza
alle caratteristiche della specifica fascia di età.
I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con
priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni
sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, per favorire
un’effettiva continuità del percorso formativo lungo l’asse cronologico
0-6 anni di età.
Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle
sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione
ordinamentale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura
specifici interventi formativi per il personale docente e non docente
che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi.
A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste
dall’articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al
finanziamento dell’articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo,
della medesima legge.
L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è
abrogato.
632
(IFTS)
285. A decorrere dall’anno 2007, il sistema dell’istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell’alta
formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera
tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo
decreto legislativo.
633
(Educazione degli adulti)
286. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in
materia, in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione europea, allo
scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla
popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla
conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per
l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su
base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati
«Centri provinciali per l’istruzione degli adulti».
Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e
didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da
quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle
autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali
disponibilità complessive di organico.
Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai
sensi del medesimo decreto legislativo.
634
(Innovazioni tecnologiche)
287. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30
milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni
ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore
supporto delle attività didattiche.
635
(Finanziamento interventi previsti dai commi da 278 a 287, con
esclusione del comma 280)
288. Per gli interventi previsti dai commi da 278 a 287, con esclusione
del comma 280 (Edilizia scolastica), è autorizzata la spesa di euro 220
milioni a decorrere dall’anno 2007.
Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di
bilancio per l’assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai
commi da 278 a 287.
636
(Finanziamento scuole paritarie)
289. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica
svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di
istruzione, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle
unità previsionali di base «Scuole non statali» dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati
complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente
alle scuole dell’infanzia.
637
(Criteri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie)
290. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con
apposito decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione dei
contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che
svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non
siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate.
In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di
priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di
primo e secondo grado.
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