SPECIALE

PROFESSIONALI: LA GELMINI INVENTA TAGLI PER DECRETO CHE NON ESISTONO

 

 

28/12/2008.  Ancora una volta ci troviamo a segnalare un abuso legislativo da parte del ministro Gelmini che, facendo finta di nulla, inserisce nel regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica un taglio ordinamentale di ore nelle classi terze degli istituti Professionali facendolo passare per applicazione di un decreto che in realtà non sussiste. Nel testo del regolamento, infatti, si sfrutta un passaggio, dedicato alla riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre, per calar dall'alto una riduzione delle ore settimanali delle classi III dei Professionali, da 40 a 36 (eliminando l'Area di Approfondimento), imputandola all'applicazione del DM 41/2007 che invece riguarda solo le classi prime e seconde negli anni scolastici 2007/08 e 2008/09. Quindi il taglio di 4 ore, dato per acquisito dalla Gelmini, non è in realtà previsto da nessun DM finora emanato e, anzi, ne era sancita la permanenza fino all'intera riforma dell'istruzione superiore.

 

 

Questo il passaggio nel testo del regolamento approvato dal CdM il 18/12/08 (Schema di regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del dl 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133”):

 

Art. 21 - Determinazione delle cattedre e dei posti di insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado

1. Le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. La riconduzione a 18 ore si intende applicata anche alle classi terze degli istituti professionali per le quali è effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali prevista dal D.M. n. 41 del 25 maggio 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I docenti che a seguito della riconduzione della cattedre a 18 ore vengano a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

 

 

Ma il DM 41/07, che, a detta del regolamento, prevedrebbe la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali per le classi terze degli istituti professionali, in realtà riguarda solo gli adattamenti nelle classi prime e seconde, così com'era stato concordato dal ministro Fioroni, considerata l'importanza che le 4 ore di Approfondimento rivestono in terza, essendo dedicate alla pratica laboratoriale e pertanto fondamentali nella preparazione professionale degli alunni (che a fine a.s. affrontano l'esame di Qualifica professionale, nel quale la frequenza dell'area di Approfondimento costituisce in genere ulteriore elemento di valutazione). Addirittura, all'art. 4 del DM, si precisa che "fino all'attuazione del quadro normativo di riforma del sistema dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale, rimangono fermi gli attuali decreti costitutivi delle cattedre e i criteri di composizione dei posti orario dell'istruzione professionale".

La Gelmini quindi, presa dalla foga dei tagli, s'inventa decreti e decide autonomamente l'impoverimento dell'offerta formativa delle scuole.

E i sindacati... "muti"!

 

 

Decreto Ministeriale 25 maggio 2007, n. 41

Applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f) della legge n. 296 del 27.12.2006 - Istruzione professionale*

 

[*NOTA: f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.]

 

[omissis]

Decreta

 

Art. 1

A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli Istituti Professionali, con riguardo alle classi prime e con prosecuzione, nell'anno scolastico successivo, nelle classi seconde, continuano ad applicare i piani di studio di cui al D.M. 24 aprile 1992 con le modalità indicate nel successivo art. 2.

 

Art. 2

A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, l'orario settimanale delle lezioni previsto dal D.M. 24 aprile 1992, è fissato in 36 ore risultanti dalla somma di quelle dell'area comune e di quelle dell'area di indirizzo.

Le istituzioni scolastiche realizzeranno le finalità e gli obiettivi propri dell'area di approfondimento mediante gli strumenti offerti dall'autonomia, nei limiti del 20% di cui al D.M. 13 giugno 2006, n. 47, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio, nel rispetto delle competenze istituzionali delle regioni.

Tenuto conto della nuova prospettiva delineata dalla legge n. 40/2007, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, potranno promuovere la valorizzazione delle attività laboratoriali anche mediate una migliore organizzazione delle ore di compresenze dei vari docenti.

La consistenza dell'organico delle classi prime, con estensione alle classi seconde dall'anno scolastico 2008/2009, degli istituti professionali è determinata con riferimento all'area comune e all'area di indirizzo, il cui orario complessivo è pari a 36 ore settimanali, cui debbono aggiungersi le eventuali ore di compresenza previste dal quadro orario di ciascun indirizzo.

 

Art. 3

Per gli istituti che già adottano i piani di studio e i quadri orario di cui al citato D.M. 30/7/1997, prot. n. 11971, la consistenza dell'organico delle classi prime, con estensione alle classi seconde dall'anno scolastico 2008/2009, è determinata come indicato al comma 4 del precedente art. 2.

L'organizzazione dei percorsi didattici deve privilegiare gli aspetti disciplinari attinenti alle competenze professionali ed alle attività laboratoriali.

 

Art. 4

I corsi avviati prima dell'attuazione dell'art. 13 della legge n. 40/2007 mantengono l'attuale struttura ordinamentale fino alla conclusione del quinquennio. Fino all'attuazione del quadro normativo di riforma del sistema dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale, rimangono fermi gli attuali decreti costitutivi delle cattedre e i criteri di composizione dei posti orario dell'istruzione professionale.

Il personale docente coinvolto dalla riduzione dell'orario di cattedra per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, completerà l'orario di servizio con ore di insegnamento della stessa classe di concorso, comunque disponibili nella scuola di titolarità.

Qualora le ore non risultassero sufficienti ai fini del completamento, i docenti potranno essere impegnati nella stessa scuola in compiti di istituto, nonché in iniziative finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie, secondo le modalità previste dal C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nonché nel relativo contratto d'istituto.

 

IL MINISTRO

Fioroni

 

 

Immaginiamo non ci vorrà molto perché il ministro corregga il tiro e decida di emanare un nuovo DM che sancisca i nuovi tagli nelle classi terze dei Professionali, ma almeno eviteremo di farci prendere ulteriormente in giro da chi pensa di distorcere le leggi a proprio piacimento, come già successo per gli inserimenti in coda nelle GaE e per molti punti della riforma del ciclo primario (purtroppo invece, nell'utilizzo degli spezzoni fino a 6 ore, la presa in giro è stata definitivamente ratificata).