Coordinamento
Precari e Disoccupati della Scuola - Provincia di Venezia
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CIRCOLARE MINISTERIALE
n. 215
dell' 8/9/1999
Prot. n. D1/5219
Oggetto:
O.M. n. 153 del
15 giugno 1999 - Sessione riservata di esami ai fini del conseguimento
dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento nelle scuole di ogni
ordine e grado - Chiarimenti -
Si
fa riferimento ai quesiti pervenuti in merito all’applicazione dell’O.M. n.
153/1999, di cui all’oggetto, e si forniscono i seguenti chiarimenti sulle
problematiche più ricorrenti sollevate da codesti Uffici e, direttamente, dagli
interessati.
Si
comunica, peraltro, che è in corso di emanazione, ai fini di una più facile
consultazione delle norme, un provvedimento che contiene il D.M. n. 354 del 10
agosto 1998, aggiornato con i successivi provvedimenti, di cui ai DD.MM. n.
448/1998, n. 487/1998 e n. 44/1999, in cui sono definiti, tra l’altro, i
titoli di accesso alle classi di concorso aggregate in Ambiti Disciplinari.
1)
TITOLI DI ACCESSO
L’art.
1 della O.M. distingue, ai fini del conseguimento dell’abilitazione o
dell’idoneità all’insegnamento nelle scuole secondarie, tra classi di
concorso e ambiti disciplinari.
Pertanto,
sono considerati titoli validi per poter partecipare alla procedura
relativamente agli Ambiti dall’ 1 al 6 quelli previsti dal D.M. n. 354/1998.
Peraltro,
relativamente agli Ambiti dal 7 al 20 e per tutte le altre classi di concorso
delle Tabelle A,C e D, non aggregate in ambiti disciplinari, i titoli di accesso
sono quelli previsti dal D.M. n. 39/1998.
2)
CUMULABILITÀ DEI SERVIZI
Le
disposizioni contenute nella legge n. 124/1999 consentono che il servizio
d’insegnamento prestato in diversi ordini di scuola sia utile ai fini del
raggiungimento dei 360 giorni necessari per poter partecipare alla sessione
riservata di un’unica procedura, per il conseguimento di abilitazione o per il
conseguimento di idoneità all’insegnamento.
Pertanto,
ai sensi dell’art. 2 dell’O.M. in oggetto, possono essere cumulati, ai fini
del predetto computo, i servizi, seppure di breve durata, prestati anche in
altro ordine di scuola, purché corrispondenti a classe di concorso o a posto di
ruolo.
Diversamente,
qualora il servizio sia stato prestato interamente in un ordine di scuola
(materna e elementare o secondaria di I e di II grado) o istituzione educativa,
si può partecipare alla sessione riservata per il conseguimento
dell’abilitazione o idoneità, limitatamente a detto ordine di scuola o
istituzione. Non sono, altresì, computati i periodi di servizio prestati presso
le Accademie di belle arti, Conservatori di musica e ISEF.
3)
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Sono,
comunque, valutati, al fine del riconoscimento della professionalità acquisita
in servizio, previsto dall’art. 9, comma 15, dell’O.M. n. 153, ancorché non
utili ai fini dell’ammissibilità, i servizi prestati anche antecedentemente
all’a.s. 1989/1990.
Il
servizio prestato in una o nell’altra classe di concorso, compresa in ciascun
Ambito disciplinare dall’1 al 6, è pienamente valutabile relativamente
all’Ambito medesimo.
Di
contro, il servizio prestato in una delle classi di concorso accorpate negli
Ambiti 7, 8 e 9 viene valutato unicamente per la classe di concorso per la quale
è stato prestato.
Ai
docenti non abilitati di cui all’art. 5 del D.M. n. 39/1998 che, nonostante la
mancanza del prescritto titolo di studio, possono partecipare, una volta
soltanto, alla procedura abilitante, viene valutato il servizio prestato ai fini
del conseguimento dell’abilitazione per la classe di concorso accorpata nel
nuovo ordinamento.
In
analogia a quanto previsto per le procedure concorsuali per esami (art. 5 del
D.D. 31.3.1999 e art. 3 del. D.D. 1.4.1999), i docenti non abilitati, in
possesso di laurea con un piano di studi in cui sono presenti esami diversi da
quelli indicati nella tabella A/4 di omogeneità, di cui al D.M. n. 39/1998,
possono partecipare alla sessione riservata di abilitazione, purché già
inseriti nella graduatoria provinciale di supplenza per la medesima classe, per
la quale hanno diritto anche alla valutazione del servizio.
4) SERVIZIO PRESTATO IN ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
Coloro
che hanno prestato servizio "interamente" in attività di
sostegno con il prescritto titolo di specializzazione nelle scuole di ogni
ordine e grado ed istituzioni educative, possono partecipare:
·
o alla
procedura "specifica" per il conseguimento di un’abilitazione o
idoneità, finalizzata, in connessione con le discipline di competenza,
all’accertamento delle capacità didattiche per l’integrazione di alunni
portatori di handicap (art.2, comma 1, lett. C, art.7, comma 14 e art.9, commi
12 e 13 dell’O.M. n. 153/1999);
·
o alla
procedura "ordinaria" per il conseguimento di abilitazione o idoneità
per la classe o posto per il quale si ha titolo.
L’attribuzione
del punteggio aggiuntivo per il servizio prestato, in entrambe le ipotesi, si
avrà solo per un posto di ruolo o una classe di concorso, a scelta del
candidato, tra quelle comprese nella specifica area nella quale è stato
prestato il servizio, definita nell’allegato 25 dell’O.M. n. 371/1994 e per
la quale il docente ha titolo.
Analogamente
il servizio prestato in attività di sostegno con nomina conferita per classe di
concorso "soppressa" verrà valutato per il conseguimento di una
"qualunque" abilitazione dell’area, per cui si ha il titolo di
studio richiesto.
In
caso di servizio prestato "parzialmente" in attività di
sostegno, è consentita la partecipazione alla sola procedura
"ordinaria".
In
tutte le ipotesi, ovviamente, l’abilitazione o l’idoneità verrà conseguita
per posto di ruolo o classe di concorso.
Il
servizio comunque prestato per attività di sostegno, senza il prescritto titolo
di specializzazione, sarà valutato come servizio effettivo prestato su posto
comune.
5)
SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
I
certificati rilasciati da scuole ed istituti non statali legalmente riconosciuti
funzionanti all’estero, ivi comprese le scuole straniere con lingua di
insegnamento italiana funzionanti in Slovenia e Croazia, debbono essere redatti
secondo le modalità previste per le medesime tipologie di scuole funzionanti in
Italia, indicate nel comma 17 dell’art. 4 dell’Ordinanza Ministeriale n.
153/1999.
6)
ABILITAZIONI CORRISPONDENTI
Premesso
che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 124/1999, possono partecipare alla
sessione riservata di abilitazione ad una classe di concorso solo i docenti non
abilitati per la medesima classe, non è consentita la partecipazione alle sotto
elencate categorie di docenti, i quali, sulla base delle tabelle di
corrispondenza tra abilitazioni di cui ai DD.MM. nn. 39/1998 e 354/1998, sono
considerati già abilitati:
·
docenti
abilitati in una delle classi di concorso compresa in ciascuno degli Ambiti
Disciplinari 1,2,3,4 e 5 relativamente all’altra classe inclusa nell’Ambito;
·
i docenti
abilitati nella classe di concorso 75/A in possesso dei titoli di studio
prescritti per accedere alla classe di concorso 76/A (Ambito Disciplinare 6),
relativamente a quest’ultima classe;
·
i docenti
abilitati per le ex classi XLII e LXXXII ed in possesso del titolo di studio
valido per la classe di concorso 36/A, relativamente a quest’ultima classe.
(Ambito Disciplinare 7);
·
i docenti
abilitati per le classi 43/A o 50/A e 36/A, relativamente alla classe 37/A
(Ambito Disciplinare 7);
·
i docenti
abilitati per la classe di concorso 49/A relativamente alle classi 38/A, 47/A
(Ambito Disciplinare 8) nonché alla classe 48/A;
·
i docenti
abilitati per la classe 52/A relativamente alle classi 51/A, 50/A e 43/A (Ambito
Disciplinare 9);
·
i docenti
abilitati per la classe 51/A relativamente alle classi 50/A e 43/A (Ambito
Disciplinare 9).
Pertanto,
in virtù delle disposizioni citate, il docente che consegue un’abilitazione
dichiarata corrispondente ad altra o ad altre abilitazioni, sarà
automaticamente abilitato anche per queste ultime (ad es. l’abilitazione per
la cl. 52 comporterà il possesso delle abilitazioni , sottostanti e
corrispondenti, per le classi 43/A, 50/A e 51/A).
7)
PROVA DI LINGUA STRANIERA PER L’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ELEMENTARI
L’ammissione
alla prova di lingua straniera consegue alla partecipazione al corso e
all’esame finale. Pertanto, non è ammessa la partecipazione alla sola prova
di lingua straniera.
8)
RIDUZIONE DELLA FREQUENZA AL CORSO PER DOCENTI ABILITATI
I
docenti abilitati di ruolo e non di ruolo possono partecipare alla sessione
riservata per conseguire, con il possesso dei prescritti requisiti, una diversa
abilitazione. In questo caso, poiché il corso è prevalentemente diretto ad
approfondire tematiche metodologico-didattiche, il docente già idoneo o
abilitato per altra classe di concorso, come previsto dall’art. 7 dell’O.M.
in questione, può essere esonerato, a richiesta, dal frequentare parte del
corso. Tale riduzione di ore, valida solo per il modulo di base, non viene
computata nelle assenze che, comunque, non possono superare i limiti previsti
dall’articolo 9 dell’Ordinanza.
9)
RAPPORTO DI LAVORO NELLE SCUOLE NON STATALI
Premesso
che può essere computato, ai fini della partecipazione alla sessione riservata,
il servizio prestato solo nelle scuole materne autorizzate, nelle scuole
elementari parificate e negli istituti e scuole di istruzione secondaria
legalmente riconosciuti o pareggiati, si precisa che detto servizio deve essere
debitamente certificato ai sensi del comma 17 dell’art. 4 dell’Ordinanza,
tenendo presente le disposizioni, di cui agli articoli 4 e 17 dell’O.M. n.
371/1994, così come modificate dall’O.M. n. 66/1995.
Qualora
il versamento dei contributi non sia stato effettuato dalla scuola,
l’interessato potrà dimostrare, allegando le relative ricevute, di aver
provveduto autonomamente.
10)
SERVIZIO EFFETTIVO
E’
considerato "servizio effettivo" quello prestato per insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso durante il
periodo di attività didattica ed educativa delle scuole, previsto dal
calendario scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami, (art.
2, comma 2 dell’Ordinanza).
Sono,
pertanto, valutati, a titolo esemplificativo, i seguenti periodi di assenza dal
servizio:
·
assenze per
malattia retribuite
·
astensione
obbligatoria per gravidanze e puerperio;
·
mandato
parlamentare o amministrativo;
·
servizio
militare.
Sono,
invece, esclusi, dal computo dei giorni utili per partecipare alla sessione
riservata:
·
assenze per
malattia non retribuite;
·
astensione
facoltativa per maternità, se non retribuita;
·
congedo
ordinario;
·
permessi
non retribuiti.
11)
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Si
richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute negli artt. 4,
5 e 6 dell’O.M. n. 153/1999, in particolare per quanto concerne la
regolarizzazione di istanze e documentazioni allegate. Si raccomanda inoltre,
per motivi di correttezza, di voler inviare, ove possibile al competente
Provveditore agli studi, le istanze erroneamente indirizzate, evitando di far
gravare sugli interessati tale adempimento.
Si
fa riserva di impartire quanto prima istruzioni in merito alle modalità di
pagamento dei coordinatori, dei docenti dei corsi nonché dei commissari
d’esame.
Si
precisa, infine che nella G.U. n. 57 - IV serie speciale - del 20 luglio 1999,
per mero errore materiale, a pag. 25, nota 1 dell’art. 1, è indicata la
scuola materna e alla pag. 28 della stessa, all’art. 6, comma 7 lettera a) non
compare la lettera "B4".
O.M. n. 153/99 torna all'inizio